AS 2001 1748
Ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri
Ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE)
Modifica del 3 luglio 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza dell’11 agosto 19991 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 22a e 25 capoverso 1 della legge federale del 26 marzo 19312 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS); visti gli articoli 96 e 119 della legge del 26 giugno 19983 sull’asilo,
Art. 11 cpv. 1 frase introduttiva e lett. a 1 L’Ufficio federale gestisce un servizio aeroportuale, a cui possono essere attribuiti segnatamente i seguenti compiti: a. coordinamento della scorta di sicurezza nell’ambito dell’esecuzione forzata di espulsioni e allontanamenti per via aerea;
Art. 12 Trattamento di dati 1 L’Ufficio federale tiene un sistema d’informazione (AURORA) per il disbrigo e il controllo delle pratiche nell’ambito dell’esecuzione dell’allontanamento e del- l’espulsione, nonché per l’allestimento di statistiche.
2 A tale scopo sono trattati i dati relativi a:
a. identità; b. stato civile; c. indirizzi; d. permessi; e. misure per accertare l’identità e la cittadinanza; f. conoscenze linguistiche;