AS 2001 1928
Convenzione sull'assunzione all'estero delle prove in materia civile o commerciale
Convenzione del 18 marzo 1970 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale
RS 0.274.132; RU 1994 2824
Campo d’applicazione della Convenzione il 1° giugno 20011 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Successione (S)
Argentina2 8 maggio 1987 A3 13 gennaio 19954 Australia2 23 ottobre 1992 A3 13 gennaio 19954 Barbados2 5 marzo 1981 A3 13 gennaio 19954 Hong Kong2 5 16 giugno 1997 1° luglio 1997 Macao2 6 16 dicembre 1999 20 dicembre 1999 Cipro2 13 gennaio 1983 A3 13 gennaio 19954 Danimarca2 20 giugno 1972 7 ottobre 1972 Estonia2 2 febbraio 1996 A3 11 luglio 19984 Finlandia2 7 aprile 1976 6 giugno 1976 Francia2 7 agosto 1974 6 ottobre 1974 Germania2 27 aprile 1979 26 giugno 1979 Israele2 19 luglio 1979 17 settembre 1979 Italia2 22 giugno 1982 21 agosto 1982 Lettonia2 28 marzo 1995 A3 11 luglio 19984 Lussemburgo2 26 luglio 1977 24 settembre 1977 Messico2 27 luglio 1989 A3 13 gennaio 19954 Monaco2 17 gennaio 1986 A3 13 gennaio 19954 Norvegia2 3 agosto 1972 7 ottobre 1972 Paesi Bassi2 8 aprile 1981 7 giugno 1981 Aruba2 28 maggio 1986 27 luglio 1986
1 La presente pubblicazione sostituisce quella in RU 1995 1085.
2 Con le riserve e dichiarazioni qui appresso.
3 In virtù dell’articolo 39, l’adesione ha effetto solo per le relazioni tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettarla.
4 Data dell’entrata in vigore tra la Svizzera e questo Stato.
5 Fino al 30 giugno 1997, la Convenzione era applicabile ad Hong Kong in base a una di- chiarazione d’estensione territoriale della Gran Bretagna. Dal 1° luglio 1997, Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cine- se. In virtù della dichiarazione sino-britannica del 19 dicembre 1984, gli accordi che era- no applicabili ad Hong Kong prima della sua retrocessione alla Repubblica Popolare Ci- nese restano applicabili alla RAS. 6 In base a una dichiarazione della Repubblica Popolare Cinese del 16 dicembre 1999, la Convenzione è applicabile dal 20 dicembre 1999 alla Regione amministrativa speciale (RAS) di Macao.
1928 1999-5513
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Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A) Successione (S)
Polonia2 13 febbraio 1996 A3 11 luglio 19984 Portogallo2 12 marzo 1975 11 maggio 1975 Regno Unito7 16 luglio 1976 14 settembre 1976 Gibilterra7 21 novembre 1978 20 gennaio 1979 Basi sovrane d’Akrotiri e di Dhekelia nell’Isola di Cipro7 25 giugno 1979 24 agosto 1979 Isole Falkland e territori annessi7 26 novembre 1979 25 gennaio 1980 Isola di Man7 16 aprile 1980 15 giugno 1980 Isole Cayman7 16 settembre 1980 15 novembre 1980 Guernesey7 19 novembre 1985 18 gennaio 1986 Anguilla7 3 luglio 1986 1° settembre 1986 Jersey7 6 gennaio 1987 7 marzo 1987 Repubblica ceca7 28 gennaio 1993 S 1° gennaio 1993 Singapore7 27 ottobre 1978 A8 13 gennaio 19959 Slovacchia7 26 aprile 1993 S 1° gennaio 1993 Spagna7 22 maggio 1987 21 luglio 1987 Stati Uniti d’America7 8 agosto 1972 7 ottobre 1972 Guam, Porto Rico, Isole Vergini Americane 9 febbraio 1973 10 aprile 1973 Sudafrica7 8 luglio 1997 A8 11 luglio 19989 Svezia7 2 maggio 1975 1° luglio 1975 Svizzera7 2 novembre 1994 1° gennaio 1995 Venezuela7 1° novembre 1993 A8 11 luglio 19989
Riserve e dichiarazioni Argentina La Repubblica argentina esclude completamente l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 4 comma 2 come pure quelle del capitolo II. La Repubblica argentina non esegue le commissioni rogatorie che hanno per oggetto una procedura nota negli Paesi della Common Law con il nome di «pre-trial discove- ry of documents».
7 Con le riserve e dichiarazioni qui appresso.
8 In virtù dell’articolo 39, l’adesione ha effetto solo per le relazioni tra lo Stato aderente e gli Stati contraenti che hanno dichiarato di accettarla.
9 Data dell’entrata in vigore tra la Svizzera e questo Stato.
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La Repubblica argentina ha designato la seguente autorità competente: Ministerio de Relaciones y Culto Reconquista 1088 Buenos Aires
Australia Conformemente all’articolo 33, l’Australia esclude l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 4 comma 2. Il Governo d’Australia dichiara per e a nome dell’Australia che: – conformemente all’articolo 2, la sua autorità centrale sarà il «Secretary to the Attorney-General’s Department of the Commonwealth of Australia»; – conformemente all’articolo 8, magistrati dell’autorità richiedente di un altro Stato contraente possono assistere all’esecuzione di una rogatoria, con riser- va di un’autorizzazione preliminare del giudice incaricato di eseguire la ro- gatoria; – conformemente all’articolo 15, un agente diplomatico o consolare potrà pro- cedere ad un atto istruttorio solo con l’autorizzazione accordata su richiesta dal «Secretary of the Attorney-General’s Department of the Commonwealth of Australia»; – conformemente all’articolo 16, il «Secretary to the Attorney-General’s De- partment of the Commonwealth of Australia» sarà l’autorità competente ai fini del presente articolo ed ha la facoltà di fissare le condizioni per un’au- torizzazione in virtù di questo articolo; – conformemente all’articolo 23, non esegue rogatorie che hanno come og- getto una procedura nota nei Paesi della Common Law con il nome di «pre- trial discovery of documents»; – conformemente all’articolo 24, designa i «Registrars of the State and Terri- tory Supreme Courts» quali autorità addizionali; – conformemente all’articolo 40, la Convenzione si estende all’insieme dei territori che rappresenta a livello internazionale.
Barbados Barbados ha comunicato che, ai fini della Convenzione, l’autorità centrale è il «Re- gistrar of the Supreme court of Barbados» (cancelliere della Corte suprema delle Barbados).
Bulgaria Art. 33 La Repubblica di Bulgaria esclude l’applicazione sul suo territorio delle disposizio- ni: – dell’articolo 4 comma 2; – degli articoli 16-19 del capitolo II della Convenzione.
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Art. 2 e 8 La Repubblica di Bulgaria designa il Ministero della Giustizia e dell’integrazione giuridica europea quale autorità centrale, pure autorità competente ai sensi dell’arti- colo 8. Art. 8 I rappresentanti dell’autorità giudiziaria dello Stato richiedente possono assistere all’esecuzione di una rogatoria, previa autorizzazione dell’autorità bulgara compe- tente. Art. 11 cpv. 2 Il magistrato che esegue la rogatoria è competente per il riconoscimento di una di- spensa o di un divieto di deporre stabilito dalla legge di uno Stato terzo, a condizio- ne che la dispensa o il divieto di deporre stabilito dalla legge di tale Stato terzo siano specificati nella rogatoria. Art. 23 La Repubblica di Bulgaria dichiara che non eseguirà rogatorie aventi per oggetto una procedura nota negli Stati della Common Law come procedura di «pre-trial di- scovery of documents».
Cina La Repubblica Popolare Cinese ha fatto le seguenti dichiarazioni e riserve:
1. Conformemente all’articolo 2 della Convenzione, il Ministero della Giusti-
zia della Repubblica Popolare Cinese è stato designato come l’autorità cen- trale che assumerà il compito di ricevere le commissioni rogatorie emanate da un’autorità giudiziaria di un altro Stato contraente e di trasmetterle all’au- torità competente ai fini dell’esecuzione.
2. Conformemente all’articolo 23 della Convenzione relativo alle rogatorie
aventi per oggetto una procedura nota nei Paesi della Common Law con il nome di «pre-trial discovery of documents», solo le commissioni rogatorie aventi per oggetto la divulgazione di documenti chiaramente enumerati nelle commissioni rogatorie e aventi un legame diretto e stretto con l’oggetto della controversia saranno compiute.
3. Conformemente all’articolo 33 della Convenzione, le disposizioni del capi-
tolo II della Convenzione non saranno applicabili, ad eccezione dell’artico- lo 15. L’indirizzo dell’autorità centrale designata dalla Repubblica Popolare Cine- se conformemente all’articolo 2 della Convenzione è il seguente: Bureau of International Judicial Assistance Ministry of Justice of the People’s Republic of China 10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang District Beijing 100020 China
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Cina Hong Kong Il Governo della Repubblica Popolare Cinese ha fatto le seguenti dichiarazioni in merito alla RAS di Hong Kong:
1. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 16 della Convenzione, l’agen-
te diplomatico o consolare dell’altro Stato contraente non sarà autorizzato ad effettuare un atto istruttorio nei confronti di cittadini della Repubblica Po- polare Cinese o di uno Stato terzo nella RAS di Hong Kong.
