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AS 2001 1829

Ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (OMSI)

del 27 giugno 2001

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 5 capoverso 2, 11 capoverso 1, 17 capoverso 1, 26 capoverso 3 e 30 della legge federale del 21 marzo 19971 sulle misure per la salvaguardia della sicu- rezza interna (legge), ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 La presente ordinanza disciplina le competenze e la cooperazione degli organi pre- posti alla sicurezza interna (organi di sicurezza), la raccolta, il trattamento e la tra- smissione delle informazioni sulla sicurezza interna ed esterna nonché il controllo degli organi si sicurezza.

Sezione 2: Ripartizione dei compiti e collaborazione degli organi di sicurezza

Art. 2 Confederazione 1 L’Ufficio federale di polizia (Ufficio federale) svolge le misure per la salvaguardia della sicurezza interna, secondo la presente ordinanza, sempreché questi compiti non siano di competenza della Confederazione e non siano attribuiti ad altri organi. 2 In seno all’Ufficio federale, il Servizio di analisi e prevenzione (SAP) adempie i compiti dell’Ufficio federale. Tra questi compiti si annoverano anche la preparazio- ne o l’esecuzione di misure di respingimento fondate su considerazioni di politica di sicurezza. La collaborazione tra il SAP e i servizi della polizia giudiziaria attivi presso l’Ufficio federale, in particolare per quanto riguarda la trasmissione d’informazioni e di conoscenze, è disciplinata nelle istruzioni dell’Ufficio federale. 3 La collaborazione dell’Ufficio federale con gli organi per la condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale è disciplinata in istruzioni comuni del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) e del Dipartimento fede- rale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

RS 120.2 1 RS 120

2000-2108 1829

Misure per la salvaguardia della sicurezza interna RU 2001

4 L’Ufficio federale informa il Dipartimento sulle attività di salvaguardia della sicu- rezza interna: a. annualmente e globalmente secondo le istruzioni del Dipartimento; e b. caso per caso se sono dati fatti particolari, in grado di influenzare l’attività governativa o che poterebbero rappresentare un grave pericolo per la sicu- rezza interna. 5 Il Dipartimento informa il Consiglio federale riguardo ai suoi incarichi direttivi ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 della legge.

Art. 3 Consulenza 1 Il SAP fornisce consulenza a persone, organizzazioni, autorità o aziende in materia di misure di protezione contro attività terroristiche o di spionaggio o contro l’estre- mismo violento qualora si delineasse una situazione di minaccia concreta o su ri- chiesta, se tali terzi si reputassero minacciati. 2 Esso consiglia le autorità interessate nonché le aziende svizzere che producono merci ai sensi dell’articolo 8 capoverso 1 lettera d, ne fanno commercio o possiedo- no le pertinenti tecnologie, in merito alle misure di protezione atte a prevenire viola- zioni dell’ordinamento giuridico o degli interessi della Svizzera.

Art. 4 Collaborazione tra Confederazione e Cantoni 1 L’Ufficio federale lavora in stretta collaborazione con la Conferenza dei coman- danti delle polizie cantonali. 2 Il SAP può assumere la direzione delle attività dei Cantoni per la salvaguardia della sicurezza interna, se: a. devono interagire più Cantoni; b. lo richiede l’autorità cantonale competente; o c. vi è un pericolo imminente.

Art. 5 Collaborazione tecnico-scientifica 1 L’Ufficio federale può collaborare con servizi tecnico-scientifici, segnatamente con il Servizio di ricerca scientifica (SRS) di Zurigo. La collaborazione è discipli- nata su base contrattuale. 2 Nel caso di mandati dell’Ufficio federale a servizi attivi a livello tecnico-scien- tifico si applicano le disposizioni del diritto federale sulla protezione dei dati. I ser- vizi incaricati devono rispettare il segreto d’ufficio.

Art. 6 Relazioni con l’estero 1 Il SAP assicura i collegamenti con le autorità di sicurezza estere che adempiono compiti ai sensi della legge. Esso rappresenta la Svizzera in seno a istanze interna- zionali.

