AS 2001 1740
Ordinanza sull'assicurazione contro gli infortuni
Ordinanza sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF)
Modifica del 15 giugno 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 20 dicembre 19821 sull’assicurazione contro gli infortuni è modifi- cata come segue:
Art. 105 cpv. 5 5 Gli assicuratori mettono a disposizione dell’Ufficio federale di statistica tutti i dati disponibili presso il servizio centrale delle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni in base all’ordinanza del 15 agosto 19942 sulle statistiche dell’assicurazio- ne contro gli infortuni, provenienti dai documenti relativi agli infortuni e concer- nenti i salari e loro modalità, la durata del lavoro e altri indici importanti circa gli infortunati. I dettagli sono regolati nell’allegato all’ordinanza del 30 giugno 19933 sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali.
II La presenta modifica entra in vigore il 1° agosto 2001.
15 giugno 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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