2. Conformemente all’articolo 23 della Convenzione, la RAS di Hong Kong
non eseguirà le commissioni rogatorie aventi per oggetto la procedura nota con il nome di «pre-trial discovery of documents». Al fine della seguente di- chiarazione, le commissioni rogatorie aventi per oggetto la procedura di «pre-trial discovery of documents» comprendono ogni commissione rogato- ria che richiede ad una persona di: 1) comunicare quali documenti in relazione con la procedura a cui si rife- risce la commissione rogatoria sono, o sono stati, in suo possesso, in sua custodia o a sua disposizione; o 2) produrre qualsiasi documento diverso da quelli particolari, specificati nella rogatoria come documenti che la Corte sollecitata ha ritenuto es- sere, o suscettibili di essere, in suo possesso, in sua custodia o a sua di- sposizione.
3. Conformemente all’articolo 24 della Convenzione, designa il «Registrar of
the Supreme Court of Hong Kong» quale altra autorità competente per rice- vere rogatorie a fini d’esecuzione nella RAS di Hong Kong; conformemente all’articolo 17 della Convenzione, designa il «Chief Secretary» della RAS di Hong Kong quale autorità competente per la RAS di Hong Kong.
4. Conformemente agli articoli 4 e 33 della Convenzione, la RAS di Hong
Kong non accetta rogatorie redatte in lingua francese. Cina Macao Il Governo della Repubblica Popolare Cinese ha fatto le seguenti dichiarazioni in merito alla RAS di Macao:
1. Conformemente all’articolo 24 della Convenzione, designa la Procura della
RAS di Macao quale altra autorità competente della RAS di Macao per rice- vere le commissioni rogatorie da parte di un altro Stato contraente e per tra- smetterle all’autorità competente per esecuzione. L’indirizzo della Procura della RAS di Macao è il seguente: Alameda Dr. Carlos d’Assumpcao Macao SAR of the People’s Republic of Chiur Chief Executive Administrative Building NAPE Macao
2. Conformemente all’articolo 23 della Convenzione, dichiara che la RAS di
Macao non eseguirà le commissioni rogatorie aventi per oggetto la procedu-
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ra nota nei Paesi della Common Law con il nome di «pre-trial discovery of documents».
3. Conformemente all’articolo 33 della Convenzione, dichiara che le disposi-
zioni previste al capitolo II della Convenzione, ad eccezione dell’articolo 15, non saranno applicabili alla RAS di Macao; il capoverso 2 dell’articolo 4 della Convenzione non sarà applicabile alla RAS di Macao.
4. In applicazione dell’articolo 4 comma 3 della Convenzione, dichiara che la
RAS di Macao accetterà soltanto le commissioni rogatorie redatte in cinese o in portoghese, oppure quelle corredate di una traduzione in una di queste lingue. Il Governo della Repubblica Popolare Cinese si assumerà la responsabilità dei diritti e delle obbligazioni internazionali derivanti dall’applicazione della Convenzione alla RAS di Macao.
Cipro La Repubblica di Cipro fa le seguenti dichiarazioni:
1. Il Ministero della Giustizia è designato quale autorità competente ai sensi
dell’articolo 2.
2. Il Ministero della Giustizia è designato quale autorità competente ai sensi
dell’articolo 16.
3. Il Ministero della Giustizia è designato quale autorità competente ai sensi
dell’articolo 17.
4. Conformemente all’articolo 18, la Repubblica di Cipro dichiara che un
agente diplomatico o consolare o un commissario, autorizzato a procedere ad un atto istruttorio conformemente agli articoli 15, 16 e 17, ha la facoltà di rivolgersi all’autorità competente per ottenere l’assistenza necessaria al compimento di tale atto ricorrendo alle misure coercitive previste dal diritto interno, a condizione che lo Stato contraente richiedente abbia fatto una di- chiarazione in cui accorda agevolazioni reciproche ai sensi dell’articolo 18. La Corte suprema è designata quale autorità competente ai sensi dell’artico- lo 18.
5. Conformemente all’articolo 23, il Governo della Repubblica di Cipro dichia-
ra che la Repubblica di Cipro non esegue le rogatorie aventi per oggetto la procedura nota con il nome di «pre-trial discovery of documents». Il Gover- no della Repubblica di Cipro dichiara inoltre che la Repubblica di Cipro, ai fini della precedente dichiarazione, comprende nell’espressione «commis- sioni rogatorie aventi per oggetto la procedura nota con il nome di ‘pre-trial discovery of documents’» qualsiasi rogatoria in virtù della quale una persona deve: a) comunicare quali documenti in relazione con la procedura a cui si rife- risce la commissione rogatoria sono, o sono stati, in suo possesso, in sua custodia o a sua disposizione; o
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b) produrre qualsiasi documento diverso da quelli particolari, specificati nella rogatoria come documenti che la Corte sollecitata ha ritenuto es- sere, o suscettibili di essere, in suo possesso, in sua custodia o a sua di- sposizione. La Repubblica di Cipro fa le riserve seguenti:
1. Conformemente all’articolo 8, la Repubblica di Cipro dichiara che magistrati
dell’autorità richiedente possono assistere all’esecuzione di una rogatoria.
2. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 33, la Repubblica di Cipro
non accetta le rogatorie redatte in francese.
Danimarca Riserve 1. In virtù delle disposizioni previste nell’articolo 33, il Governo danese dichiara che, conformemente all’articolo 4, la Danimarca non accetta le rogatorie redatte in lingua francese. 2. In virtù delle disposizioni previste nell’articolo 33, il Governo danese dichiara che, conformemente all’articolo 17, la Danimarca non accetta l’assunzione di prove da parte di commissari.
Dichiarazioni Art. 2 Il Ministero della Giustizia è designato quale autorità centrale. Art. 4 Le Commissioni rogatorie possono essere redatte in lingua norvegese e svedese e la Danimarca non si assume l’obbligo di ritornare al mittente le prove ottenute redatte in una lingua diversa da quella danese. Art. 8 I magistrati dell’autorità richiedente di un altro Stato contraente possono assistere all’esecuzione di una rogatoria se hanno ottenuto l’autorizzazione preliminare del- l’autorità danese competente. Art. 15 Un agente diplomatico o consolare può procedere all’atto istruttorio con l’autorizza- zione del Ministero della Giustizia. Art. 16 Il Ministero della Giustizia dà l’autorizzazione di procedere all’atto istruttorio. Art. 23 Le rogatorie che hanno per oggetto una procedura nota con il nome di «pre-trial di- scovery of documents» non possono essere eseguite in Danimarca.
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Le rogatorie possono essere trasmesse come finora dagli agenti consolari degli Stati esteri in Danimarca, direttamente al tribunale danese competente. In una nota datata 22 luglio 1980, ricevuta il 23 luglio 1980, la Danimarca, riferen- dosi alla sua dichiarazione relativa all’articolo 23 della Convenzione, ha fatto la se- guente dichiarazione addizionale: La dichiarazione fatta dal Regno di Danimarca conformemente all’articolo 23 relati- vo alle rogatorie che hanno per oggetto una (procedura di) «pre-trial discovery of documents» si applica a qualsiasi rogatoria in virtù della quale una persona deve: a) dichiarare quali documenti riguardanti il caso a cui la rogatoria si riferisce e diversi da quelli particolari specificati nella rogatoria si trovano o si trova- vano in suo possesso; o b) presentare documenti diversi da quelli particolari specificati nella rogatoria che si trovano probabilmente in suo possesso.
Estonia Dichiarazioni 1. In virtù dell’articolo 8, i giudici dello Stato richiedente hanno diritto di partecipa- re all’esecuzione della misura che sottostà all’autorizzazione preliminare del Mini- stero della Giustizia della Repubblica di Estonia. 2. In virtù dell’articolo 11, una persona può rifiutare di partecipare all’assunzione delle prove o all’esecuzione della misura se ne è autorizzata o se vi è tenuta secondo la legge del suo Stato d’origine. 3. In virtù dell’articolo 23, la Repubblica di Estonia esegue una commissione roga- toria che richiede la produzione di un documento o di una sua copia se le seguenti condizioni sono adempiute: a) il processo è già iniziato; b) i documenti sono stati debitamente identificati per quanto concerne le date, il contenuto o altre informazioni; c) sono state indicate le circostanze che consentono di presumere che i docu- menti sono di proprietà dell’interessato o in suo possesso o da lui conosciuti. Conformemente agli articoli 16 e 17 della Convenzione, l’autorità competente desi- gnata dallo Stato per rilasciare l’autorizzazione è il Ministero di giustizia della Re- pubblica di Estonia.
Finlandia Riserva La Finlandia accetta le rogatorie redatte o tradotte in lingua inglese. Accettando le rogatorie in lingua inglese, la Repubblica di Finlandia non si incarica di eseguire la commissione o di trasmettere la prova ottenuta in lingua inglese, né di far tradurre i documenti che constatano l’esecuzione della rogatoria.
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Dichiarazioni 1. Il Ministero della Giustizia rappresenta in Finlandia l’autorità centrale che assume il compito di ricevere le rogatorie previste nell’articolo 2 della Con- venzione. 2. Lo svedese è la seconda lingua ufficiale della Finlandia. La Finlandia accet- terà, conformemente all’articolo 4 comma 1, le rogatorie redatte in lingua svedese. La risposta sarà data in svedese su esplicita richiesta da parte della commissione rogatoria in questione.
