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AS 2001 17

Ordinanza concernente l'impiego di medicinali per animali destinati alla produzione di derrate alimentari

Ordinanza concernente l’impiego di medicinali per animali destinati alla produzione di derrate alimentari

del 22 dicembre 2000

Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 9 capoverso 2 dell’ordinanza del 1 o marzo 19951 sulle derrate alimentari (ODerr), ordina:

Art. 1 Sostanze e preparati vietati È vietata la somministrazione delle seguenti sostanze e dei seguenti preparati ad animali destinati alla produzione di derrate alimentari: a. stilbeni, loro derivati, sali ed esteri nonché tireostatici; b. sostanze ad azione estrogena, androgena o gestagena nonché beta-agoniste che favoriscono l’ingrassamento, nella misura in cui non siano accordate ec- cezioni nella registrazione di medicamenti ad uso veterinario; c. sostanze che rendono la carne tenera («tenderizer»); d. aristolochia spp. e i suoi preparati, cloranfenicolo, cloroformio, cloro- promazina, colchicina, dapsone, dimetridazolo, metronidazolo, nitrofurani (incluso il furazolidone), ronidazolo.

Art. 2 Disposizione transitoria Le sostanze e i preparati di cui all’articolo 1 lettere b-d possono essere somministrati ad animali destinati alla produzione di derrate alimentari ancora fino a tre mesi dopo l’entrata in vigore della presente ordinanza.

Art. 3 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 15 gennaio 2001.

22 dicembre 2000 Dipartimento federale dell’interno: Ruth Dreifuss

RS 817.021.24 1 RS 817.02

2000-2769 17

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