AS 2001 1677
Ordinanza del DFF sull'indennizzo dei Cantoni per la concessione delle autorizzazioni relative ai viaggi dei veicoli
Ordinanza del DFF sull’indennizzo dei Cantoni per la concessione delle autorizzazioni relative ai viaggi di veicoli
del 5 giugno 2001
Il Dipartimento federale delle finanze, visto l’articolo 18 dell’ordinanza del 1° novembre 20001 sui contingenti per i viaggi di veicoli, ordina:
Art. 1 Per la concessione delle autorizzazioni le autorità cantonali ricevono un indennizzo di 45 franchi per carta giornaliera.
Art. 2 L’Ufficio federale delle strade stabilisce d’intesa con le autorità cantonali le moda- lità d’indennizzo e procede all’indennizzo.
Art. 3 La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001.
5 giugno 2001 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger
RS 740.115.2 1 RS 740.11; RU 2001 1676
2001-0935 1677