Lexipedia

AS 2001 175

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'assicurazione diretta e l'intermediazione assicurativa (con all.)

Traduzione 1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l’assicurazione diretta

Concluso il 19 dicembre 1996 Approvato dall’Assemblea federale il 21 marzo 19972 Ratificato con strumenti scambiati il 9 luglio 1998 Entrato in vigore il 9 luglio 1998

Il Consiglio federale svizzero e sua Altezza serenissima il Principe regnante del Liechtenstein, memori degli stretti rapporti di buon vicinato esistenti fra la Svizzera e il Liechten- stein, intenzionati a consolidare le relazioni economiche esistenti fra le Parti nel settore delle assicurazioni e a promuovere, nell’osservanza di eque condizioni di concor- renza, lo sviluppo armonioso di tali rapporti, garantendo la protezione degli assicu- rati, considerato che dal 1° maggio 1995 il Liechtenstein è Parte all’Accordo sullo Spa- zio economico europeo (SEE) e che il 1° gennaio 1996 ha messo in vigore una legge sulla sorveglianza delle assicurazioni (Versicherungsaufsichtsgesetz, VersAG), considerato che, tenuto conto delle disposizioni del presente Accordo, le norme sulla sorveglianza in materia di assicurazione diretta adottate dalla Svizzera e dal Liechtenstein sono equivalenti, risoluti a eliminare, su una base di reciprocità e di non discriminazione, gli ostacoli all’accesso all’attività e all’esercizio dell’assicurazione diretta nel territorio della Svizzera e del Liechtenstein e a introdurre quindi nei reciproci rapporti la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi limitate al territorio delle Parti, hanno convenuto, per raggiungere i suddetti scopi, di concludere il presente Accor- do e a tal fine hanno designato loro plenipotenziari:

Il Consiglio federale svizzero: Jean-Pascal Delamuraz, presidente della Confederazione,

Sua Altezza serenissima il Principe regnante del Liechtenstein: Michael Ritter, ministro i quali, dopo essersi comunicati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

RS 0.961.514

1 Dal testo originale tedesco (AS 2001 175).

2 RU 2001 174

2000-0274 175

Assicurazione diretta. Accordo con il Liechtenstein RU 2001

A. Disposizioni di base

Art. 1 Scopo dell’Accordo Il presente Accordo ha lo scopo di stabilire, su una base di reciprocità, le condizioni necessarie e sufficienti per garantire alle imprese di assicurazione la cui sede sociale si trova nel territorio di una Parte contraente la libertà di stabilimento e la libera pre- stazione dei servizi per l’attività di assicurazione diretta esercitata nel territorio dell’altra Parte contraente.

Art. 2 Campo d’applicazione materiale Il presente Accordo si applica alle imprese di assicurazione attive nel settore dell’as- sicurazione diretta aventi la sede sociale nel territorio delle Parti contraenti e sotto- poste, in virtù del diritto interno vigente, alla sorveglianza delle imprese di assicura- zione private (sorveglianza delle assicurazioni).

Art. 3 Efficacia territoriale Il presente Accordo si applica al territorio della Svizzera e a quello del Liechten- stein.

B. Condizioni di accesso e di esercizio

Art. 4 Constatazione di equivalenza 1 Le Parti contraenti dichiarano che, tenuto conto delle disposizioni del presente Ac- cordo, i loro ordinamenti in materia di sorveglianza delle assicurazioni prevedono norme equivalenti circa: a) la protezione degli assicurati; b) l’accesso all’attività e l’esercizio della stessa da parte delle imprese di assi- curazione diretta; c) il controllo dell’attività delle imprese di assicurazione private da parte del- l’autorità di sorveglianza sulle assicurazioni; d) le misure previste dalla legge per i casi di insolvenza o di inosservanza delle norme legali e delle decisioni ufficiali nonché per altre irregolarità commes- se dalle imprese di assicurazione private nell’esercizio della loro attività. 2 Questa dichiarazione è applicabile al momento della firma del presente Accordo. Va riesaminata secondo la procedura contemplata dall’articolo 11 ad ogni modifica del diritto interno.