3. Un magistrato dell’autorità richiedente può, conformemente all’articolo 8,
assistere all’esecuzione di una rogatoria, a condizione che il Ministero fin- landese della giustizia ne abbia dato l’autorizzazione. 4. Si può procedere agli atti istruttori previsti negli articoli 16 e 17 della Con- venzione senza l’autorizzazione preliminare delle autorità finlandesi. 5. La Finlandia non esegue le rogatorie di cui all’articolo 23 che hanno per og- getto una procedura nota nei Paesi della Common Law con il nome di «pre- trial discovery of documents». In data 12 dicembre 1980, il Governo di Finlandia modifica questa dichiarazione riguardante l’articolo 23 come segue: La Dichiarazione fatta dalla Repubblica di Finlandia conformemente all’articolo 23 relativa alle rogatorie che hanno per oggetto una procedura di «pre-trial discovery of documents» si applica solo alle rogatorie in virtù delle quali una persona deve: a) dichiarare quali documenti riguardano il caso a cui si riferisce la rogatoria, si trovano o si trovavano in suo possesso, in sua custodia o in suo potere; o b) presentare documenti diversi da quelli particolari specificati nella rogatoria che sono probabilmente in suo possesso, in sua custodia o in suo potere.
Francia Conformemente alle disposizioni dell’articolo 33, il Governo francese dichiara che: – in applicazione dell’articolo 4 comma 2, esegue unicamente le rogatorie re- datte in francese o accompagnate da una traduzione in francese; – in applicazione dell’articolo 23, le rogatorie che hanno per oggetto una pro- cedura nota nei Paesi della Common Law con il nome di «pre-trial discovery of documents» non sono eseguite. In data 19 gennaio 1987, il Governo francese modifica questa dichiarazione riguar- dante l’articolo 23 come segue: La dichiarazione formulata dalla Repubblica francese riguardo all’articolo 23 relati- vo alle rogatorie che hanno per oggetto la procedura di «pre-trial discovery of do- cuments» non si applica qualora i documenti richiesti siano enumerati nella roga- toria in modo esauriente e abbiano un legame diretto e preciso con l’oggetto della controversia.
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Conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, il Ministère de la Justice, Service civil de l’entraide judiciaire internationale, 13 Place Vendôme, Paris 1er, è designato quale autorità centrale escludendo qualsiasi altra autorità. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 16, il Ministère de la Justice, Service civil de l’entraide judiciaire internationale, 13 Place Vendôme, Paris 1er, è designato quale autorità competente per autorizzare gli agenti diplomatici o consolari di uno Stato contraente a procedere senza mezzi coercitivi a qualsiasi atto istruttorio ri- guardante persone che non siano cittadini di questo Stato e relativo ad una procedu- ra avviata davanti ad un tribunale di uno Stato che essi rappresentano. Questa autorizzazione, che sarà rilasciata per ogni caso particolare e vincolata, al- l’occorrenza, da condizioni speciali, sarà accordata alle condizioni generali seguenti: 1. Gli atti istruttori devono avvenire esclusivamente sul territorio dell’amba- sciata o dei consolati. 2. La data e l’ora degli atti istruttori devono essere notificate in tempo utile al servizio civile d’assistenza giudiziaria internazionale per consentirgli, even- tualmente, di farsi rappresentare.
3. Gli atti istruttori devono avvenire in un locale accessibile al pubblico.
4. Le persone interessate dall’atto istruttorio devono essere regolarmente con- vocate mediante atto ufficiale redatto in francese o corredato di una tradu- zione in francese; tale atto deve menzionare che: a) l’atto istruttorio a cui si procede è compiuto conformemente alle dispo- sizioni della Convenzione dell’Aja del 18 marzo 1970 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale e si iscrive nel quadro di una procedura giudiziaria coerente davanti ad una giurisdi- zione di uno Stato contraente, nominatamente designata; b) la comparizione è volontaria e la non comparizione non causa nello Stato richiedente un perseguimento penale; c) le parti del processo sono, all’occorrenza, consenzienti e in caso contra- rio espongono i motivi della loro opposizione; d) la persona a cui si riferisce l’atto istruttorio può farsi assistere da un av- vocato; e) la persona a cui si riferisce l’atto istruttorio può chiedere una dispensa o il divieto di deporre. Una copia di queste convocazioni è indirizzata al Ministero della Giustizia. 5. Il Service civil de l’entraide judiciaire internationale è tenuto al corrente di qualsiasi difficoltà. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 17, il Ministère de la Justice, Service civil de l’entraide judiciaire internationale, 13 Place Vendôme, Paris 1er, è designato quale autorità competente per autorizzare le persone regolarmente designate quali commissari a procedere senza mezzi coercitivi a qualsiasi atto istruttorio riguardante una procedura avviata innanzi ad un tribunale di uno Stato contraente. Questa autorizzazione, che è rilasciata per ogni caso particolare e vincolata all’oc- correnza da condizioni speciali, è accordata alle condizioni generali seguenti:
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1. Gli atti istruttori devono aver luogo esclusivamente sul territorio delle amba- sciate. 2. La data e l’ora degli atti istruttori devono essere notificate in tempo utile al Servizio civile d’assistenza giudiziaria internazionale per consentirgli, eventualmente, di farsi rappresentare.
3. Gli atti istruttori devono aver luogo in un locale accessibile al pubblico.
4. Le persone interessate dall’atto istruttorio devono essere regolarmente con- vocate mediante atto ufficiale redatto in francese o accompagnato da una traduzione in francese; tale atto deve menzionare che: a) l’atto istruttorio a cui si procede è compiuto conformemente alle dispo- sizioni della Convenzione dell’Aja del 18 marzo 1970 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale e si iscrive nel quadro di una procedura giudiziaria seguita innanzi ad una giurisdizio- ne nominatamente designata da uno Stato contraente; b) la comparizione è volontaria e la non comparizione non comporta nello Stato richiedente un perseguimento penale; c) le parti al processo sono all’occorrenza consenzienti e in caso contrario espongono i motivi della loro opposizione; d) la persona interessata dall’atto istruttorio può farsi assistere da un avvo- cato; e) la persona interessata dall’atto istruttorio può chiedere una dispensa o il divieto di deporre. Una copia di queste convocazioni è indirizzata al Ministero della Giustizia. 5. Il Service civil de l’entraide judiciaire internationale è tenuto al corrente di qualsiasi difficoltà. La domanda di autorizzazione indirizzata dall’autorità richiedente al Ministero della Giustizia deve precisare: 1. i motivi che hanno indotto, dati gli importi delle spese giudiziarie, a preferi- re questo metodo d’investigazione a quello della commissione rogatoria; 2. i criteri di designazione dei commissari qualora la personalità designata non risieda in Francia. Il Governo francese dichiara che, in applicazione delle disposizioni dell’articolo 8, magistrati dell’autorità richiedente di uno Stato contraente possono assistere all’ese- cuzione di una rogatoria.
Germania A. Il Governo della Repubblica federale di Germania fa le seguenti dichiarazio- ni, conformemente all’articolo 33 comma 1 della Convenzione: La Repubblica federale di Germania formula la riserva prevista nel primo periodo dell’articolo 33 comma 1 della Convenzione per quanto riguarda l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 4 comma 2 della Convenzione. Gli atti rogatori che dovranno essere eseguiti in virtù del capitolo I della Convenzione devono essere redatti in lingua tedesca conformemente all’ar-
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Assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale RU 2001
ticolo 4 commi 1 e 5 della Convenzione o essere corredati di una traduzione in questa lingua. Secondo la facoltà prevista nel primo periodo dell’articolo 33 comma 1 della Convenzione di esprimere una riserva contro l’applicazione delle disposi- zioni del capitolo II della Convenzione, la Repubblica federale di Germania dichiara che l’assunzione delle prove sul suo territorio da parte di agenti di- plomatici e consolari è inammissibile se riguarda cittadini germanici. B. Il Governo della Repubblica federale di Germania formula le seguenti di- chiarazioni conformemente all’articolo 35 della Convenzione:
1. Il tribunale (Amtsgericht) nella cui circoscrizione dev’essere eseguito
l’atto ufficiale è competente dell’esecuzione delle commissioni rogato- rie. Tali rogatorie devono essere indirizzate all’autorità centrale del Land in cui l’atto rispettivo dev’essere eseguito. Le autorità centrali previste negli articoli 2 e 24 comma 2 della Convenzione sono le seguenti: Amburgo Präsident des Amtsgerichts Hamburg Sievekingplatz 1
20335 Hamburg
Assia Hessisches Ministerium der Justiz Luisenstrasse 13
65185 Wiesbaden
Baden-Württemberg Präsident des Amtsgerichts Freiburg Holzmarkt 2
79098 Freiburg
Indirizzo postale: Präsident des Amtsgerichts Freiburg Holzmarkt 2
79095 Freiburg
Tel.: +49/761/205-0 Fax: +49/761/205-1800 Bassa Sassonia Niedersächsisches Justizministerium Am Waterlooplatz 1
30169 Hannover
Baviera Präsident des Oberlandesgerichts München Prielmayerstrasse 5
80097 München
Berlino Senatsverwaltung für Justiz von Berlin Salzburger Strasse 21-25
10825 Berlin
Brandeburgo Ministerium der Justiz des Landes Brandenburg Heinrich-Mann-Allee 107
14460 Potsdam
Assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale RU 2001
Brema Der Präsident des Landsgerichts Domsheide 16
28195 Bremen
Meclemburgo- Ministerium für Justiz, Bundes- und Europaan- Pomerania Anteriore gelegenheiten des Landes Mecklenburg-Vorpommern Demmlerplatz 14
19053 Schwering
Renania Präsident des Oberlandesgerichts Düsseldorf Settentrionale/ Cecilienallee 3 Vestfalia 40474 Düsseldorf Renania Palatinato Ministerium der Justiz Ernst-Ludwig-Strasse 3
55116 Mainz
Saarland Ministerium der Justiz des Saarlandes Zähringerstrasse 12
66119 Saarbrücken
Sassonia Sächsisches Staatsministerium der Justiz Archivstrasse 1
01097 Dresden
Sassonia-Anhalt Ministerium der Justiz des Landes Sachsen-Anhalt Wilhelm-Höpfner-Ring 6
39116 Magdeburgo
Schleswig-Holstein Der Justizminister des Landes Schleswig-Holstein Lorentzdamm 35
24103 Kiel
Turingia Thüringer Justizministerium Alfred-Hess-Strasse 8
99094 Erfurt
2. Conformemente all’articolo 8 della Convenzione, si dichiara che taluni
membri del tribunale richiedente di un altro Stato contraente possono assi- stere all’esecuzione di una rogatoria da parte del tribunale cantonale se l’autorità centrale del Land in cui l’atto dev’essere eseguito ha dato la sua autorizzazione preliminare a tale scopo. 3. Se l’ottenimento delle prove da parte di agenti diplomatici o consolari con- formemente all’articolo 16 comma 1 della Convenzione riguarda cittadini di uno Stato terzo o apolidi, esso è ammissibile solo se l’autorità centrale del Paese in cui un atto istruttorio dev’essere compiuto l’ha autorizzato. Secon- do l’articolo 16 comma 2 della Convenzione, l’autorizzazione è richiesta solo se il cittadino di uno Stato terzo possiede contemporaneamente la na- zionalità dello Stato del tribunale richiedente.
