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AS 2001 1684

Ordinanza per il miglioramento delle condizioni d'abitazione nelle regioni di montagna

Ordinanza per il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna

Modifica del 15 giugno 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 17 aprile 19911 per il miglioramento delle condizioni d’abitazione nelle regioni di montagna è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 1 Sono reputate regioni di montagna ai sensi dell’articolo 2 della legge le zone di estivazione, le zone di montagna I-IV e le zone collinari ai sensi dell’articolo 1 ca- poversi 2-4 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 concernente il catasto della produ- zione agricola e la delimitazione di zone.

II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2001.

15 giugno 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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