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Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale

Ordinanza sui Servizi di sicurezza di competenza federale (OSF)

del 27 giugno 2001

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 23 capoverso 1, 29 e 30 della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI), ordina:

Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione

Art. 1 La presente ordinanza disciplina i compiti degli organi responsabili della protezione di persone ed edifici ai sensi degli articoli 22-24 LMSI.

Sezione 2: Organizzazione e responsabilità

Art. 2 Servizio federale di sicurezza 1 Il Servizio federale di sicurezza (Servizio) esercita i compiti ai sensi dell’arti- colo 1. 2 Esso fornisce consulenza ai servizi che conformemente all’articolo 23 capoverso 2 LMSI esercitano l’immediata polizia sugli edifici in cui sono sistemate autorità fede- rali. 3 Per l’adempimento dei suoi compiti esso è in contatto con le istanze cantonali e comunali responsabili della sicurezza, con le organizzazioni di protezione estere e con le ditte di sicurezza private. Collabora con persone attive nelle amministrazioni, nell’esercito e con privati.

Art. 3 Impiego di servizi di protezione privati 1 I servizi federali citati nell’articolo 23 capoverso 2 LMSI possono ricorrere a ser- vizi di protezione privati per i propri compiti di protezione.

2 Il Servizio può impiegare servizi di protezione privati:

a. per la sorveglianza di edifici della Confederazione, se si deve potenziare il proprio personale;

RS 120.72 1 RS 120

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b. per manifestazioni della Confederazione, eventualmente per rafforzare la polizia. 3 Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) stabilisce le condi- zioni richieste ai servizi di protezione privati per il loro impiego presso la Confede- razione.

Art. 4 Incaricati della sicurezza 1 I Dipartimenti, i gruppi e gli uffici civili designano gli incaricati della sicurezza e li annunciano al Servizio. Queste persone attendono a compiti di sicurezza nell’ambito della protezione delle persone e degli edifici. Tali compiti di sicurezza comprendono segnatamente: a. consulenza e sostegno dei responsabili di tutti i livelli nelle questioni di si- curezza; b. sensibilizzazione ai problemi di sicurezza; c. collegamento con gli uffici preposti e con il Servizio; d. elaborazione del dispositivo di sicurezza d’intesa con il Servizio; e. richiesta e coordinazione di misure e controllo dell’esecuzione; f. annuncio di fatti ed eventi agli uffici preposti e al Servizio. 2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) disciplina autonomamente la propria organizzazione di sicurezza.

Art. 5 Responsabilità delle misure di sicurezza 1 I responsabili di tutti i livelli assumono la propria responsabilità direttiva anche nell’ambito delle misure di sicurezza e le applicano nella loro unità amministrativa. I singoli collaboratori sono responsabili dell’esecuzione delle misure di sicurezza. 2 In caso di pericolo imminente il Servizio può ordinare le misure immediatamente necessarie per la protezione delle persone e degli edifici.

Sezione 3: Compiti

Art. 6 Protezione delle persone in Svizzera

1 Il Servizio provvede alla protezione delle seguenti persone:

a. parlamentari federali nell’esercizio del loro mandato; b. magistrati della Confederazione; c. agenti della Confederazione particolarmente esposti al pericolo; d. persone protette in virtù del diritto internazionale. 2 Esso giudica la minaccia e prepara le misure di sicurezza. Dispone le misure e le esegue negli edifici della Confederazione, purché vi abbia ingaggiato il proprio per-

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sonale. Se il proprio personale non è in grado di offrire sufficiente protezione, esso ne dà incarico al comando di polizia responsabile oppure a servizi di protezione pri- vati e coordina le misure di sicurezza quando più servizi devono essere incaricati. 3 Al di fuori degli edifici della Confederazione esso collabora con i comandi di poli- zia responsabili oppure incarica servizi di protezione privati. Se devono essere inca- ricati più uffici, il Servizio coordina le misure di sicurezza e vigila affinché l’ese- cuzione di queste misure corrisponda al suo mandato. 4 Se per la protezione delle persone secondo il capoverso 1 lettere b-d sono necessa- rie misure di sicurezza architettoniche e tecniche, il Servizio fornisce consulenza alle persone minacciate. La Confederazione può assumere i costi in parte o completa- mente. 5 I privati devono assumere da soli i costi delle misure di protezione nell’ambito di manifestazioni alle quali invitano persone minacciate; è fatto salvo l’articolo 4 ca- poverso 1 dell’ordinanza del 1° dicembre 19992 sulle prestazioni finanziarie ai Can- toni per la salvaguardia della sicurezza interna (ordinanza LMSI sulle indennità).