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2 I Cantoni informano il SAP in merito alla loro collaborazione con autorità di sicu- rezza estere attuata per adempiere compiti ai sensi della legge.

Art. 7 Collaborazione con organi militari 1 Il SAP e gli organi della sicurezza militare si sostengono nell’adempimento dei loro compiti. Il sostegno avviene segnatamente mediante scambio di informazioni, reciproca consultazione nell’ambito di settori speciali nonché mediante formazione reciproca. 2 Il Dipartimento e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della po- polazione e dello sport disciplinano i dettagli della collaborazione in istruzioni co- muni. 3 Il Dipartimento e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della po- polazione e dello sport possono ordinare, nell’imminenza e in previsione di un ser- vizio attivo dell’esercito, la collaborazione dell’Ufficio federale con gli organi della sicurezza militare al fine di adempiere misure di protezione preventive. L’Ufficio federale sostiene il Comando della sicurezza militare segnatamente nell’ambito della sicurezza preventiva dell’esercito contro attività di spionaggio, sabotaggio e altri atti illeciti.

Sezione 3: Ricerca di informazioni

Art. 8 Mandati generali d’informazione 1 I Cantoni nonché le autorità e gli uffici di cui all’articolo 13 della legge sono tenuti ad annunciare spontaneamente al SAP informazioni e conoscenze relative ai se- guenti ambiti: a. attività terroristiche: mene tendenti a influire o a modificare Stato e società, da attuare o favorire commettendo o minacciando di commettere gravi reati nonché propagando paura e timore; b. servizi d’informazione proibiti ai sensi degli articoli 272-274 e 301 del Co- dice penale2; c. estremismo violento: mene di organizzazioni i cui esponenti negano la de- mocrazia, i diritti dell’uomo o lo Stato di diritto e che allo scopo di raggiun- gere i loro obiettivi commettono, incoraggiano o approvano atti violenti; d. commercio illecito di armi e materiali radioattivi nonché trasferimento ille- gale di tecnologia; e. altre attività nonché mene e operazioni condotte dall’interno o dall’estero, che compromettono la sicurezza interna o esterna.

2 RS 311.0

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2 Inoltre le autorità cantonale e federali sono tenute ad annunciare spontaneamente e senza indugio al SAP: a. tutte le informazioni in merito a organizzazioni e gruppi menzionati nella li- sta confidenziale di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera b della legge o nell’ambito di una procedura di controllo; b. le informazioni necessarie all’attuazione di operazioni e programmi di ricer- che preventivi; c. i fatti e le constatazioni di cui nell’allegato 1; d. i fatti e le constatazioni menzionati nella lista confidenziale del Dipartimento giusta l’articolo 11 capoverso 2 lettera a della legge nonché la lista resa nota alle autorità. 3 Il SAP può limitare la portata dell’obbligo di annuncio secondo il capoverso 2 in funzione della situazione.

Art. 9 Ricerca attiva di informazioni 1 I membri delle autorità di polizia della Confederazione e dei Cantoni nonché del Corpo delle guardie di confine possono fermare persone al fine di accertarne l’identità se indicazioni concrete lasciano presumere che tali persone siano in rap- porto con le attività dei settori elencati nell’articolo 8 capoverso 1. Per gli stessi motivi è possibile indagare sul soggiorno di tali persone. 2 Il SAP può incaricare gli organi di sicurezza cantonali di osservare quanto accade nei luoghi pubblici o liberamente accessibili e di effettuare registrazioni video e so- nore. 3 Gli organi cantonali di sicurezza e di polizia possono consegnare al SAP altri do- cumenti fotografici e sonori utili all’adempimento dei compiti di cui alla sezione 3 della legge, 4 Per l’elaborazione di documenti fotografici e sonori ripresi per conto del SAP o che gli sono stati consegnati, valgono le disposizioni della sezione 4. È fatta salva la conservazione dei documenti a fini di documentazione, purché non possano essere utilizzati per identificare delle persone.