Assicurazione diretta. Accordo con il Liechtenstein RU 2001

Art. 5 Principio del Paese della sede sociale 1 Le imprese di assicurazione con sede sociale nel territorio di una Parte contraente possono esercitare la loro attività nel territorio dell’altra Parte contraente mediante uno stabilimento o nell’ambito della libera prestazione dei servizi. 2 L’Allegato contiene le disposizioni necessarie per completare il diritto interno.

Art. 6 Applicazione del diritto interno Il diritto in vigore in ciascuna Parte contraente è applicabile alle fattispecie non di- sciplinate dal presente Accordo nonché alle questioni che rientrano nell’ambito delle fattispecie contemplate dal presente Accordo, in quanto non siano disciplinate dal- l’Accordo stesso.

C. Esecuzione dell’Accordo

Art. 7 Collaborazione delle autorità di sorveglianza 1 Le autorità di sorveglianza istituite dalle Parti contraenti collaborano in contatto diretto all’esercizio della sorveglianza sulle assicurazioni. 2 Si comunicano reciprocamente tutti i documenti e tutte le informazioni utili all’e- sercizio della sorveglianza e si impegnano a utilizzare le informazioni scambiate soltanto per l’adempimento del loro compito di sorveglianza. 3 Le autorità di sorveglianza non sono tenute a comunicare informazioni che rivele- rebbero un segreto commerciale dell’impresa o la cui comunicazione sarebbe contra- ria all’ordine pubblico.

Art. 8 Commissione mista

1 È istituita una Commissione mista, composta di rappresentanti delle Parti con-

traenti, incaricata dell’esecuzione dell’Accordo e di adottare decisioni nei casi da esso previsti. La Commissione agisce di comune intesa. 2 Ai fini della corretta esecuzione dell’Accordo, le Parti contraenti procedono a scambi di informazioni e, su domanda di una di esse, si consultano in seno alla Commissione mista.

3 La Commissione mista stabilisce il proprio regolamento interno.

4 La presidenza della Commissione mista è esercitata a turno da ciascuna delle Parti contraenti in base a modalità che saranno definite dal regolamento interno. Su do- manda di una delle Parti contraenti e alle condizioni stabilite dal regolamento inter- no, la Commissione mista si riunisce su convocazione del suo presidente ogniqual- volta una necessità specifica lo richieda. 5 La Commissione mista può istituire gruppi di lavoro che l’assistano nell’adempi- mento dei suoi compiti.

Assicurazione diretta. Accordo con il Liechtenstein RU 2001

Art. 9 Composizione delle controversie 1 In caso di controversia fra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’ese- cuzione del presente Accordo, che non possa essere risolta né mediante la collabora- zione delle autorità di sorveglianza di cui all’articolo 7 né tramite la Commissione mi- sta di cui all’articolo 8, le Parti contraenti si consultano per via diplomatica. 2 La controversia che non sia stata risolta per via diplomatica è sottoposta, a richie- sta di una delle Parti, a un collegio arbitrale composto di tre membri. Il collegio non può essere investito della controversia prima che siano decorsi sei mesi dalla prima adizione della Commissione mista di cui all’articolo 8, a meno che le Parti decidano di comune intesa di sottoporre la controversia al collegio prima della scadenza di tale termine. Ciascuna Parte designa un arbitro. I due arbitri nominano un capoarbi- tro che non deve essere cittadino né della Svizzera né del Liechtenstein. 3 Se una delle Parti contraenti non ha designato il suo arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere a tale designazione nel termine di due mesi, il secondo arbitro è nominato, su richiesta di tale Parte, dal presidente della Corte internazionale di giustizia. 4 Se entro i due mesi successivi alla loro designazione i due arbitri non si accordano sulla scelta di un capoarbitro, quest’ultimo è nominato, su richiesta di una delle Par- ti, dal presidente della Corte internazionale di giustizia. 5 Qualora, nei casi previsti dai capoversi 3 e 4 del presente articolo, il presidente della Corte internazionale di giustizia sia impedito, o sia cittadino della Svizzera o del Liechtenstein, gli arbitri sono designati dal vicepresidente. Qualora quest’ultimo sia impedito o sia cittadino della Svizzera o del Liechtenstein, gli arbitri sono desi- gnati dal membro più anziano della Corte che non sia cittadino della Svizzera o del Liechtenstein. 6 Salvo disposizioni diverse delle Parti contraenti, il collegio arbitrale stabilisce il proprio regolamento di procedura. Il collegio decide a maggioranza dei voti.