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4. Un commissario del tribunale richiedente può procedere all’ottenimento di
prove conformemente all’articolo 17 della Convenzione solo se l’autorità centrale del Land in cui l’atto istruttorio dev’essere compiuto l’ha autoriz- zato. L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni. Il tribunale canto- nale, nella cui circoscrizione si dovranno compiere atti ufficiali in virtù di una rogatoria per la stessa pratica, è abilitato a sorvegliare la preparazione e l’esecuzione dell’ottenimento delle prove. Un membro di questo tribunale può essere presente all’atto istruttorio conformemente al secondo periodo dell’articolo 19 della Convenzione.
5. Conformemente all’articolo 23 della Convenzione, la Repubblica federale di
Germania dichiara che le commissioni rogatorie che hanno per oggetto una procedura nota nei Paesi della Common Law con il nome di «pre-trial disco- very of documents» non saranno compiute sul suo territorio.
Israele 1. L’autorità centrale designata dallo Stato di Israele conformemente all’articolo 2 della Convenzione è il «Director of the Courts, 19 Jaffa Road, Jerusalem». Il «Di- rector of the Courts» è pure l’autorità designata conformemente agli articoli 16 e 17 a cui compete il rilascio delle autorizzazioni previste in questi articoli. 2. Conformemente all’articolo 8, Israele dichiara che i magistrati dell’autorità ri- chiedente possono assistere all’esecuzione di una commissione rogatoria senza auto- rizzazione preliminare.
Italia 1. Conformemente all’articolo 8, il Governo italiano dichiara che magistrati dell’au- torità richiedente di uno Stato contraente possono assistere all’esecuzione di una rogatoria, con l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente designata dallo Stato italiano, prevista nel comma 4 secondo periodo qui appresso. 2. Conformemente all’articolo 18, il Governo italiano dichiara che un agente diplo- matico o consolare o un commissario che procede ad un atto istruttorio secondo gli articoli 15, 16 e 17 può rivolgersi all’autorità designata dallo Stato italiano, prevista nel comma 4 secondo periodo qui appresso per ottenere l’assistenza necessaria al compimento di tale atto mediante misure coercitive. 3. Conformemente all’articolo 23, il Governo italiano dichiara che non esegue ro- gatorie aventi per oggetto una procedura nota nei Paesi della Common Law con il nome di «pre-trial discovery of documents». 4. Conformemente all’articolo 35, il Governo italiano designa il Ministero degli af- fari esteri quale autorità centrale, prevista nell’articolo 2, che si assume l’incarico di ricevere le rogatorie emananti da un’autorità giudiziaria di un altro Stato contraente e di trasmetterle all’autorità competente a fini d’esecuzione. Conformemente all’articolo summenzionato, il Governo italiano designa la Corte d’Appello del luogo in cui si deve procedere quale autorità competente per: – autorizzare i magistrati stranieri ad assistere all’esecuzione di una rogatoria, secondo l’articolo 8;
Assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale RU 2001
– autorizzare gli agenti diplomatici o consolari ed i commissari stranieri a pro- cedere a qualsiasi atto istruttorio, secondo gli articoli 16 e 17; – prestare agli agenti summenzionati l’assistenza giudiziaria richiesta secondo l’articolo 18.
Lettonia Conformemente all’articolo 2 della Convenzione, la Repubblica di Lettonia designa come autorità centrale: Ministry of Justice Brivibas Boulevard 34 LV-1536 Riga Tel. 28.26.07 Fax 28.55.75
Lituania Visto l’articolo 2 capoverso 1 della Convenzione, la Repubblica di Lituania designa il Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania come Autorità centrale in- caricata di ricevere le commissioni rogatorie che emanano da un’autorità giudiziaria di un altro Stato contraente. Visto l’articolo 4 comma 4 della Convenzione, la Repubblica di Lituania dichiara che accetta soltanto le commissioni rogatorie redatte in lituano, in inglese, in france- se o in russo, oppure, se la commissione rogatoria non è redatta in nessuna di queste lingue, che questa e i documenti a suo sostegno devono essere corredati di una tra- duzione in lituano, in inglese, in francese o in russo. Visto l’articolo 8 della Convenzione, la Repubblica di Lituania dichiara che i magi- strati dell’autorità richiedente di un altro Stato contraente possono assistere all’ese- cuzione di una commissione rogatoria soltanto previa autorizzazione del Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania. Visto l’articolo 16 della Convenzione, la Repubblica di Lituania dichiara che un agente diplomatico o consolare di uno Stato contraente può procedere, senza coerci- zione, ad un atto istruttorio concernente cittadini della Repubblica di Lituania se- condo la legge sulla cittadinanza della Repubblica di Lituania, soltanto previa auto- rizzazione del Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania. L’autorizza- zione a procedere ad un atto istruttorio rilasciata dal Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania deve indicare che: a) l’agente diplomatico o consolare procederà all’atto istruttorio esclusiva- mente nei locali dell’ambasciata o del consolato dello Stato che rappresenta; b) il Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania sarà informato della data, dell’ora e del luogo dell’atto istruttorio; c) il documento concernente l’atto istruttorio sarà redatto in lituano o in un’al- tra lingua accessibile alla persona che partecipa o che procede all’atto istruttorio, e sarà corredato di una traduzione in lituano o in un’altra lingua accessibile a questa persona;
1942–1966
Assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale RU 2001
d) il documento concernente l’atto istruttorio, redatto in una lingua accessibile alla persona che partecipa all’atto istruttorio, dovrà essere firmato da que- st’ultima. Una copia di tale documento dovrà essere inviata al Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania. Visto l’articolo 17 della Convenzione, la Repubblica di Lituania dichiara che qual- siasi persona debitamente designata a tal fine come commissario può procedere, senza coercizione, sul territorio della Repubblica di Lituania secondo la legge sulla cittadinanza della Repubblica di Lituania, soltanto previa autorizzazione del Mini- stero della Giustizia della Repubblica di Lituania. L’autorizzazione accordata dal Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania deve indicare che: a) il Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania sarà informato della data, dell’ora e del luogo dell’atto istruttorio; b) il documento concernente l’atto istruttorio sarà redatto in lituano o in un’altra lingua accessibile alla persona che partecipa o procede all’atto istruttorio e sarà corredato da una traduzione in lituano o in un’altra lingua accessibile a questa persona; c) il documento concernente l’atto istruttorio, redatto in una lingua accessibile alla persona che partecipa all’atto istruttorio, dovrà essere firmato da questa persona. Una copia del documento dovrà essere inviata al Ministero della Giustizia della Repubblica di Lituania. Visto l’articolo 23 della Convenzione, la Repubblica di Lituania dichiara che non eseguirà le commissioni rogatorie che hanno per oggetto una procedura di «pre-trial discovery of documents».