Art. 10 Forma degli annunci 1 La trasmissione degli annunci è effettuata per scritto o mediante un sistema EED protetto. Se l’informazione lascia presagire una minaccia acuta per la sicurezza in- terna o esterna della Svizzera, la trasmissione può essere effettuata dapprima ver- balmente. 2 Altre comunicazioni e informazioni diverse da quelle di cui all’articolo 8, prove- nienti segnatamente da privati, possono anche essere raccolte o richieste verbal- mente. Di siffatte informazioni è steso un verbale.

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Sezione 4: Trattamento delle informazioni

Art. 11 Documentazione generale

1 Il SAP gestisce una documentazione di fonti accessibili al pubblico, sempreché

queste fonti non siano rese accessibili in modo appropriato da altri servizi federali, con a. informazioni su persone, organizzazioni e fattispecie nell’ambito dei compiti previsti dalla legge; b. informazioni su persone e organizzazioni la cui sicurezza potrebbe essere minacciata in Svizzera; c. informazioni su Paesi nonché contesti sociali e politici che potrebbero essere rilevanti per la valutazione della situazione; d. informazioni scientifiche e tecniche nel campo d’attività delle autorità di si- curezza. 2 Il SAP gestisce un servizio di documentazione su materiale che propugna razzismo o atti di violenza. Questo centro coadiuva procedure penali o amministrative relative a siffatto materiale di propaganda.

3 Le informazioni sono registrate nella banca dati ISIS «Documentazione». Per la

loro registrazione e ulteriori elaborazioni valgono le prescrizioni dell’ordinanza del 1° dicembre 19993 sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato.

Art. 12 Controllo delle comunicazioni pervenute Il SAP verifica le informazioni che gli pervengono per assicurarsi che il loro tratta- mento corrisponda allo scopo definito dalla sezione 3 della legge. Se tale non è il caso, dopo aver consultato il mittente, esso distrugge i documenti oppure li restitui- sce. Comunicazioni provenienti dall’estero che non corrispondono allo scopo defi- nito dalla legge sono archiviate senza ulteriore trattamento.

Art. 13 Trattamento di dati personali degni di particolare protezione e di profili della personalità 1 Gli organi di sicurezza possono trattare i dati personali concernenti procedimenti e sanzioni amministrative e penali in quanto sia necessario per l’adempimento dei loro compiti. 2 Essi possono allestire e trattare profili della personalità di persone sospettate di compromettere la sicurezza del Paese con il loro comportamento. 3 Essi possono trattare altri dati personali degni di particolare protezione nei limiti dell’articolo 3 della legge, se informazioni preesistenti inducono a presumere che

3 RS 120.3

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tali dati siano in relazione alla preparazione o all’esecuzione di attività terroristiche, di spionaggio o di estremismo violento o siano da attribuire alla criminalità organiz- zata.

Art. 14 Operazioni preventive e programmi di ricerca

1 Il SAP può condurre azioni concertate sotto forma di operazioni preventive per

trattare un singolo caso concreto o una determinata serie di casi che, per importanza, portata, esborsi o segretezza, superano i limiti delle normali indagini di spionaggio. 2 Per accertare fatti di rilievo in materia di sicurezza in un determinato settore, esso può condurre operazioni di polizia di ampia portata sotto forma di programmi di ricerche, segnatamente anche in collaborazione con le autorità cantonali preposte al perseguimento penale. 3 Il SAP decide in merito all’avvio di operazioni preventive e programmi di ricerche. Esso fissa per scritto scopo, durata e mezzi da impiegare nonché periodicità e forma del rapporto.

4 Periodicamente, ma almeno una volta all’anno, il SAP dà un giudizio sulla con-

formità del proseguimento delle singole operazioni preventive e dei programmi di ricerca. Il giudizio è registrato in un rapporto scritto.

