AS 2001 1686
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Liberia
del 27 giugno 2001
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale1, decreta:
Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento e materiale affine 1 Sono vietate la fornitura, la vendita e la mediazione a destinazione della Liberia di armamenti di ogni genere, comprese armi e munizioni, di veicoli e di equipaggia- mento militari, di attrezzature paramilitari nonché dei relativi accessori e pezzi di ricambio. 2 La fornitura di materiale militare non letale destinato unicamente a scopi umanitari o di protezione, nonché l’esportazione di indumenti di protezione (ad es. giubbotti antiproiettile) da parte del personale delle Nazioni Unite, di rappresentanti dei media e di personale umanitario per il proprio uso possono essere autorizzate a titolo ecce- zionale dal Segretariato di Stato dell’economia (Seco) d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri. 3 Sono vietate la fornitura, la vendita e la mediazione di consulenza tecnica, assi- stenza o istruzione legate alla fornitura, alla produzione, alla manutenzione e all’uti- lizzazione del materiale di cui al capoverso 1. 4 I capoversi 1 e 3 si applicano soltanto per quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19962 sul controllo dei beni a duplice impiego e la legge del 13 dicembre 19963 sul materiale bellico con le relative ordinanze d’esecuzione.
Art. 2 Diamanti grezzi Sono vietati l’importazione e il transito nonché l’immissione in depositi doganali o l’asportazione da depositi doganali di diamanti grezzi provenienti direttamente o indirettamente dalla Liberia, a prescindere dal loro Paese d’origine.
Art. 3 Entrata in Svizzera e transito
1 L’entrata in Svizzera e il transito attraverso la Svizzera sono vietati:
a. ai membri di alto livello del governo e delle forze armate della Liberia, non- ché alle loro famiglie;
RS 946.208.1
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b. a chiunque fornisce aiuti finanziari o militari ai gruppi di ribelli armati dei Paesi vicini alla Liberia.
2 Le persone di cui al capoverso 1 sono menzionate nell’allegato 1.
3 L’Ufficio federale degli stranieri può, in conformità con le decisioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o per tutelare interessi svizzeri, accordare deroghe.
Art. 4 Disposizioni penali 1 Chiunque viola intenzionalmente una disposizione della presente ordinanza è pu- nito con l’arresto o con la multa fino a 500 000 franchi
2 In caso di infrazione colposa il massimo della multa è di 50 000 franchi.
3 Il tentativo è punibile.
4 L’azione penale si prescrive in cinque anni.
5 La legge federale del 22 marzo 19744 sul diritto penale amministrativo è applica- bile. Il Seco è incaricato di perseguire e giudicare le infrazioni. 6 Il Seco può sequestrare o confiscare le merci di cui agli articoli 1 e 2 nonché i vei- coli o gli altri mezzi impiegati per il trasporto delle stesse.
7 Se vi è violazione simultanea delle disposizioni della presente ordinanza e di
quelle della legge federale del 1° ottobre 19255 sulle dogane, della legge federale del 13 dicembre 19966 sul materiale bellico o della legge federale del 13 dicembre 19967 sul controllo dei beni a duplice impiego, si applicano esclusivamente le di- sposizioni penali della legge in questione.
Art. 5 Collaborazione con autorità estere e con le Nazioni Unite 1 Le autorità preposte all’esecuzione, al controllo, alla prevenzione e al persegui- mento penale possono collaborare con le autorità estere competenti e con le Nazioni Unite. 2 Esse possono in particolare chiedere alle autorità estere e alle Nazioni Unite la messa a disposizione dei dati necessari per l’esecuzione della presente ordinanza. A tale scopo possono fornire loro informazioni concernenti la natura, la quantità, il luogo di destinazione e di utilizzazione, lo scopo dell’utilizzazione, i destinatari delle merci, degli elementi costitutivi e delle tecnologie, nonché indicazioni concer- nenti le persone che hanno preso parte alla loro fabbricazione, fornitura o mediazio- ne, se l’autorità estera o le Nazioni Unite: a. sono vincolate dal segreto d’ufficio; b. garantiscono che i dati sono utilizzati esclusivamente per ottenere le infor- mazioni desiderate.
4 RS 313.0 5 RS 631.0 6 RS 514.51 7 RS 946.202
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Art. 6 Assistenza amministrativa a favore di autorità estere e delle Nazioni Unite 1 Le autorità preposte all’esecuzione, al controllo, alla prevenzione e al persegui- mento penale possono parimenti fornire informazioni alle autorità estere competenti o alle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 5 capoverso 2, se il servizio richie- dente: a. necessita di tali informazioni in relazione alla prevenzione o al persegui- mento di reati nel proprio Paese; b. è vincolato dal segreto d’ufficio; c. conferma che i dati ottenuti saranno utilizzati in un procedimento penale sol- tanto se l’assistenza giudiziaria internazionale non è esclusa per il genere di reato in questione; il Seco decide d’intesa con l’Ufficio federale di giustizia; d. garantisce che i dati ottenuti saranno utilizzati esclusivamente per provvedi- menti conformemente alla presente ordinanza e non saranno trasmessi a ter- zi; e e. garantisce la reciprocità. 2 La legge del 20 marzo 19818 sull’assistenza in materia penale (AIMP) rimane sal- va. Le violazioni dell’embargo non costituiscono infrazioni a provvedimenti mone- tari, economici o commerciali ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 AIMP.
Art. 7 Utilizzazione delle informazioni 1 Le autorità svizzere possono utilizzare i dati ottenuti soltanto ai fini dell’esecu- zione della presente ordinanza. 2 È fatta salva l’utilizzazione di tali dati nell’ambito di un altro procedimento penale, purché elementi concreti permettano di presumere che essi apportino chiarimenti in questo procedimento.
Art. 8 Aggiornamento degli allegati e proroga della durata di validità Il Dipartimento federale dell’economia, dopo aver consultato il Dipartimento fede- rale degli affari esteri e il Dipartimento federale delle finanze, può aggiornare l’alle- gato e prorogare la validità dell’ordinanza per un periodo limitato.
Art. 9 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 28 giugno 2001 e ha effetto sino al 28 giu- gno 2002.
27 giugno 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
8 RS 351.1
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Allegato 19 (art. 3 cpv. 1 e 2)
Persone soggette al divieto d’entrata e di transito
9 Il testo del presente allegato non è pubblicato nella RU. L’estratto è ottenibile presso il Segretariato di Stato dell’economia, settore Politica di controllo delle esportazioni e san- zioni, Effingerstrasse 1, 3003 Berna. L’allegato può essere consultato anche su Internet: http://www.seco-admin.ch. Fa fede soltanto la versione stampata.
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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