AS 2001 1900
Ordinanza del DATEC concernente gli emolumenti del Servizio d'omologazione di natanti
Ordinanza concernente gli emolumenti del Servizio d’omologazione di natanti
del 2 luglio 2001
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 11 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 gennaio 19851 sull’esame del tipo dei natanti, ordina:
Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina gli emolumenti riscossi dal Servizio d’omologa- zione di natanti per le perizie e altri atti ufficiali.
Art. 2 Obbligo di pagare gli emolumenti
1 Per le prestazioni del Servizio d’omologazione è percepito un emolumento.
2 Se l’emolumento chiesto per una prestazione è dovuto da più persone, queste ne
rispondono solidalmente. 3 La persona che ha inoltrato una richiesta d’esame e non presenta il natante all’ora e al giorno stabiliti per l’esame stesso deve pagare l’emolumento di base, a meno che non abbia revocato l’iscrizione del natante presso il Servizio d’omologazione alme- no due giorni lavorativi prima della data d’esame o non abbia rinunciato all’esame.
Art. 3 Spese 1 Le spese possono essere calcolate separatamente e secondo i costi effettivi. Sono fatturate assieme agli emolumenti. 2 Sono considerati spese i costi non coperti dalle tariffe degli emolumenti, in parti- colare le tasse postali e di telecomunicazione, i supplementi per gli invii espresso, l’esecuzione di duplicati e di traduzioni.
Art. 4 Emolumenti per prestazioni amministrative Gli emolumenti per le seguenti prestazioni ammontano a: franchi
a. verbale dell’esame tecnico di un’imbarcazione sportiva 20.– b. certificato rilasciato a un’imbarcazione priva di certificato CE 20.–
RS 747.201.55 1 RS 747.201.5
1900 2001-0629
Emolumenti del Servizio d’omologazione di natanti RU 2001
franchi
c. primo certificato tipo 50.– d. ogni certificato tipo successivo 20.– e. la trascrizione del certificato tipo 100.– f. la registrazione nel certificato tipo 50.–
Art. 5 Emolumenti per l’esame tecnico di imbarcazioni sportive
1 L’emolumento di base per l’esame dei documenti CE di imbarcazioni sportive, ai
sensi dell’articolo 2 lettera lbis dell’ordinanza dell’8 novembre 19782 sulla naviga- zione interna, ammonta a 100 franchi per ogni imbarcazione sportiva.
2 Sono richiesti i seguenti supplementi per:
a. il controllo dei punti seguenti contenuti nel verbale franchi dell’esame tecnico: – illuminazione (punto A) 50.– – protezione delle acque (punto B) 50.– – impianti sanitari (punto C) 50.– b. la misurazione del rumore 200.– c. la misurazione delle vele 150.– 3 Per i controlli successivi sono riscossi solamente gli emolumenti previsti al capo- verso 2.
Art. 6 Emolumenti per l’esame tecnico degli altri natanti
1 L’emolumento di base per l’esame tecnico ammonta a 200 franchi per ogni natan-
te.
2 Sono richiesti i seguenti supplementi:
a. per l’esame di natanti con motore fuoribordo franchi – di una potenza propulsiva massima di 30 kW 150.– – di una potenza propulsiva superiore a 30 kW 250.– b. per l’esame di natanti con motore entrobordo – di una potenza propulsiva massima di 30 kW 250.– – di una potenza propulsiva superiore a 30 kW 300.– c. per l’esame di natanti con doppio motore entrobordo 400.– d. per la misurazione delle vele 150.– e. per l’esame di impianti fissi 100.–
3 L’emolumento per la misurazione del rumore ammonta a 200 franchi per natante.
2 RS 747.201.1
Emolumenti del Servizio d’omologazione di natanti RU 2001
4 Per i controlli successivi sono riscossi solamente gli emolumenti previsti al capo- verso 2. 5 Per natanti di costruzione particolare l’emolumento per l’esame tecnico è calcolato come disposto dall’articolo 7.
Art. 7 Emolumenti per gli altri atti ufficiali 1 Gli emolumenti per gli altri atti sono calcolati in ragione del dispendio di tempo.
2 Essi variano tra 100 e 150 franchi per ora di lavoro. Gli emolumenti dipendono dal volume e dalla difficoltà del lavoro e si applicano alle prestazioni che non corri- spondono al volume ordinario dell’esame.
Art. 8 Riduzione o esenzione Il Servizio d’omologazione può ridurre l’importo degli emolumenti o esentare dalla loro corresponsione, in particolare se: a. l’atto ufficiale è nel suo interesse; b. il controllo successivo è effettuato senza colpa del titolare del certificato tipo.
Art. 9 Decisione sugli emolumenti e protezione giuridica 1 Gli emolumenti sono oggetto di una decisione formale, se la persona tenuta a ver- sarli lo chiede. 2 La decisione sugli emolumenti può essere impugnata con ricorso presso il Dipar- timento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni en- tro 30 giorni dalla sua notifica. Sono applicabili le disposizioni della procedura am- ministrativa federale.
Art. 10 Scadenza e termine di pagamento
1 L’emolumento è esigibile:
a. al momento della comunicazione scritta all’assoggettato; b. in caso d’impugnazione, al momento in cui la decisione su ricorso passa in giudicato.
2 Il termine di pagamento è di 30 giorni a partire dalla data di esigibilità.
Art. 11 Riscossione
1 Il Servizio d’omologazione stabilisce le modalità di pagamento.
2 La consegna del verbale dell’esame tecnico e del certificato tipo può essere rifiu- tata fino al saldo degli emolumenti.
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Art. 12 Prescrizione
1 Il credito per emolumenti si prescrive in cinque anni dalla data di scadenza.
2 La prescrizione è interrotta da qualsiasi atto amministrativo con il quale il credito è fatto valere presso l’assoggettato.
Art. 13 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza del 5 agosto 19973 concernente gli emolumenti della Commissione per l’esame federale del tipo dei natanti è abrogata.
Art. 14 Disposizioni transitorie 1 Per gli esami non ancora conclusi all’entrata in vigore della presente ordinanza si applicano le disposizioni previgenti. 2 Agli esami di imbarcazioni sportive per le quali la richiesta d’esame del tipo è stata presentata a partire dal 1° maggio 2001 sono applicabili gli emolumenti di cui alla presente ordinanza.
Art. 15 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 16 luglio 2001.
2 luglio 2001 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
3 RU 1997 2017