Art. 15 Procedura di controllo 1 Se indizi concreti inducono a presumere che cittadini svizzeri, persone residenti in Svizzera o organizzazioni e gruppi attivi in Svizzera esplichino sistematicamente attività che rientrano negli ambiti dei compiti di cui all’articolo 8, il SAP può avvia- re, d’ufficio o su mandato di uno o più Cantoni, una procedura di controllo. 2 La procedura serve a raccogliere e a valutare tutte le informazioni sulle persone, le organizzazioni o i gruppi in questione, allo scopo di ottenere informazioni sicure in merito alle attività che pregiudicano la sicurezza della Svizzera. 3 Occorre stabilire portata e impiego dei mezzi per procurare le informazioni nonché la durata della procedura. I Cantoni devono essere orientati in merito alla procedura di controllo, in quanto la loro collaborazione sia necessaria per la ricerca delle in- formazioni. 4 I Cantoni e le autorità nonché i servizi menzionati nell’articolo 13 della legge in- formano spontaneamente il SAP in merito a persone, organizzazioni e gruppi og- getto di una procedura di controllo. 5 Periodicamente, ma almeno una volta al semestre, occorre valutare se siano ancora date le condizioni per proseguire la procedura di controllo.

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Art. 16 Sospensione delle operazioni preventive, dei programmi di ricerca nonché della procedura di controllo 1 Le operazioni preventive, i programmi di ricerca nonché la procedura di controllo sono sospesi, se: a. contro le persone, le organizzazioni o i gruppi in questione è in corso un’al- tra procedura, che persegue o porta avanti lo stesso obiettivo; b. gli indizi validi finora sono infirmati da nuove informazioni e non sono emersi nuovi indizi a carico; c. entro due anni non sono state raccolte ulteriori informazioni rilevanti in materia di sicurezza; oppure d. una nuova valutazione della situazione indica che le attività delle persone, organizzazioni o gruppi in questione non costituiscono più un pericolo per la sicurezza interna. 2 La procedura di controllo è sospesa se le organizzazioni o i gruppi in questione figurano nella lista d’osservazione secondo l’articolo 17 oppure se le persone in questione possono essere collegate a una delle organizzazioni o dei gruppi che figu- rano nella suddetta lista.

Art. 17 Lista d’osservazione 1 Il SAP raccoglie tutte le informazioni disponibili in merito alle attività e agli espo- nenti di organizzazioni e gruppi, se indizi concreti inducono a sospettare con fon- datezza che dette organizzazioni o gruppi mettono in pericolo la sicurezza della Svizzera. Il sospetto è fondato segnatamente nel caso di organizzazioni terroristiche attive a livello internazionale e di servizi di spionaggio nonché qualora nel corso di una procedura di controllo risulti che sono in corso attività che mettono in pericolo la sicurezza. 2 Il SAP tratta tutte le informazioni ottenibili su tali organizzazioni e gruppi nonché sui loro esponenti. Se necessario, possono essere precisati la portata del trattamento e i mezzi per procurare le informazioni. 3 La lista di cui all’articolo 11 capoverso 2 lettera b della legge è sottoposta ogni quattro anni a una valutazione complessiva. Il Dipartimento può in ogni momento inserire provvisoriamente nella lista organizzazioni e gruppi.

4 L’osservazione è levata e la registrazione è cancellata dalla lista, se:

a. gli indizi validi sinora sono infirmati da nuove informazioni e non sono emersi nuovi indizi a carico; b. l’attività dell’organizzazione o del gruppo in questione è cessata o non co- stituisce più un pericolo per la sicurezza della Svizzera; c. la valutazione complessiva indica che negli ultimi quattro anni non sono emerse informazioni di sostanziale rilievo circa un pericolo per la sicurezza della Svizzera.