Lussemburgo In esecuzione dell’articolo 2, la Procura Generale è designata quale autorità centrale. In applicazione dell’articolo 4 comma 4, le rogatorie redatte in lingua tedesca sono pure accettate. In applicazione dell’articolo 23, le rogatorie che hanno per oggetto una procedura nota nei Paesi della Common Law con il nome di «pre-trial discovery of documents» non sono eseguite. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 16, la Procura Generale è designata quale autorità competente per autorizzare gli agenti diplomatici o consolari di uno Stato contraente a procedere senza misure coercitive a qualsiasi atto istruttorio nei confronti di persone che non sono cittadini di questo Stato e relativo ad una proce- dura avviata davanti al tribunale di uno Stato che rappresentano. Tale autorizzazione, rilasciata per ogni singolo caso e accompagnata all’occorrenza da condizioni particolari, è accordata in base alle seguenti condizioni generali: 1. Gli atti istruttori devono aver luogo esclusivamente sul territorio dell’Am- basciata e dei Consolati. 2. Il luogo, la data e l’ora degli atti istruttori devono essere notificati in tempo utile alla Procura Generale per permettergli eventualmente di farsi rappre- sentare.
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3. Le persone interessate dall’atto istruttorio devono essere regolarmente con- vocate mediante atto ufficiale redatto in francese o tedesco o accompagnato da una traduzione in una di queste lingue; questo atto deve menzionare che: a) l’atto istruttorio a cui si procede è compiuto conformemente alle dispo- sizioni della Convenzione dell’Aja del 18 marzo 1970 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale e nell’ambito di una procedura giudiziaria seguita davanti ad una giurisdizione nomi- natamente designata di uno Stato contraente; b) la comparizione è volontaria e la non comparizione non può comporta- re nello Stato richiedente un perseguimento penale; c) le parti al processo acconsentono all’occorrenza all’atto istruttorio o vi si oppongono per motivi che dovranno indicare; d) la persona interessata dall’atto istruttorio può farsi assistere da un avvo- cato; e) la persona interessata dall’atto istruttorio può chiedere una dispensa o il divieto di deporre. Conformemente alle disposizioni dell’articolo 17, la Procura Generale è designata quale autorità competente per autorizzare le persone regolarmente designate come commissari a procedere senza alcuna misura coercitiva a qualsiasi atto istruttorio concernente una procedura avviata davanti al tribunale di uno Stato contraente. Questa autorizzazione, che è rilasciata per ogni singolo caso e accompagnata all’oc- correnza da condizioni speciali, è accordata alle condizioni generali seguenti: 1. Il luogo, la data e l’ora degli atti istruttori devono essere notificati in tempo utile alla Procura Generale per permetterle eventualmente di farsi rappre- sentare. 2. Le persone interessate dall’atto istruttorio devono essere regolarmente con- vocate mediante atto ufficiale redatto in francese o tedesco o accompagnato da una traduzione in una di queste lingue. Questo atto deve menzionare che: a) l’atto istruttorio a cui si procede è eseguito conformemente alle disposi- zioni della Convenzione dell’Aja del 18 marzo 1970 sull’assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale e nell’ambito di una procedura giudiziaria davanti ad una giurisdizione di uno Stato contraente, nominatamente designata; b) la comparizione è volontaria e la non comparizione non causa nello Stato richiedente un perseguimento penale;
c) le parti al processo acconsentono all’occorrenza all’atto istruttorio o vi si oppongono per motivi che dovranno essere indicati; d) la persona interessata dall’atto istruttorio può farsi assistere da un avvo- cato; e) la persona interessata dall’atto istruttorio può far valere una dispensa o il divieto di deporre. In applicazione dell’articolo 8, magistrati dell’autorità richiedente di uno Stato con- traente possono assistere all’esecuzione di una rogatoria.
1944–1966
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Messico A. Trasmissione ed esecuzione di commissioni rogatorie
1. Autorità centrale (articolo 2)
Designazione: Secretaría de Relaciones Exteriores Dirección General de Asuntos Jurídicos
2. Esigenze relative all’impiego delle lingue (articolo 4)
2.1 Gli Stati Uniti Messicani formulano una riserva esplicita relativa alle disposizio- ni dell’articolo 4 comma 2 e dichiarano, conformemente al comma 4, che le rogato- rie rivolte alla loro autorità centrale o alle loro autorità giudiziarie devono essere redatte in spagnolo o corredate di una traduzione in spagnolo. B. Assunzione di prove da parte di agenti diplomatici o consolari e da parte di commissari (capitolo II) 3. Gli Stati Uniti Messicani formulano una riserva esplicita totale relativa alle dispo- sizioni degli articoli 17 e 18 di questo capitolo per quanto concerne i «commissari» e all’applicazione di misure coercitive da parte di agenti diplomatici e consolari. C. Procedura di «pre-trial discovery of documents» 4. Conformemente all’articolo 23 della Convenzione, gli Stati Uniti Messicani di- chiarano che, come previsto dalla legge messicana, le rogatorie intese a ottenere la presentazione e la trascrizione di documenti sono eseguite solo se le seguenti condi- zioni sono adempiute: a) la procedura giudiziaria deve già essere avviata; b) la data, l’oggetto e ogni altra informazione pertinente che figura su questi documenti devono poter essere ragionevolmente identificati e la richiesta deve precisare i fatti e le circostanze che permettono allo Stato richiedente di credere ragionevolmente che tali documenti richiesti sono noti alla persona a cui sono stati richiesti o che sono in suo possesso, in sua custodia o sotto il suo controllo; c) il legame diretto tra la prova o l’informazione richiesta e la procedura av- viata deve essere evidente. D. Vie di trasmissione alle autorità giudiziarie diverse da quelle previste nell’articolo 2 5. Conformemente all’articolo 27 lettera a) della Convenzione, gli Stati Uniti Messi- cani dichiarano che le rogatorie possono essere trasmesse alle loro autorità giudizia- rie non solo per il tramite dell’autorità centrale ma anche per via diplomatica o con- solare o per via giudiziaria (direttamente da tribunale a tribunale), a condizione che in quest’ultimo caso siano adempiute tutte le condizioni relative alla legalizzazione delle firme. 6. Conformemente all’articolo 32 della Convenzione, gli Stati Uniti Messicani in- formano che sono parte di una convenzione interamericana sull’assunzione di prove all’estero, firmata a Panama il 30 gennaio 1975 e del suo Protocollo addizionale
firmato a La Paz (Bolivia) il 24 maggio 1984.
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Monaco
1. Conformemente all’articolo 2, la Direzione dei Servizi giudiziari, MC-98025
Monaco Cedex è designata quale autorità centrale. 2. In applicazione dell’articolo 4 comma 2, si accettano solo le rogatorie redatte in lingua francese o corredate di una traduzione in questa lingua. 3. In applicazione dell’articolo 23, le rogatorie aventi per oggetto una «pre-trial di- scovery of documents» non sono eseguite. 4. Conformemente agli articoli 16 e 17, la Direzione dei Servizi giudiziari è desi- gnata quale autorità competente per autorizzare, a seconda dei casi: – le autorità consolari di uno Stato contraente a procedere senza misure coer- citive a qualsiasi atto istruttorio riferito a persone diverse dai cittadini di questo Stato e riguardante una procedura avviata davanti al tribunale di uno Stato che essi rappresentano; o – le persone regolarmente designate quali commissari a procedere senza misu- re coercitive a qualsiasi atto istruttorio riguardante una procedura avviata davanti al tribunale di uno Stato contraente. Questa autorizzazione, che è rilasciata per ogni singolo caso e accompagnata all’oc- correnza da condizioni speciali, è accordata alle seguenti condizioni generali: a) gli atti istruttori devono aver luogo esclusivamente sul territorio dei conso- lati, qualora questi siano situati nel Principato e, negli altri casi, nei locali del Palazzo di giustizia di Monaco; b) la data e l’ora degli atti istruttori devono essere notificate in tempo utile alla Direzione dei Servizi giudiziari per permetterle di farsi rappresentare e, all’occorrenza, di fornire locali al Palazzo di giustizia di Monaco; c) le persone a cui si riferisce l’atto istruttorio devono essere regolarmente convocate mediante atto ufficiale redatto in lingua francese o corredato di una traduzione in questa lingua; tale atto deve menzionare che: – l’atto istruttorio a cui si procede è compiuto conformemente alle dispo- sizioni della Convenzione dell’Aja del 18 marzo 1970 sull’assunzione di prove all’estero in materia civile o commerciale e s’inserisce nel- l’ambito di una procedura giudiziaria seguita davanti ad una giurisdi- zione di uno Stato contraente, nominatamente designata; – la comparizione è volontaria e la non comparizione non causa un per- seguimento penale nello Stato richiedente; – la persona interessata dall’atto istruttorio può farsi assistere da un avvo- cato difensore o da un avvocato;
– le parti al processo sono all’occorrenza consenzienti e in caso contrario indicano le ragioni della loro opposizione; – la persona interessata dall’atto istruttorio può far valere una dispensa o il divieto di deporre. Una copia delle convocazioni è indirizzata alla Direzione dei Servizi giudiziari che è pure informata di qualsiasi difficoltà.