Art. 7 Protezione delle persone all’estero 1 Il Servizio si occupa della protezione delle persone secondo l’articolo 6 capover- so 1 lettere a-c anche all’estero, ove lo consideri necessario. A questo scopo può im- piegare personale federale o cantonale. L’organizzazione della protezione di agenti particolarmente minacciati del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del DDPS che si trovano all’estero è di competenza del rispettivo dipartimento. 2 Il personale messo a disposizione dai Cantoni per la protezione delle persone al- l’estero rimane sottoposto al diritto disciplinare del proprio Cantone durante l’im- piego per conto della Confederazione. Operativamente i funzionari di polizia sono sottoposti durante il loro impiego all’autorità della Confederazione. 3 L’indennità ai Cantoni da parte della Confederazione è retta dall’articolo 3 del- l’ordinanza LMSI sulle indennità3. Se non si raggiunge la soglia secondo l’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza LMSI sulle indennità, la Confederazione rimborsa ai Cantoni per la durata dell’impiego i costi salariali, inclusi i contributi del datore di lavoro e i premi dell’assicurazione obbligatoria per gli infortuni professionali. La Confederazione assume anche le spese e gli oneri ordinari risultanti dall’impiego.

Art. 8 Responsabilità della Confederazione per il personale impiegato nella la protezione di persone all’estero 1 La Confederazione risponde dei danni cagionati a terzi dal personale dei Cantoni nell’esercizio di attività a suo favore conformemente alla legge federale del 14 mar- zo 19584 sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità fede- rali e dei funzionari federali (legge sulla responsabilità).

2 RS 120.6 3 RS 120.6 4 RS 170.32

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2 I rischi personali direttamente riconducibili all’attività di servizio all’estero sono assicurati dai Cantoni. La Confederazione risarcisce ai Cantoni, di comune accordo, i costi di un’assicurazione per rischi particolari che vanno oltre i rischi personali. L’autorità di nomina è autorizzata a concludere eventuali assicurazioni complemen- tari per il personale della Confederazione.

Art. 9 Protezione degli edifici 1 Il Servizio è responsabile della valutazione della minaccia nell’ambito della prote- zione degli edifici e stabilisce per i diversi rischi i livelli di minaccia e gli obiettivi da proteggere. Per gli immobili all’estero del DFAE tale valutazione è effettuata d’intesa con il DFAE e l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica. Il Servi- zio controlla le misure architettoniche, tecniche e organizzative attuate e ordinate dai dipartimenti e dagli uffici. 2 Esso fornisce consulenza a dipartimenti e uffici nonché ad autorità federali prepo- ste alla costruzione su tutte le questioni relative alla protezione degli edifici. 3 La valutazione della minaccia e tutte le misure di sicurezza che ne conseguono so- no effettuate autonomamente per i loro edifici da parte: a. dei Politecnici federali e degli istituti a essi collegati, delle Ferrovie federali svizzere e della Posta; b. dei Tribunali federali; c. del Parlamento e dei suoi organi responsabili. 4 Il DDPS decide autonomamente le misure di protezione degli edifici, degli oggetti e delle installazioni militari nonché degli edifici civili che utilizza esclusivamente in ambito amministrativo.

Art. 10 Servizio di guardia e sistema d’allarme 1 Il Servizio effettua il servizio di guardia e di sorveglianza nelle sedi del Consiglio federale e negli altri edifici amministrativi indicati dal Consiglio federale. Per quanto riguarda l’edificio del Parlamento, le Camere federali possono affidare que- sto compito al Servizio. 2 Esso gestisce una centrale d’allarme (in servizio 24 ore su 24) che trasmette gli allarmi pervenuti a un apposito ufficio d’intervento, coordina i primi interventi e assicura il contatto con responsabili importanti.