7 Le decisioni del collegio sono obbligatorie per le Parti contraenti.

D. Disposizioni finali

Art. 10 Rapporti con i Paesi terzi Il presente Accordo non modifica in alcun modo i rapporti esistenti fra le imprese di assicurazione aventi la sede sociale nel territorio delle Parti contraenti e i Paesi dell’Unione europea, dello Spazio Economico Europeo o altri Stati e viceve rsa.

Art. 11 Evoluzione del diritto interno 1 Fatta salva l’osservanza del principio di non discriminazione, il presente Accordo non pregiudica il diritto di ciascuna Parte contraente di modificare la propria legi- slazione interna in settori disciplinati dal presente Accordo dopo averne informato l’altra Parte contraente.

Assicurazione diretta. Accordo con il Liechtenstein RU 2001

2 Per il tramite della Commissione mista, ciascuna Parte contraente informa l’altra Parte contraente, il più presto possibile ma almeno due mesi prima dell’entrata in vigore, circa le modifiche della propria legislazione interna che intende apportare in settori disciplinati dal presente Accordo.

3 La Commissione mista esamina le conseguenze che tali modifiche comporterebbe-

ro per il buon funzionamento dell’Accordo. Raccomanda eventuali modifiche del- l’Accordo e, all’occorrenza, ne modifica l’Allegato. Tali decisioni vanno confermate mediante scambio di note diplomatiche.

Art. 12 Revisione dell’Accordo La Parte contraente che desidera una revisione del presente Accordo domanda all’altra Parte contraente di avviare negoziati a tal fine. La domanda è presentata per via diplomatica.

Art. 13 Denuncia dell’Accordo Ciascuna Parte contraente può denunciare in qualsiasi momento il presente Accordo con notificazione all’altra Parte contraente. L’Accordo cessa di essere in vigore do- dici mesi dopo la data di tale notificazione.

Art. 14 Allegato L’Allegato del presente Accordo è parte integrante del medesimo.

Art. 15 Entrata in vigore 1 Il presente Accordo sarà ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna. 2 Il presente Accordo entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente Accordo.

Fatto a Berna, in duplice esemplare in lingua tedesca, il 19 dicembre 1996.

Per la Per il Confederazione Svizzera: Principato del Liechtenstein: Jean-Pascal Delamuraz Michael Ritter

Assicurazione diretta. Accordo con il Liechtenstein RU 2001

Allegato

Sorveglianza secondo il principio del Paese della sede sociale

I. In generale

1. Autorizzazione

L’autorizzazione di esercitare l’attività di assicurazione accordata da una Parte con- traente è valida per il territorio di entrambe le Parti contraenti, sempreché siano adempite le condizioni previste qui di seguito.

2. Definizioni

1 Ai sensi del presente Accordo, per Paese della sede sociale s’intende la Parte con- traente sul cui territorio è situata la sede sociale di un’impresa di assicurazione. 2 Ai sensi del presente Accordo, per Paese di attività s’intende la Parte contraente sul cui territorio un’impresa di assicurazione esercita la sua attività nell’ambito della libera prestazione dei servizi o mediante uno stabilimento, senza possedervi la sede sociale. 3 Ai sensi del presente Accordo, per stabilimento s’intende un’agenzia, una succur- sale o un ufficio gestiti da personale dell’impresa di assicurazione o diretti come un’agenzia e in modo duraturo da una persona indipendente incaricata dall’impresa di assicurazione. 4Ai sensi del presente Accordo, vi è libera prestazione dei servizi quando un’im- presa di assicurazione garantisce, dal Paese in cui si trova la sua sede sociale, i rischi situati nel territorio dell’altra Parte contraente senza avvalersi di uno stabilimento in detto territorio.