1946–1966
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Norvegia Riserva Conformemente all’articolo 33, la Norvegia formula una riserva nei confronti del- l’articolo 4 comma 2 nel senso che le rogatorie redatte in lingua francese non sono accettate. Dichiarazioni I. Il Ministero reale di Giustizia e Polizia è designato quale autorità centrale ai sensi dell’articolo 2 e quale Autorità competente secondo gli articoli 15, 16 e 17. II. Con riferimento all’articolo 4 comma 4, il Regno di Norvegia dichiara che le ro- gatorie in lingua danese o svedese possono essere inviate all’autorità centrale. III. Accettando rogatorie redatte in una lingua diversa dal norvegese, il Regno di Norvegia non si impegna a eseguire tali commissioni né a trasmettere le prove otte- nute in questa altra lingua, né a far tradurre i documenti che accertano l’esecuzione di queste commissioni rogatorie. IV. In virtù dell’articolo 15, gli agenti diplomatici o consolari possono procedere ad un atto istruttorio solo se è stata accordata, su richiesta, un’autorizzazione prelimina- re a tale scopo. V. In virtù dell’articolo 23, il Regno di Norvegia dichiara che non esegue le rogato- rie aventi per oggetto la procedura nota nei Paesi della Common Law con il nome di «pre-trial discovery of documents». La dichiarazione fatta dal Regno di Norvegia conformemente all’articolo 23 relativa alle rogatorie che si prefiggono una procedura di «pre-trial discovery of documents» si applica unicamente alle rogatorie che esigono da una persona che: a) dichiari quali documenti riguardanti il caso a cui si riferisce la rogatoria, di- versi dai documenti particolari specificati nella rogatoria, si trovano o si tro- vavano in suo possesso; o b) presenti documenti diversi da quelli particolari specificati nella rogatoria che sono probabilmente in suo possesso.
Paesi Bassi Art. 2 Il Procuratore del Re presso il tribunale del circondario dell’Aja è designato quale autorità centrale. Art. 4 Sono accettate: le commissioni rogatorie redatte in olandese, in tedesco, in inglese o in francese o corredate di una traduzione in una di queste lingue. I Paesi Bassi non si impegnano a tradurre i documenti d’esecuzione di una rogatoria.
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Art. 8 I magistrati dell’autorità richiedente di uno Stato contraente possono assistere al- l’esecuzione della rogatoria, sempre che il giudice incaricato dell’esecuzione abbia dato la sua autorizzazione e che eventuali condizioni da lui poste siano rispettate. Art. 11 Solo il giudice incaricato dell’esecuzione della rogatoria è competente per decidere se una persona interessata all’esecuzione della predetta rogatoria può far valere una dispensa o un divieto di deporre, sanciti dalla legge di uno Stato diverso dallo Stato richiedente, diritti che la legislazione olandese non conosce. Art. 14 Le indennità pagate agli esperti ed interpreti nonché le spese risultanti dall’appli- cazione di una forma speciale voluta dallo Stato richiedente conformemente all’ar- ticolo 9 comma 2 della Convenzione sono a carico dello Stato richiedente. Art. 16 Nei Paesi Bassi gli atti istruttori previsti nell’articolo 16 possono essere compiuti senza autorizzazione preliminare. Art. 17 L’autorizzazione prevista nell’articolo 17 dev’essere richiesta al presidente del tri- bunale del circondario in cui l’atto istruttorio dev’essere compiuto. Qualora vi sia audizione di testimoni o esperti, sarà il circondario dove sono domi- ciliati o nel quale risiedono i testimoni o gli esperti o la maggior parte di essi. Se il presidente dà seguito alla domanda, può imporre tutte le condizioni che ritiene utili al buon svolgimento dell’istruttoria o dell’audizione. Può decidere che l’istruttoria o l’audizione abbiano luogo nel palazzo di giustizia sotto la sorveglianza di un giudice da esso designato. Inoltre, l’autorizzazione è accordata solamente se sono state sod- disfatte le seguenti condizioni: a) Il testimone o l’esperto interessati devono essere convocati in buona e debita forma; la convocazione dev’essere redatta in olandese o accompagnata da una traduzione in olandese. Essa deve inoltre menzionare: – i dati e un riassunto della procedura per cui è richiesta l’istruttoria o l’audizione come pure il giudice richiedente; – il fatto che la comparizione non sottostà a costrizione alcuna, che il ri- fiuto di comparire, di prestare giuramento, di dare la propria parola d’onore o di deporre non possono comportare alcuna misura o pena di qualsivoglia natura contro la persona interessata, né nei Paesi Bassi né nello Stato in cui la procedura è avviata;
– il fatto che la persona interessata può chiedere l’assistenza di un consi- gliere; – il fatto che la persona interessata può far valere una dispensa o il di- vieto di deporre;
1948–1966
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– il fatto che le spese legate alla comparizione sono rimborsate dal com- missario. b) Una copia della convocazione dev’essere inviata al presidente. c) La domanda deve indicare le ragioni per cui l’atto istruttorio è stato affidato ad un commissario come pure la qualità di quest’ultimo, a condizione che un avvocato competente nei Paesi Bassi non sia stato designato a tale scopo. d) Le spese d’esecuzione dell’atto istruttorio, vale a dire le spese dei testimoni, esperti o interpreti, devono essere integralmente rimborsate. Art. 23 I Paesi Bassi non eseguono le rogatorie che hanno per oggetto una procedura nota nei Paesi della Common Law con il nome di «pre-trial discovery of documents». Per commissioni rogatorie che hanno per oggetto una procedura nota nei Paesi della Common Law con il nome di «pre-trial discovery of documents» ai sensi dell’ar- ticolo 23 della Convenzione, non eseguite nei Paesi Bassi, il Governo del Regno dei Paesi Bassi intende qualsiasi commissione rogatoria che esige da una persona che: a) indichi quali documenti pertinenti per la procedura a cui si riferisce la com- missione rogatoria sono o sono stati in suo possesso, in sua custodia o in suo potere; o b) produca tutti i documenti, diversi dai documenti specificati nella rogatoria, ad esempio documenti che, per il tribunale adito, sono effettivamente o ve- rosimilmente in suo possesso, in sua custodia o in suo potere. Art. 26 I Paesi Bassi invitano lo Stato che si avvale delle disposizioni dell’articolo 26 com- ma 1 a rimborsare le spese menzionate in questo comma.
Paesi Bassi Aruba Conformemente all’articolo 2, il Regno dei Paesi Bassi ha designato quale autorità centrale ad Aruba: il Procuratore generale ad Aruba della Corte di giustizia comune delle Antille olandesi e di Aruba. Conformemente all’articolo 4 commi 3 e 4, le rogatorie in lingua francese sono ac- cettate ad Aruba solo se accompagnate da una traduzione in olandese, inglese o spa- gnolo. D’altro canto, la Convenzione è applicata ad Aruba con le stesse dichiarazioni intro- dotte all’atto della ratifica della Convenzione da parte del Regno dei Paesi Bassi per il Regno in Europa, in data 8 aprile 1981.
Polonia Dichiarazioni Art. 2 cpv. 1 L’autorità centrale designata per ricevere le rogatorie emanate da un altro Stato con- traente è il Ministero di Giustizia.
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Art. 8 L’autorità designata per allestire un attestato di esecuzione nella Repubblica di Polo- nia è il Ministero di Giustizia. Oltre all’autorità centrale, sono autorità designate per ricevere le rogatorie anche i tribunali dei voivodati. Riserve Art. 23 La Repubblica di Polonia dichiara che non eseguirà le rogatorie aventi per oggetto una procedura nota nei Paesi della Common Law con il nome di «pre-trial discovery of documents». Art. 33 La Repubblica di Polonia esclude sul suo territorio l’applicazione: – delle disposizioni dell’articolo 4 comma 2; – delle disposizioni del capitolo II, tranne quelle dell’articolo 15.
Portogallo a) Conformemente all’articolo 33 della Convenzione, lo Stato portoghese formula le seguenti riserve:
1. esclusione dell’applicazione dell’articolo 4 comma 2;
2. esclusione dell’applicazione del capitolo II, ad eccezione dell’articolo 15.
b) Conformemente agli articoli 15 e 23 della Convenzione, lo Stato portoghese for- mula le seguenti dichiarazioni:
1. lo Stato portoghese dichiara che gli atti istruttori a cui fa riferimento
l’articolo 15 non possono essere eseguiti senza l’autorizzazione accordata da un’autorità competente designata da lui stesso su richiesta di un agente di- plomatico o consolare;
2. lo Stato portoghese dichiara che non esegue le rogatorie che hanno per og-
getto un procedimento considerato nei Paesi della Common Law come «pre- trial discovery of documents». c) Per quanto riguarda gli articoli 2 e 15 della Convenzione, l’autorità competente portoghese è la «Direcçao-Geral dos Serviços Judiciários» del Ministero di Giusti- zia.
Regno Unito Conformemente alle disposizioni dell’articolo 33, il Regno Unito non accetta roga- torie redatte in francese. Conformemente all’articolo 35 della Convenzione, il Governo del Regno Unito ha precisato le seguenti designazioni:
1950–1966
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1. Secondo l’articolo 2: il «Foreign and Commonwealth Office».
2. Secondo l’articolo 16: il «Foreign and Commonwealth Office».
3. Secondo l’articolo 17: il «Foreign and Commonwealth Office».
4. Secondo l’articolo 18: il «Senior Master of the Supreme Court (Queen’s
Bench Division)», per l’Inghilterra e il Galles; il «Scottish Executive Justice Department, Civil Justice & International Division, Hayweight House,
23 Lauriston Street, Edinburgh EH3 9DQ, tel. +44.312.221.6815,
fax+44.131.221.6894», per la Scozia; il «Master (Queen’s Bench and Ap- peals)», per l’Irlanda del Nord.