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Sezione 5: Comunicazione di informazioni

Art. 18 Comunicazione di dati personali 1 Possono essere comunicati dati personali alle autorità e agli uffici menzionati nel- l’allegato 2, in quanto sia necessario per gli scopi elencativi e purché le condizioni indicatevi siano adempiute. In occasione della comunicazione il destinatario dev’es- sere informato sull’affidabilità e l’attualità dei dati. La comunicazione, il suo desti- natario, l’oggetto e il motivo sono registrati. 2 I membri degli organi di sicurezza dei Cantoni possono comunicare ai loro supe- riori i dati personali che hanno ricevuto dalla Confederazione. Se il SAP lo dispone nel singolo caso o dà il suo consenso in seguito a una richiesta motivata, è pure pos- sibile comunicare i dati nel rispetto della confidenzialità a: a. altri servizi in seno al corpo di polizia; b. organi di sicurezza di altri Cantoni; c. altre autorità e uffici del proprio o di un altro Cantone; d. privati. 3 Gli organi di sicurezza cantonali possono inoltre comunicare i dati personali rice- vuti dalla Confederazione ad altre autorità cantonali, uffici o privati solo se la co- municazione diretta s’impone per motivi d’urgenza ed è inoltre necessaria: a. per la sicurezza dell’autorità o degli uffici in questione; b. per scongiurare un grave pericolo per i privati.

4 La comunicazione di dati personali secondo il capoverso 3 avviene nel rispetto

della confidenzialità ed è notificata al SAP con indicazione del destinatario e del motivo.

5 La comunicazione di dati personali non è ammessa se vi si oppongono interessi

preponderanti pubblici o privati.

Art. 19 Informazioni sulla criminalità organizzata Le informazioni sulla criminalità organizzata possono essere messe a disposizione nell’ambito di un procedimento solo dopo aver ottenuto l’espresso consenso del SAP.

Art. 20 Scambio internazionale d’informazioni 1 Il SAP cura lo scambio d’informazioni con le autorità estere nel rispetto dell’arti- colo 17 capoverso 3 della legge. 2 In singoli casi esso può scambiare direttamente dati personali con autorità estere mediante installazioni di trasmissione comuni.

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3 Per quanto concerne i rapporti con le autorità preposte al perseguimento penale, esso deve osservare i principi della legge federale del 20 marzo 19814 sull’assistenza internazionale in materia penale. Per il resto il capoverso 2 si applica per analogia. 4 In occasione della comunicazione di dati personali, il destinatario dev’essere in- formato sull’affidabilità e l’attualità degli stessi. Egli può utilizzare i dati solo per lo scopo per cui gli sono stati trasmessi. Dev’essere reso attento sulle limitazioni del loro utilizzo e sul fatto che il SAP si riserva il diritto di esigere informazioni sul- l’utilizzazione che ne è stata fatta.

5 La comunicazione, il suo destinatario, l’oggetto e il motivo sono registrati.

Art. 21 Obbligo di proporre la documentazione all’Archivio federale 1 I dati e la documentazione non più impiegati sono proposti all’Archivio federale per l’archiviazione. 2 I dati classificati derivanti da relazioni dirette con autorità di sicurezza estere non sono da proporre per l’archiviazione.

3 La documentazione che l’Archivio federale non giudica degna di archiviazione è

distrutta.

Sezione 6: Controllo

Art. 22 Controllo presso la Confederazione Il Dipartimento esercita regolarmente, secondo un apposito piano, un controllo pa- rallelo o successivo sull’attività del SAP. Il Dipartimento emana istruzioni sulla forma e sul contenuto del controllo.

Art. 23 Controllo nei Cantoni 1 L’organo di controllo cantonale verifica se lo svolgimento delle pratiche ammini- strative, oggetto di controllo, corrisponde alle pertinenti disposizioni legali, segna- tamente se i dati per la salvaguardia della sicurezza interna sono trattati separata- mente dalle altre informazioni di polizia. Esso può consultare il SAP per l’adempi- mento del suo compito. 2 Esso può prendere visione dei dati della Confederazione se il SAP lo consente. La consultazione può segnatamente essere rifiutata ove lo richieda la protezione della fonte.

4 RS 351.1

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Sezione 7: Entrata in vigore

Art. 24 La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2001.

27 giugno 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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Allegato 1 (art. 8 cpv. 2 lett. c)

Elenco dei fatti e delle constatazioni che le autorità federali e cantonali sono tenute ad annunciare spontaneamente e tempestivamente al SAP

Le autorità menzionate qui appresso sono tenute ad annunciare i fatti e le constata- zioni seguenti:

1. Autorità amministrative civili e militari della Confederazione

– scritti minatori con possibili ripercussioni sulla sicurezza interna ed esterna della Svizzera.

