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AS 2001 1846

Ordinanza sulla conversione dei rapporti di servizio fondati sull'ordinamento dei funzionari in rapporti di lavoro fondati sulla legge sul personale della Confederazione (Ordinanza di conversione, OF-LPers)

Ordinanza sulla conversione dei rapporti di servizio fondati sull’ordinamento dei funzionari in rapporti di lavoro fondati sulla legge sul personale della Confederazione (Ordinanza di conversione, OF-LPers)

del 3 luglio 2001

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 6 capoverso 3 dell’ordinamento dei funzionari del 30 giugno 19271 (OF) ordina:

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione 1 La presente ordinanza disciplina la conversione dei rapporti di servizio fondati sull’OF in rapporti di lavoro fondati sulla legge del 24 marzo 20002 sul personale della Confederazione (LPers).

2 Si applica al personale:

a. dell’amministrazione federale, delle unità amministrative decentralizzata e delle commissioni federali di ricorso e d’arbitrato ai sensi dell’articolo 2 ca- poverso 1 lettere a, e e f LPers; b. dell’Assemblea federale, ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera b LPers, sempre che detta assemblea non emani disposizioni contrarie o completive (art. 37 cpv. 2 LPers); c. del Tribunale federale, ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera g LPers, sempre che detto tribunale non emani disposizioni contrarie o completive (art. 37 cpv. 2 LPers).

Art. 2 Passaggio al nuovo diritto 1 Fatto salvo l’articolo 3, tutti i rapporti di lavoro conclusi prima del 1° gennaio 2002 (rapporti di servizio fondati sul vecchio diritto) che si estendono oltre questa data sono disciplinati dal nuovo diritto a partire dal 1° gennaio 2002 (art. 41 cpv. 4 LPers). 2 L’autorità competente in virtù del nuovo diritto sottopone a ogni collaboratore, prima del 1° gennaio 2002, un contratto di lavoro allestito in forma scritta ai sensi dell’articolo 8 LPers e gli impartisce un termine di almeno due settimane per firmarlo.

RS 172.220.111.1

1846 2001-1177

Ordinanza di conversione RU 2001

3 È considerato motivo di disdetta dei rapporti di lavoro il fatto che il collaboratore non accetti l’ulteriore occupazione che gli è ragionevolmente offerta o rifiuti di fir- mare il contratto di lavoro che gli è ragionevolmente offerto. 4 Se non viene concluso entro il 28 febbraio 2002 al più tardi un contratto di lavoro nella forma scritta ai sensi dell’articolo 8 LPers, l’autorità competente in virtù del nuovo diritto pone fine ai rapporti di lavoro, prima del 1° aprile 2002 ma al più tardi con effetto al 30 settembre 2002, mediante contratto di disdetta scritto o mediante decisione.

Art. 3 Mantenimento in vigore del vecchio diritto 1 L’autorità competente in virtù del vecchio diritto può prorogare i rapporti di servi- zio fondati sulla legislazione anteriore oltre il 31 dicembre 2001, sempre che tali rapporti prendano fine irrevocabilmente il 30 settembre 2002 al più tardi. 2 Stipula per scritto con l’interessato, prima del 1° gennaio 2002, la proroga e la ces- sazione dei rapporti di servizio fondati sul vecchio diritto; in assenza di mancata conclusione di un accordo, emana una decisione prima del 1° gennaio 2002. 3 I contratti di durata determinata conclusi al più tardi il 31 dicembre 2001 con- formemente all’ordinanza del 9 dicembre 19963 concernente il contratto di lavoro di diritto pubblico nell’Amministrazione generale della Confederazione sono ulterior- mente disciplinati dal vecchio diritto, sempre che le parti contraenti non li converta- no in rapporti di lavoro disciplinati dal nuovo diritto, mediante un contratto di lavo- ro allestito nella forma scritta ai sensi dell’articolo 8 LPers.

Art. 4 Pretese e misure fondate sul vecchio diritto 1 Le pretese e le misure fondate sul vecchio diritto che non sono riprese in quello nuovo prendono fine il 1° gennaio 2002 per i collaboratori i cui rapporti di lavoro sono fondati sul nuovo diritto a partire da tale data. 2 Esse rimangono in vigore per i collaboratori i cui rapporti di servizio sono ulte- riormente disciplinati dal vecchio diritto, sino alla loro risoluzione, ma al più tardi fino alla loro conversione in rapporti di servizio disciplinati dal nuovo diritto. 3 Gli anni di servizio determinanti per le pretese e misure fondate sull’OF sono con- siderati per la fissazione delle pretese e misure fondate sul nuovo diritto, sempre che tali pretese e misure fondate sul vecchio diritto ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2 siano ulteriormente valide senza interruzione o siano state convertite senza interru- zione in rapporti di lavoro fondati sulla LPers. 4 Il tempo trascorso al servizio di un datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2 capo- verso 4 della legge del 21 marzo 19974 sull’organizzazione del Governo e dell’Am- ministrazione oppure al servizio della Posta Svizzera o delle FFS non è considerato per la fissazione delle pretese e misure disciplinate dal nuovo diritto se l’interessato assume un rapporto di lavoro ai sensi dell’articolo 1 dopo il 31 dicembre 2001.

3 RS 172.221.104.6 4 RS 172.010

Ordinanza di conversione RU 2001

5 Il contratto di lavoro secondo l’articolo 2 capoverso 2 può prorogare oltre i limiti del nuovo diritto e al più tardi sino al 31 dicembre 2003 la validità dei rapporti di servizio di durata limitata conclusi conformemente al vecchio diritto che sussistono senza interruzione sino al 31 dicembre 2001.

Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° luglio 2001.

3 luglio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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