5. Secondo l’articolo 24: il «Senior Master of the Supreme Court (Queen’s
Bench Division)», in Inghilterra e nel Galles; il «Scottish Executive Justice Department, Civil Justice & International Division, Hayweight House,
23 Lauriston Street, Edinburgh EH3 9DQ, tel. +44.312.221.6815, fax.
+44.131.221.6894», per la Scozia; il «Master (Queen’s Bench and Ap- peals)», per l’Irlanda del Nord. L’indirizzo del «Queen’s Bench and Ap- peals)» è: Royal Courts of Justice, Belfast 1. Dichiarazioni
1. Conformemente all’articolo 8 il Governo di Sua Maestà dichiara che magistrati
dell’autorità richiedente possono assistere all’esecuzione di una rogatoria.
2. Conformemente all’articolo 18 il Governo di Sua Maestà dichiara che un agente
diplomatico o consolare o un commissario, autorizzato a procedere ad un atto istruttorio conformemente agli articoli 15, 16 e 17, può rivolgersi all’autorità com- petente designata più sopra allo scopo di ottenere l’assistenza necessaria al compi- mento di tale atto mediante misure coercitive. Questa facoltà è tuttavia accordata solo se lo Stato contraente, il cui agente diplomatico o consolare o commissario ha presentato la richiesta, ha fatto una dichiarazione analoga conformemente all’arti- colo 18.
3. Conformemente all’articolo 23, il Governo di Sua Maestà dichiara che il Regno
Unito non esegue rogatorie aventi per oggetto una procedura di «pre-trial discovery of documents». Il Governo di Sua Maestà dichiara in seguito che per «commissione rogatoria avente per oggetto una procedura di ‘pre-trial discovery of documents’» intende qualsiasi rogatoria in virtù della quale una persona è tenuta a: a) indicare quali documenti relativi alla controversia si trovino o si siano tro- vati in suo possesso, in sua custodia o in suo potere di disporne; o b) presentare altri documenti diversi da quelli specificati nella domanda di assi- stenza giudiziaria e che, secondo il parere del tribunale adito, sono o si tro- vano probabilmente in suo possesso, in sua custodia o in suo potere di di- sporne. 4. Conformemente all’articolo 27, il Governo di Sua Maestà dichiara che secondo la legge e il diritto consuetudinario del Regno Unito, l’autorizzazione preliminare di cui agli articoli 16 e 17 non è richiesta agli agenti diplomatici e consolari o ai com- missari di uno Stato contraente in cui il compimento di atti istruttori secondo gli ar- ticoli 16 o 17 non è subordinato ad autorizzazione.
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Regno Unito territori giurisdizionali Gibilterra Conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 33 della Convenzione, Gibilterra non accetta rogatorie redatte in lingua francese. Conformemente all’articolo 35 della Convenzione, si precisano le seguenti designa- zioni: a) Secondo gli articoli 16 e 17 il «Deputy Governor» è stato designato quale autorità competente per Gibilterra. b) Secondo l’articolo 18 il «Registrar of the Supreme Court» di Gibilterra è stato designato quale autorità competente. c) Secondo l’articolo 24 il «Deputy Governor» è stato inoltre designato quale autorità competente per ricevere rogatorie a fini d’esecuzione a Gibilterra. Le dichiarazioni della Gran Bretagna enunciate nei commi 1-3 lettere a-b e nel comma 4 sono applicabili mutatis mutandis a Gibilterra. Basi sovrane d’Akrotiri e di Dhekelia nell’Isola di Cipro Conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 33 della Convenzione, le basi so- vrane non accettano rogatorie redatte in lingua francese. Conformemente all’articolo 35 della Convenzione si precisano le seguenti designa- zioni: a) Secondo gli articoli 16 e 17: il «Chief Officer, Sovereign Base Areas» è stato designato quale autorità competente per le basi sovrane. b) Secondo l’articolo 18: il «Senior Registrar of the Judge’s Court» delle basi sovrane d’Akrotiri e di Dhekelia è stato designato quale autorità competente. c) Secondo l’articolo 24: il «Senior Registrar of the Judge’s Court of the Sove- reign Base Areas of Akrotiri and Dhekelia» è stato designato inoltre quale autorità competente per ricevere le rogatorie a fini d’esecuzione nelle basi sovrane. Le dichiarazioni della Gran Bretagna enunciate nei commi 1-3 lettere a-b e nel comma 4 sono applicabili mutatis mutandis alle Basi sovrane d’Akrotiri e di Dheke- lia nell’Isola di Cipro. Isole Falkland e territori annessi Conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 33 della Convenzione, le Isole Falkland ed i loro territori annessi non accettano le rogatorie redatte in lingua fran- cese. Conformemente all’articolo 35 della Convenzione, si precisano le seguenti designa- zioni: a) Secondo gli articoli 16, 17 e 18: il «Judge of the Supreme Court of the Fal- kland Islands» è stato designato quale autorità competente per le Isole Fal- kland ed i loro territori annessi.
1952–1966
Assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale RU 2001
b) Secondo l’articolo 24: il «Governor of the Falkland Islands and its Depen- dencies» è stato inoltre designato quale autorità competente per ricevere le rogatorie a fini d’esecuzione nelle Isole Falkland e nei loro territori annessi. Le dichiarazioni della Gran Bretagna enunciate nei commi 1-3 lettere a-b e nel comma 4 sono applicabili mutatis mutandis alle Isole Falkland e ai loro territori an- nessi. Isola di Man Conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 33 della Convenzione, l’Isola di Man non accetta rogatorie redatte in lingua francese. Conformemente all’articolo 35 della Convenzione, si precisano le seguenti designa- zioni: a) In virtù degli articoli 16, 17 e 18 della Convenzione, il Primo Giudice di Sua Maestà e Cancelliere della Corte («Her Majesty’s First Deemster and Clerk of the Rolls») è designato quale autorità competente per l’Isola di Man. b) In virtù dell’articolo 24 della Convenzione, il Primo Giudice di Sua Maestà e Cancelliere della Corte («Her Majesty’s First Deemster and Clerk of the Rolls») è inoltre designato quale autorità competente per ricevere le rogato- rie a fini d’esecuzione nell’Isola di Man. Le dichiarazioni della Gran Bretagna enunciate nei commi 1-3 lettere a-b e nel comma 4 sono applicabili mutatis mutandis all’Isola di Man. Isole Cayman Conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 33 della Convenzione, le Isole Cayman non accettano rogatorie redatte in lingua francese. Conformemente all’articolo 35 della Convenzione, si precisano le seguenti designa- zioni: a) Secondo gli articoli 16 e 17 della Convenzione: l’«Attorney General» è stato designato quale autorità competente per le Isole Cayman. b) Secondo l’articolo 18 della Convenzione: il «Clerk of the Grand Court» è stato designato quale autorità competente. c) Secondo l’articolo 24 della Convenzione: Sua Eccellenza il Governatore è stato inoltre designato quale autorità competente per ricevere le rogatorie a fini d’esecuzione nelle Isole Cayman. Le dichiarazioni della Gran Bretagna enunciate nei commi 1-3 lettere a-b e nel comma 4 sono applicabili mutatis mutandis alle Isole Cayman. Guernesey a) Conformemente agli articoli 8 e 25 della Convenzione, il «Bailiff», «Deputy Bai- liff», ogni «Jurat of the Royal Court of Guernesey», il «Chairman of the Court of Alderney» o un «Jurat of the Court Alderney e il «Seneschal of the Court of the Se-
neschal of Sark» o il «Deputy Seneschal of the Court of the Seneschal of Sark» sono stati designati quali autorità competenti per Guernesey.
Assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale RU 2001
b) Conformemente all’articolo 23 della Convenzione, Guernesey non esegue rogato- rie che hanno per oggetto una procedura nota nei Paesi della Common Law con il nome di «pre-trial discovery of documents». Anguilla Conformemente alle disposizioni degli articoli 4 e 33 della Convenzione, Anguilla non accetta rogatorie redatte in lingua francese. Conformemente all’articolo 35 della Convenzione, si precisano le seguenti designa- zioni: a) In virtù degli articoli 16, 17 e 18 della Convenzione, il Cancelliere della Corte Suprema dei Caraibi orientali («Registrar of the East Carribean Su- preme Court») è designato quale autorità competente per Anguilla. b) In virtù dell’articolo 24 della Convenzione, il Governatore di Anguilla è inoltre designato quale autorità competente per ricevere rogatorie a fini d’esecuzione ad Anguilla. Le dichiarazioni della Gran Bretagna enunciate nei commi 1-3 lettere a-b e nel comma 4 sono applicabili mutatis mutandis ad Anguilla. Jersey Conformemente all’articolo 35 della Convenzione, si precisano le seguenti designa- zioni: a) In virtù degli articoli 16, 17 e 18 della Convenzione, la «Royal Court of Jer- sey» è designata quale autorità competente per Jersey. b) In virtù degli articoli 24 e 25 della Convenzione, la «Royal Court» è inoltre designata quale autorità competente per ricevere rogatorie a fini d’esecuzio- ne a Jersey. Le dichiarazioni della Gran Bretagna enunciate nei commi 1-3 lettere a-b sono ap- plicabili mutatis mutandis a Jersey.
Repubblica ceca La Repubblica ceca mantiene le dichiarazioni fatte dalla Cecoslovacchia (vedi Slo- vacchia). Con nota del 24 maggio 1978, il Governo della Cecoslovacchia ha comunicato che: a) il Ministero della Giustizia della Repubblica socialista ceca e b) il Ministero della Giustizia della Repubblica socialista slovacca sono stati designati quali Autorità centrali conformemente agli articoli 2 e 24 della Convenzione.