5 Ai sensi del presente Accordo, per imprese di assicurazione del Liechtenstein

s’intendono le imprese di assicurazione la cui sede sociale si trova nel Liechtenstein. 6 Ai sensi del presente Accordo, per imprese di assicurazione svizzere s’intendono le imprese di assicurazione la cui sede sociale si trova in Svizzera.

3. Competenza esclusiva delle autorità di sorveglianza del Paese della sede sociale 1 La sorveglianza finanziaria di un’impresa di assicurazione, compresa quella delle attività esercitate mediante uno stabilimento o nell’ambito della libera prestazione dei servizi, compete esclusivamente all’autorità di sorveglianza del Paese della sede sociale. 2 La sorveglianza finanziaria comprende in particolare, per l’insieme delle attività dell’impresa di assicurazione, la verifica del suo stato di solvibilità, della costituzio- ne delle riserve tecniche di assicurazione e degli attivi destinati alla loro copertura.

Assicurazione diretta. Accordo con il Liechtenstein RU 2001

4. Ispezioni in loco

1 L’autorità di sorveglianza del Paese della sede sociale può – dopo averne infor- mato l’autorità di sorveglianza del Paese di attività – procedere personalmente o per il tramite di persone da essa incaricate alle ispezioni in loco necessarie per l’eser- cizio della sorveglianza finanziaria sulle imprese soggette alla sua competenza. 2 L’autorità di sorveglianza del Paese di attività può partecipare a tali ispezioni.

5. Riserve tecniche di assicurazione

Ciascuna impresa di assicurazione è tenuta a costituire riserve tecniche sufficienti per le attività esercitate nel territorio delle Parti contraenti e a coprire tali riserve con attivi equivalenti.

6. Provvedimenti conservativi

I provvedimenti conservativi previsti dalla legislazione in materia di sorveglianza di una Parte contraente sono applicabili anche rispetto agli assicurati dell’altra Parte contraente.

7. Trasferimento del portafoglio

1 Se un’impresa di assicurazione trasferisce in tutto o in parte a un’impresa del Paese di attività un portafoglio di contratti d’assicurazione conclusi in detto Paese me- diante uno stabilimento o nell’ambito della libera prestazione dei servizi, è necessa- ria soltanto l’autorizzazione dell’autorità di sorveglianza del Paese della sede socia- le. 2 L’autorizzazione è accordata se un attestato dell’autorità di sorveglianza del Paese di attività prova che, dopo il trasferimento, l’impresa cessionaria dispone di fondi propri equivalenti al margine di solvibilità e se sono tutelati gli interessi degli assicurati.

8. Inosservanza delle norme di diritto emanate dal Paese di attività

1 Se un’impresa di assicurazione non rispetta le norme di diritto emanate dal Paese di attività, l’autorità di sorveglianza del Paese della sede sociale la esorta, su richie- sta dell’autorità di sorveglianza del Paese di attività, ad adottare tutte le misure ade- guate per porre fine alle irregolarità. 2 Se le irregolarità persistono, l’autorità di sorveglianza del Paese di attività può, dopo averne informato l’autorità di sorveglianza del Paese della sede sociale, vietare all’impresa di assicurazione l’esercizio dell’attività nel Paese di attività e adottare tutte le misure necessarie.

Assicurazione diretta. Accordo con il Liechtenstein RU 2001

II. Attività nel Liechtenstein delle imprese di assicurazione svizzere

A. Principio Le imprese di assicurazione svizzere possono esercitare la loro attività nel Liechten- stein mediante uno stabilimento o nell’ambito della libera prestazione dei servizi senza autorizzazione supplementare, sempreché siano osservate le disposizioni pre- viste qui di seguito. Nel Liechtenstein, sono soggette alle stesse norme applicabili alle imprese con sede sociale in uno Stato dello SEE.

B. Stabilimento

1. Condizioni per l’esercizio dell’attività nel Liechtenstein

1 L’impresa di assicurazione notifica all’autorità di sorveglianza svizzera la sua in- tenzione di aprire uno stabilimento nel Liechtenstein.