2. Dipartimento federale degli affari esteri

– tutti i rapporti particolarmente rilevanti per la sicurezza interna, – tutte le informazioni in merito a minacce contro cittadini e impianti svizzeri all’estero nonché ad atti di violenza perpetrati sempreché pre- sentino un’attinenza con la sicurezza interna, – circostanze e date di elezioni e votazioni estere in Svizzera, – istanze di accreditamento o di rilascio di diritti di presenza in Svizzera di cittadini di Stati esteri o di membri delle organizzazioni internazio- nali, – richieste del visto che devono essere sottoposte per parere al SAP con- formemente all’articolo 25 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 14 gennaio 19985 concernente l’entrata e la notificazione degli stra- nieri.

3. Dipartimento federale dell’interno

Ufficio federale della sanità pubblica – infrazioni contro la legge del 22 marzo 19916 sulla radioprotezione con un potenziale di messa in pericolo a livello nazionale.

4. Dipartimento federale di giustizia e polizia

a. Ufficio federale di giustizia – segnalazioni internazionali, arresti, estradizioni di presunti autori di crimini in stretto rapporto con la sicurezza. b. Ufficio federale degli stranieri – domande di naturalizzazione per parere conformemente all’artico- lo 14 lettera d della legge del 29 settembre 19527 sulla cittadinanza,

5 RS 142.211 6 RS 814.50 7 RS 141.0

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– richieste di visto da sottoporre per parere al SAP conformemente all’articolo 25 capoverso 2 lettera a dell’ordinanza del 14 gennaio

19988 concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri,

– rapporti concernenti le migrazioni e il fenomeno dei passatori, – informazioni su sviluppi che possono essere rilevanti per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera. c. Ministero pubblico della Confederazione – comunicazione di decisioni penali e di decreti d’abbandono concer- nenti cause penali il cui perseguimento e giudizio soggiace alla giuri- sdizione federale o che devono essergli comunicati in applicazione dell’ordinanza del 1° dicembre 19999 sulla comunicazione, nella mi- sura in cui siano inerenti ai compiti previsti dalla legge, – importazione ed esportazione nonché transito illegale di merci che soggiacciono alla legislazione sul materiale bellico, sull’energia nucleare e sul controllo dei beni a duplice impiego. d. Ufficio federale dei rifugiati – rapporti concernenti Paesi e situazioni nonché valutazioni della si- tuazione, – informazioni su sviluppi che possono essere rilevanti per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, – domande d’asilo per parere giusta gli articoli 53 e 73 della legge del 26 giugno 199810 sull’asilo, limitato ai Paesi d’origine indicati dal SAP.

5. Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e

dello sport a. Stato maggiore generale – informazioni e analisi di situazioni interne ed estere, che possono es- sere rilevanti per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, – informazioni e rapporti sulla situazione di minaccia, – misure prese nell’ambito della sicurezza AC, – informazioni acquisite nell’ambito dell’esecuzione dell’ordinanza del 20 gennaio 199911 sui controlli di sicurezza relativi alle persone e che possono essere rilevanti per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera. b. Servizio informazioni strategico – informazioni stabilite nelle istruzioni comuni del Dipartimento e del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazio- ne e dello sport. c. Centrale nazionale d’allarme – avvenimenti con possibili ripercussioni sulla sicurezza interna ed esterna della Svizzera.