Art. 11 Documenti di legittimazione 1 Le persone che lavorano negli edifici federali o che vi si recano con regolarità, ri- cevono un documento di legittimazione a comprova dell’autorizzazione d’accesso. Su richiesta questo deve essere esibito entrando negli edifici. Il Servizio emana le istruzioni necessarie. 2 Il Servizio può esentare le unità amministrative dall’obbligo di esibire un docu- mento di legittimazione, se non è necessaria un’identificazione personale. Inoltre

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esso può permettere agli uffici un altro tipo di impiego del documento, in particolare per la registrazione delle ore lavorative. 3 I dati necessari per la compilazione del documento personale sono forniti dai ser- vizi del personale delle unità amministrative interessate. Tutti i dati sul documento personale devono essere noti al titolare della carta. 4 I servizi del personale delle unità amministrative interessate sono responsabili del rilascio e del ritiro del documento personale, segnatamente del loro ritiro al mo- mento dello scioglimento del rapporto di servizio. Essi effettuano un controllo dei documenti rilasciati.

5 Il DDPS disciplina la gestione dei documenti militari di legittimazione.

Art. 12 Formazione 1 Nel suo ambito di competenza il Servizio dispensa una formazione di difesa perso- nale agli incaricati della sicurezza, ad altre persone della Confederazione a cui sono affidati compiti di sicurezza nonché alle persone minacciate. 2 Per la formazione delle persone che eseguono compiti di sicurezza, il Servizio può elaborare un concetto di formazione con i servizi federali e cantonali.

Sezione 4: Trattamento delle informazioni

Art. 13 Elaborazione dei dati 1 Il Servizio può trattare, per adempiere i suoi compiti, i seguenti dati personali:

a. dati provenienti da fonti accessibili pubblicamente concernenti fatti rilevanti per la sicurezza; b. dati provenienti da fonti accessibili pubblicamente concernenti persone mi- nacciate; c. dati trasmessi dalle persone da proteggere, dalle loro famiglie, dai loro col- laboratori, dalle rappresentanze diplomatiche e dalle organizzazioni interna- zionali o dai servizi di sicurezza; d. dati di vari organi di sicurezza necessari per l’elaborazione di valutazioni di minaccia. 2 Il Servizio tiene una documentazione relativa agli eventi nonché una raccolta di dati sulle persone minacciate, nella misura in cui siano utili per l’adempimento dei suoi compiti di protezione. I dati provenienti da fonti accessibili pubblicamente sono distrutti appena divengono inutili per l’adempimento dei compiti di protezione. I dati relativi alle persone minacciate sono distrutti due anni dopo la fine del bisogno di protezione. Il Dipartimento disciplina singolarmente l’uso della raccolta di dati. 3 Il Servizio può trasmettere dati personali alle autorità che adempiono compiti di protezione di persone e di edifici nonché a servizi di protezione privati nella misura in cui ciò sia necessario per l’adempimento dei loro compiti.

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Art. 14 Convenzione di tutela del segreto Persone fisiche e giuridiche che, in quanto titolari di segreti o nell’ambito di un mandato, vengono a contatto con informazioni ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 dell’ordinanza del 10 dicembre 19905 sulla classificazione e il trattamento delle in- formazioni nel settore civile dell’amministrazione, possono essere obbligate a firma- re una convenzione di tutela del segreto.

Art. 15 Sorveglianza e registrazione video 1 Il Servizio può collocare in luoghi pubblici e accessibili a tutti videocamere per riprese e registrazioni visive, per individuare minacce alle persone e ai loro oggetti, agli edifici della Confederazione nonché alle rappresentanze straniere e alle organiz- zazioni internazionali, sempreché queste ultime diano il loro consenso alla registra- zione dei dati. 2 Su richiesta dei titolari dell’immediata polizia degli edifici federali (art. 23 cpv. 2 LMSI) il Servizio può collocare all’interno di questi edifici videocamere per riprese e registrazioni visive, nella misura in cui ciò sia necessario per la protezione degli edifici e dei loro utenti. 3 Se le registrazioni su supporti d’immagini o di dati contengono dati personali, essi possono essere utilizzati soltanto per le finalità di cui ai capoversi 1 e 2 e devono essere distrutte al più tardi entro 24 ore. Resta salvo l’uso per una procedura di di- ritto penale o civile. Le registrazioni devono essere consegnate alle autorità compe- tenti assieme alla denuncia o all’azione.

Art. 16 Archiviazione 1 Indipendentemente da altre prescrizioni di distruzione, i dati non più necessari so- no proposti per archiviazione all’Archivio federale secondo la legge federale del 26 giugno 19986 sull’archiviazione.

2 I documenti che l’Archivio federale non reputa degni di archiviazione sono di-

strutti.

Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 17 La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2001.

27 giugno 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

5 RS 172.015 6 RS 152.1

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