2 Tale notifica contiene:

a) indicazioni concernenti i rami assicurativi che l’impresa intende praticare e i rischi che si propone di garantire in ogni ramo, specificando la copertura as- sicurativa; b) previsioni per i primi tre esercizi concernenti le commissioni e altre spese amministrative, l’incasso dei premi, gli oneri per i sinistri e la situazione di tesoreria; c) un’esposizione concernente i mezzi finanziari disponibili per coprire gli im- pegni e il margine di solvibilità nei primi tre esercizi; d) un’esposizione concernente i costi previsti per l’impianto dei servizi ammi- nistrativi e della rete di produzione nonché i mezzi finanziari disponibili a tal fine (fondo di organizzazione); e) indicazioni concernenti la struttura organizzativa dello stabilimento; f) nome del mandatario generale, dotato di poteri sufficienti; g) nome e indirizzo dello stabilimento; h) una dichiarazione attestante che nel Liechtenstein l’impresa è membro del- l’Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia, sem- preché essa intenda praticare l’assicurazione di responsabilità civile degli autoveicoli.

2. Procedura

1 Entro tre mesi dalla ricezione delle indicazioni sopraccitate, l’autorità di sorve- glianza svizzera verifica, oltre alla legalità del progetto, l’adeguatezza delle strutture amministrative, la situazione finanziaria dell’impresa e l’adempimento delle condi- zioni concernenti il mandatario generale e la direzione generale. 2 Se nulla osta, notifica all’autorità di sorveglianza del Liechtenstein, alle medesime condizioni cui sono soggette le autorità di sorveglianza dei Paesi dello SEE, le stes- se indicazioni e gli stessi attestati forniti da tali autorità.

Assicurazione diretta. Accordo con il Liechtenstein RU 2001

3 Al più tardi un mese prima della loro applicazione, l’impresa di assicurazione co- munica per scritto all’autorità di sorveglianza svizzera le modifiche concernenti le indicazioni sopraccitate.

C. Libera prestazione dei servizi

1. Autorizzazione

1 Se desidera esercitare la propria attività nell’ambito della libera prestazione dei servizi, l’impresa di assicurazione lo comunica all’autorità di sorveglianza svizzera, indicando i rami assicurativi che intende praticare nel Liechtenstein e i rischi che si propone di garantire. 2 Entro un mese dalla ricezione delle indicazioni necessarie, l’autorità di sorveglian- za svizzera verifica la legalità del progetto. 3 Se nulla osta, notifica all’autorità di sorveglianza del Liechtenstein, alle medesime condizioni cui sono soggette le autorità di sorveglianza dei Paesi dello SEE, le stes- se indicazioni e gli stessi attestati forniti da tali autorità.

2. Rapporto

Ciascuna impresa di assicurazione presenta all’autorità di sorveglianza svizzera un rapporto sugli affari conclusi in ogni ramo assicurativo nell’ambito della libera pre- stazione dei servizi. Se richiestole, l’autorità di sorveglianza svizzera notifica queste informazioni all’autorità di sorveglianza del Liechtenstein.

III. Attività in Svizzera delle imprese di assicurazione del Liechtenstein

A. Disposizioni generali

1. Principio

Le imprese di assicurazione del Liechtenstein possono esercitare la loro attività in Svizzera mediante uno stabilimento o nell’ambito della libera prestazione dei servizi senza autorizzazione supplementare, sempreché siano adempite le condizioni previ- ste qui di seguito.

2. Informazione dei clienti

Le imprese di assicurazione del Liechtenstein sono soggette in Svizzera ai medesimi obblighi di informazione cui soggiacciono nel Liechtenstein.

3. Revoca dell’autorizzazione

Se l’autorizzazione di esercitare l’attività nel Liechtenstein le è stata revocata, l’im- presa di assicurazione lo comunica senza indugio all’autorità di sorveglianza sviz- zera.