8 RS 142.211 9 RS 312.3 10 RS 142.31 11 RS 120.4

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6. Dipartimento federale delle finanze

a. Organi delle guardie di confine e delle dogane – passaggio illegale della frontiera da parte di persone o gruppi di per- sone indicati dal SAP provenienti da determinati Paesi d’origine, – entrate insolitamente numerose di persone provenienti da Paesi d’origine indicati dal SAP, – informazioni su persone che importano o esportano materiale di propaganda dal contenuto estremistico violento o di natura razzi- sta, su siffatto materiale nonché sui destinatari dei relativi invii. b. Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione – pregiudizi per la sicurezza di sistemi di EED e banche di dati della Confederazione causati da influenze per le quali non è possibile escludere una relazione con il terrorismo, lo spionaggio o l’estremi- smo violento;

7. Dipartimento federale dell’economia

a. Segretariato di Stato dell’economia (Seco) – autorizzazioni di principio e d’esportazione, negate o revocate in ap- plicazione della legge sul materiale bellico o della legge sul controllo dei beni a duplice impiego, – imprese e persone che si trovano nel nostro Paese o all’estero so- spettate di violare la legge sul materiale bellico o la legge sul con- trollo dei beni a duplice impiego, – aspetti rilevanti per la sicurezza nell’ambito del mercato del lavo- ro. b. Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia – dati personali dei titolari del permesso d’impiego di sostanze esplosive; 8. Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle co- municazioni a. Ufficio federale dell’aviazione civile – informazioni e analisi concernenti il nostro Paese e l’estero, che possono essere rilevanti per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, – informazioni e rapporti sulla situazione di minaccia, – misure prese nell’ambito della sicurezza aerea. b. Ufficio federale dell’energia – informazioni e analisi concernenti il nostro Paese e l’estero, che possono essere rilevanti per la sicurezza interna ed esterna della Svizzera, – informazioni e rapporti sulla situazione di minaccia, – violazioni della legge del 22 marzo 199112 sulla radioprotezione nell’ambito degli impianti nucleari, – misure prese nell’ambito della sicurezza nucleare.

12 RS 814.50

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c. Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio – incidenti giusta l’ordinanza del 27 febbraio 199113 sulla protezio- ne contro gli incidenti rilevanti con un potenziale di messa in peri- colo a livello nazionale.

9. Autorità cantonali di polizia

– situazioni e avvenimenti che si delineano o rispettivamente si verificano e per i quali le singole autorità cantonali di polizia non sono più in gra- do di garantire la sicurezza senza l’aiuto di altri Cantoni (impieghi IKAPOL), – passaggio illegale della frontiera da parte di persone o gruppi di perso- ne provenienti da Paesi d’origine indicati dal SAP, – compromissione della sicurezza lungo la frontiera, – identificazione di materiale di propaganda a sfondo razzista o di estre- mismo violento.

13 RS 814.012

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Allegato 2 (art. 18 cpv. 1)

Elenco delle autorità e degli uffici ai quali possono essere comunicati dati personali

A sostegno dei relativi scopi e tenendo conto delle pertinenti condizioni, possono essere comunicati dati personali alle autorità e agli uffici seguenti:

1. Autorità di sorveglianza (Delegazione delle Commissioni della gestione,

Consiglio federale, capo del Dipartimento).

2. Organi del Consiglio federale competenti per l’elaborazione di valutazioni

strategiche della situazione. 3. Stati maggiore di crisi e speciali della Confederazione per fronteggiare situa- zioni particolari.

4. Autorità cantonali che svolgono compiti ai sensi della legge.

5. Autorità di perseguimento penale svizzere, allo scopo di prevenire e di per-

seguire atti punibili.

6. Dipartimento federale degli affari esteri:

– per valutare le istanze di accreditamento o i diritti di presenza in Sviz- zera di cittadini di Stati esteri o di membri di organizzazioni internazio- nali; – per la tutela degli obblighi di protezione risultanti dal diritto interna- zionale pubblico; – nel quadro dei suoi diritti di cooperare nel settore del diritto riguardante l’economia esterna; – in relazione a indagini di polizia giudiziaria o di procedure d’autoriz- zazione nonché per l’attuazione di siffatte procedure; – per l’accertamento e la valutazione di avvenimenti rilevanti per la sicu- rezza delle rappresentanze svizzere all’estero. 7. Ufficio federale della sanità pubblica in relazione all’esecuzione della legi- slazione sulla radioprotezione, sui veleni, sulle epidemie e sugli stupefacen- ti. 8. Ufficio federale di giustizia per la trattazione di domande d’assistenza giudi- ziaria in materia penale.

