AS 2001 1818
Ordinanza sulla concessione di contributi per la cooperazione internazionale nell'ambito della formazione e della scienza
Ordinanza sulla concessione di contributi per la cooperazione internazionale nell’ambito della formazione e della scienza
Del 4 luglio 2001
Il Dipartimento federale dell’interno (Dipartimento), visto l’articolo 16 capoverso 3c della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla ricer- ca, ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza regola la concessione dei contributi per la cooperazione inter- nazionale nell’ambito della formazione e della scienza, che la Confederazione versa nel quadro dei crediti approvati.
Art. 2 Scopo dei contributi Nell’ambito di un’istituzione di un’organizzazione e grazie ai contributi, scienziati svizzeri possono: a. prepararsi a progetti e programmi internazionali e parteciparvi; b. integrarsi in progetti di importanza rilevante per la futura politica svizzera della formazione e della scienza, per la piazza scientifica svizzera o per la presenza della scienza svizzera all’estero; c. utilizzare l’infrastruttura di organizzazioni scientifiche internazionali.
Art. 3 Condizioni per la concessione di contributi
1 I contributi sono accordati se il progetto:
a. presenta un interesse per tutta la Svizzera; b. nel momento previsto non può essere finanziato a sufficienza in altro modo e se la partecipazione della Svizzera non è possibile senza un aiuto finanziario della Confederazione; c. è sostenuto da un’istituzione o da un’organizzazione in grado di garantire che i contributi siano utilizzati in maniera economica e il dispendio ammini- strativo contenuto. 2 Per la partecipazione a incontri internazionali sono concessi contributi solo se il progetto non rientra nell’ambito di competenza della promozione della ricerca.
RS 420.123 1 RS 420.1
1818 2001-1397
Concessione di contributi per la cooperazione internazionale nell’ambito RU 2001 della formazione e della scienza
3 I contributi sono concessi per cinque anni al massimo. Prima di accordare un’even- tuale prosecuzione del finanziamento se ne riesamina la fondatezza.
Art. 4 Domande Le domande di contributo vanno inoltrate all’Ufficio federale dell’educazione e della scienza (Ufficio federale) e devono contenere le indicazioni seguenti: a. il nome del richiedente; b. l’istituzione, l’organizzazione o la persona cui va accordato un contributo; c. una descrizione del programma o del progetto, ivi compreso il quadro finan- ziario; d. altre partecipazioni, altre fonti di finanziamento e prestazioni di terzi; e. il motivo di una partecipazione svizzera, in particolare indicazioni sull’im- portanza scientifica e sull’interesse della Svizzera; f. il contributo richiesto alla Confederazione.
Art. 5 Consultazioni L’Ufficio federale consulta altri uffici o organi di ricerca coinvolti nel progetto.
Art. 6 Assegnazione di contributi L’assegnazione di contributi avviene mediante decisione. La decisione stabilisce in particolare: a. l’ammontare concesso; b. la durata del contributo; c. le eventuali condizioni cui il versamento del contributo è subordinato; d. le modalità di versamento; e. la forma e la data di consegna dei rapporti.
Art. 7 Decisioni 1 Il direttore dell’Ufficio federale decide in merito ai contributi inferiori a 500 000 franchi. 2 Il Segretario di Stato dell’Aggruppamento per la scienza e la ricerca decide in me- rito ai contributi compresi tra 500 000 franchi e 1 milione. 3 Su proposta dell’Ufficio federale, il Dipartimento federale dell’interno decide in merito ai contributi che oltrepassano 1 milione di franchi. 4 Per i contributi superiori a 2 milioni di franchi va ottenuto previamente il consenso del Dipartimento federale delle finanze. Se un accordo non è possibile, il Consiglio federale decide su proposta del Dipartimento.
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Art. 8 Controllo L’Ufficio federale controlla l’utilizzazione dei contributi federali.
Art. 9 Diritto previgente: abrogazione La presente ordinanza sostituisce le «Direttive del 9 marzo 19932 del Dipartimento per la concessione di contributi dal credito 327.3600.308: “Cooperazione interna- zionale Formazione e scienza”.
Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2001.
4 luglio 2001 Dipartimento federale dell’interno: Ruth Dreifuss
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2 Non pubblicate nella RU.
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