Assicurazione diretta. Accordo con il Liechtenstein RU 2001

B. Stabilimento

1. Condizioni per l’esercizio dell’attività in Svizzera

L’accesso all’attività di assicurazione in Svizzera mediante uno stabilimento è am- messo solo se l’autorità di sorveglianza del Liechtenstein fornisce all’autorità di sor- veglianza svizzera le indicazioni e le attestazioni seguenti: a) che l’impresa è autorizzata a esercitare l’attività di assicurazione nel Liech- tenstein e ha assunto una delle forme giuridiche riconosciute in detto Paese; b) che l’impresa di assicurazione è autorizzata ad aprire uno stabilimento in Svizzera; c) un programma di attività nel quale siano in particolare indicate l’attività che l’impresa si propone di esercitare e l’organizzazione dello stabilimento; d) nome e indirizzo dello stabilimento; e) nome del mandatario generale dello stabilimento, dotato di poteri sufficienti; f) che l’impresa di assicurazione dispone dei fondi propri necessari per coprire il margine di solvibilità; g) una dichiarazione attestante che l’impresa: – è membro in Svizzera dell’Ufficio nazionale di assicurazione e del Fondo nazionale di garanzia; – riscuote dal contraente il contributo per la prevenzione degli infortuni di cui all’articolo 1 capoverso 3 della legge del 25 giugno 19763 sul contributo alla prevenzione degli infortuni e lo versa al Fondo nazio- nale per la prevenzione degli infortuni stradali, sempreché essa intenda praticare l’assicurazione di responsabilità civile de- gli autoveicoli.

2. Interesse generale

Entro due mesi dalla ricezione delle indicazioni e attestazioni sopraccitate, l’autorità di sorveglianza svizzera indica all’autorità di sorveglianza del Liechtenstein e al- l’impresa di assicurazione le condizioni applicabili per motivi di interesse generale all’esercizio dell’attività in Svizzera.

3. Inizio dell’attività

1 Lo stabilimento può cominciare la sua attività in Svizzera non appena gli siano state notificate le condizioni d’esercizio dettate dall’interesse generale, al più tardi spirato il termine di due mesi sopraccitato. 2 Al più tardi un mese prima della loro applicazione, l’impresa di assicurazione co- munica per scritto all’autorità di sorveglianza svizzera e a quella del Liechtenstein le modifiche concernenti le indicazioni fornite dall’autorità di sorveglianza del Liech- tenstein.

3 RS 741.81

Assicurazione diretta. Accordo con il Liechtenstein RU 2001

C. Libera prestazione dei servizi

1. Autorizzazione

1 L’impresa di assicurazione che intende concludere contratti d’assicurazione in

Svizzera nell’ambito della libera prestazione dei servizi può accedere a tale attività ed esercitarla solo se l’autorità di sorveglianza del Liechtenstein fornisce all’autorità di sorveglianza svizzera le indicazioni e le attestazioni seguenti: a) un certificato attestante che l’impresa dispone del margine di solvibilità ne- cessario per tutte le sue attività ed è autorizzata a esercitare la sua attività fuori del Liechtenstein; b) un certificato concernente i rami assicurativi che l’impresa è abilitata a prati- care; c) un elenco dei rischi che l’impresa intende garantire in Svizzera. 2 L’impresa di assicurazione può cominciare a esercitare la sua attività non appena l’autorità di sorveglianza svizzera è in possesso dei documenti sopraccitati. 3 L’impresa che intende esercitare l’assicurazione di responsabilità civile degli auto- veicoli deve: a) nominare un rappresentante domiciliato in Svizzera e incaricato di liquidare i sinistri; b) aderire in Svizzera all’Ufficio nazionale di assicurazione e al Fondo nazio- nale di garanzia nonché partecipare al loro finanziamento; c) riscuotere dal contraente il contributo per la prevenzione degli infortuni di cui all’articolo 1 capoverso 3 della legge del 25 giugno 19764 sul contributo alla prevenzione degli infortuni e versarlo al Fondo nazionale per la preven- zione degli infortuni stradali.

2. Rapporto

Ciascuna impresa di assicurazione presenta all’autorità di sorveglianza del Liechten- stein un rapporto sugli affari conclusi in ogni ramo assicurativo nell’ambito della libera prestazione dei servizi. Se richiestole, l’autorità di sorveglianza del Liechten- stein notifica queste informazioni all’autorità di sorveglianza svizzera.

4 RS 741.81

Assicurazione diretta. Accordo con il Liechtenstein RU 2001

Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'assicurazione diretta e l'intermediazione assicurativa (con all.) | Lexipedia | Lexipedia