AS 2001 169
Ordinanza concernente gli aiuti per la conduzione aziendale quale misura sociale collaterale nell'agricoltura
Ordinanza concernente gli aiuti per la conduzione aziendale quale misura sociale collaterale nell’agricoltura (Ordinanza sugli aiuti per la conduzione aziendale, OACA)
Modifica del 10 gennaio 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sugli aiuti per la conduzione aziendale è modifi- cata come segue:
Art. 11 Prestazioni dei Cantoni La prestazione del Cantone, secondo la sua capacità finanziaria, oscilla tra il 20 e l’80 per cento della prestazione federale. I fondi federali sono versati soltanto dopo la corrispondente autorizzazione della prestazione cantonale.
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001.
10 gennaio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 914.11
2000-2593 169