9. Ufficio federale degli stranieri:

– per trattare domande di naturalizzazione; – per applicare provvedimenti nei confronti degli stranieri, segnatamente per il loro respingimento.

10. Ufficio federale dei rifugiati per valutare le domande d’asilo.

11. Servizi preposti alla sicurezza militare:

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– per valutare la situazione dal profilo della sicurezza militare; – per proteggere informazioni e opere militari; – per adempiere compiti di polizia giudiziaria e di sicurezza nell’ambito dell’esercito; – quando i militari sono convocati in servizio attivo segnatamente per ga- rantire la sicurezza preventiva dell’esercito da atti di spionaggio, sabo- taggio e altri atti illeciti, per ottenere informazioni nonché per garantire la protezione dei membri del Consiglio federale, del cancelliere della Confederazione e di altre persone. 12. Servizio informazioni strategico del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport in relazione a informazioni rile- vanti in materia di politica della sicurezza sull’estero e sulle fonti straniere. 13. Centrale nazionale d’allarme in vista di ottenere, analizzare e diffondere le informazioni secondo l’ordinanza del 3 dicembre 199014 sulla Centrale na- zionale d’allarme.

14. Divisione della protezione delle informazioni e delle opere del Dipartimento

federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport per lo svolgimento di controlli di sicurezza relativi alle persone.

15. Dipartimento federale delle finanze per la preparazione o l’attuazione di

un’indagine di polizia giudiziaria.

16. Organi delle guardie di confine e delle dogane:

– per accertare il soggiorno delle persone; – per operare controlli di polizia di frontiera, doganali ed effettuare pro- cedure penali amministrative.

17. Segretariato di Stato dell’economia (Seco):

– per l’esecuzione della legge del 13 dicembre 199615 sul materiale belli- co o della legge del 13 dicembre 199616 sul controllo dei beni a duplice impiego; – per adottare misure nel settore del diritto riguardante l’economia ester- na; – per preparare o attuare un’indagine di polizia giudiziaria. 18. Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia per la con- cessione dei permessi d’impiego di sostanze esplosive. 19. Ufficio federale dell’agricoltura e Ufficio federale di veterinaria in relazione all’esecuzione della legislazione sulla radioprotezione e sulla protezione dell’ambiente.

20. Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle co-

municazioni o direttamente l’Ufficio federale dell’aviazione civile, l’Ufficio

14 RS 732.34 15 RS 514.51 16 RS 946.202

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federale delle comunicazioni e le Ferrovie federali svizzere per l’esecuzione delle misure di polizia di sicurezza.

21. Ufficio federale dell’energia

– per l’applicazione della legislazione sull’energia nucleare e sulla radio- protezione; – per l’esercizio dei suoi diritti di partecipazione nel settore del diritto ri- guardante l’economia esterna. 22. Ufficio federale dell’ambiente, delle foreste e del paesaggio in relazione al- l’esecuzione della legislazione sulla radioprotezione e sulla protezione del- l’ambiente.

23. Uffici interessati per garantire la loro sicurezza.

24 Servizi interni dell’Ufficio:

– per preparare o attuare indagini di polizia giudiziaria; – per il disbrigo di compiti in conformità della legge federale del 7 otto- bre 199417 sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confedera- zione; – nel quadro di un affare penale internazionale (INTERPOL); – per trattare richieste d’assistenza giudiziaria in materia di polizia; – per iscrizioni nel sistema di ricerca informatizzata di polizia RIPOL; – per la sicurezza dei magistrati e dei rappresentanti della Confederazione la cui sicurezza potrebbe essere minacciata; – per la tutela degli obblighi di protezione risultanti dal diritto interna- zionale pubblico; – per la protezione delle rappresentanze svizzere all’estero; – per l’attuazione di misure di protezione di oggetti, informazioni e valori in Svizzera e all’estero.

17 RS 360

Ordinanza sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna | Lexipedia | Lexipedia