Singapore Riserve i) Il capitolo II della Convenzione non è applicabile alla Repubblica di Singa- pore; e
1954–1966
Assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale RU 2001
ii) per quanto concerne l’articolo 4 comma 2, la Repubblica di Singapore non accetta le commissioni rogatorie redatte in una lingua diversa dall’inglese, dato che questa lingua è quella impiegata dalla magistratura di Singapore. Dichiarazioni Singapore ha dichiarato che l’autorità centrale prevista nell’articolo 2 della Conven- zione è il «Registrar of the Supreme Court». Conformemente all’articolo 23 il Governo della Repubblica di Singapore ha dichia- rato che la Repubblica di Singapore non esegue le rogatorie che hanno per oggetto una procedura nota nei Paesi della Common Law con il nome di «pre-trial discovery of documents». Il Governo della Repubblica di Singapore ha inoltre dichiarato che per «commissio- ni rogatorie che hanno per oggetto una procedura nota con il nome di ‘pre-trial di- scovery of documents’» intende, ai fini della suddetta dichiarazione, anche le roga- torie che esigono da una persona che: a) indichi quali documenti pertinenti per la procedura a cui si riferisce la com- missione rogatoria sono o sono stati in suo possesso, in sua custodia o in suo potere; o b) produca tutti i documenti diversi da quelli particolari specificati nella roga- toria, ad esempio documenti che, per il tribunale adito, sono effettivamente o verosimilmente in suo possesso, in sua custodia o in suo potere. Inoltre, il Governo della Repubblica di Singapore ha dichiarato che, per la Repub- blica di Singapore, il riferimento ad azioni civili o commerciali nella Convenzione non include le questioni fiscali.
Slovacchia La Repubblica slovacca mantiene le dichiarazioni fatte dalla Cecoslovacchia che hanno il seguente tenore: La Repubblica socialista cecoslovacca dichiara che, per quanto riguarda l’articolo 16 della Convenzione, gli atti istruttori conformemente al capitolo II possono essere compiuti senza la sua autorizzazione preliminare, a condizione che sia concessa la reciprocità. La Repubblica socialista cecoslovacca dichiara inoltre che, per quanto riguarda l’articolo 18 della stessa convenzione, un agente diplomatico o consolare o un commissario, autorizzato a procedere ad un atto istruttorio secondo gli articoli 15, 16 e 17, ha la facoltà di domandare al tribunale competente cecoslovacco o al nota- riato di Stato cecoslovacco al quale passa un atto per il tramite del Ministero della Giustizia della Repubblica socialista ceca a Praga o del Ministero della Giustizia della Repubblica socialista slovacca a Bratislava di procedere ad un atto giudiziario, a condizione che sia concessa la reciprocità.
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Conformemente agli articoli 2 e 8 della Convenzione, la Repubblica socialista slo- vacca ha designato l’autorità centrale seguente: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky Zupné námestie 13, 813 11 Bratislava Slovak Republic Fax: (00427) 5316035
Slovenia Autorita designata conformemente all’articolo 2 comma 1: Ministero della Giustizia della Repubblica di Slovenia Zupanciceva 3
1000 Ljubljana
Tel: + 386 (1) 478.5244 Fax: + 386 (1) 426.1050 E-mail: ana.bucar@gov.si
Spagna Riserva Conformemente all’articolo 33, la Spagna non accetta per quanto riguarda l’artico- lo 4 comma 2 rogatorie che non siano redatte in spagnolo o corredate di una tradu- zione. Dichiarazione a) L’autorità centrale spagnola a cui si riferisce l’articolo 2 sarà: Secretaria General Técnica del Ministerio de Justicia Calle San Bernardo 62
28071 Madrid
b) Con l’autorizzazione preliminare del Ministero della Giustizia spagnolo, un giudice dello Stato richiedente può intervenire nell’esecuzione di una roga- toria conformemente all’articolo 8. c) Conformemente agli articoli 16 e 17, la prova può essere ottenuta, senza autorizzazione preliminare dell’autorità spagnola, nei locali della Rappre- sentanza diplomatica o consolare dello Stato richiedente. d) Secondo l’articolo 23, la Spagna non accetta rogatorie in relazione con la procedura nota nei Paesi della Common Law con il nome di «pre-trial disco- very of documents».
Sri Lanka Con la riserva e le dichiarazioni seguenti: i) In applicazione dell’articolo 2 della Convenzione, il Segretario/Ministero della Giustizia e degli Affari costituzionali è l’Autorità centrale designata.
1956–1966
Assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale RU 2001
ii) Per quanto attiene all’articolo 4 della Convenzione, la commissione rogato- ria dev’essere redatta in inglese o in francese e corredata di una traduzione in inglese. iii) Pour quanto attiene all’articolo 8 della Convenzione, è richiesta la previa autorizzazione dell’autorità competente designata in applicazione dell’arti- colo 2. iv) Il Governo dello Sri Lanka dichiara inoltre, in applicazione dell’articolo 23 della Convenzione, che non esegue le commissioni rogatorie che hanno per oggetto una procedura nota con il nome di «pre-trial discovery of docu- ments». v) In applicazione dell’articolo 33 della Convenzione , il Governo dello Sri Lanka esclude totalmente l’applicazione delle disposizioni del capitolo II della Convenzione.
Stati Uniti Il Ministero della Giustizia degli Stati Uniti, Washington, D.C. 20530 è stato desi- gnato quale autorità centrale, di cui all’articolo 2 della Convenzione. Conformemente all’articolo 4 comma 2, gli Stati Uniti accettano di ricevere rogato- rie redatte in francese o tradotte in francese. Tuttavia, gli Stati Uniti precisano che, dovendo procedere alla traduzione in inglese di tali documenti, l’autorità centrale si riserva più tempo per eseguire una rogatoria redatta o tradotta in francese che una rogatoria redatta in inglese. Conformemente all’articolo 4 comma 3, gli Stati Uniti dichiarano che accettano pure rogatorie in spagnolo rilasciate a fini d’esecuzione nel Commonwealth di Porto Ri- co. Conformemente all’articolo 8, gli Stati Uniti dichiarano che, con riserva di un’auto- rizzazione preliminare, magistrati dell’autorità richiedente di un altro Stato con- traente possono assistere all’esecuzione di una rogatoria. Il Ministero della Giustizia è l’autorità competente per l’applicazione di questo articolo. Gli Stati Uniti dichiarano che si può procedere senza autorizzazione preliminare a qualsiasi atto istruttorio sul territorio degli Stati Uniti, conformemente agli artico- li 16 e 17. Conformemente all’articolo 18, gli Stati Uniti dichiarano che un agente diplomatico o consolare o un commissario, autorizzato a procedere a un atto istruttorio in virtù degli articoli 15, 16 e 17, ha la facoltà di rivolgersi all’autorità competente per otte- nere l’assistenza necessaria al compimento di questo atto con misure coercitive. L’autorità competente per l’applicazione dell’articolo 18 è il tribunale del distretto dove la persona risiede o si trova. La Corte può ordinargli di fare una deposizione o una dichiarazione, di presentare un documento o qualsiasi altro atto utile al proce- dimento giudiziario di un tribunale estero. L’ordine può stabilire che la deposizione o la dichiarazione sia fatta o che il documento o qualsiasi altro oggetto sia conse- gnato a una persona designata dal tribunale.
Assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale RU 2001
Conformemente all’articolo 40 comma 2, il Governo degli Stati Uniti d’America dichiara che la presente Convenzione si estende all’Isola di Guam, a Porto Rico e alle Isole Vergini.
Sudafrica
1. Riserve
In virtù delle disposizioni previste nell’articolo 33, la Repubblica Sudafricana fa le riserve seguenti: a) l’applicazione della disposizione dell’articolo 4 comma 2, avente per og- getto l’accettazione di una rogatoria redatta in lingua francese; e b) l’applicazione delle disposizioni degli articoli 15 e 16 del capitolo II della Convenzione.
2. Designazione delle autorità
La Repubblica Sudafricana designa: a) il direttore generale del Ministero della Giustizia («Director-General of the Department of Justice») come autorità centrale in virtù dell’articolo 2 della Convenzione e come autorità competente prevista all’articolo 8 della Con- venzione; e b) la divisione della Corte Suprema («High Court») del Sudafrica avente la giu- risdizione come autorità competente prevista agli articoli 17 e 18 della Con- venzione.
3. Dichiarazioni
a) Giusta l’articolo 4 comma 4 della Convenzione, una rogatoria, se non è re- datta in inglese, può ugualmente essere trasmessa all’autorità centrale in una delle seguenti lingue: pedi, sotho, tswana, swazi, venda, tsonga, afrikaans, ndebele, xhosa e zulu. b) Magistrati dell’autorità richiedente di un altro Stato contraente possono es- sere autorizzati dall’autorità competente giusta l’articolo 8 della Convenzio- ne ad assistere all’esecuzione di una rogatoria prevista in questo articolo. c) Atti istruttori non possono essere ammessi, in virtù dell’articolo 17 della Convenzione, senza l’autorizzazione preliminare dell’autorità competente prevista in questo articolo. d) Un commissario autorizzato a procedere a un atto d’istruttoria conforme- mente all’articolo 17 della Convenzione ha la facoltà, in virtù dell’articolo 18, di rivolgersi all’autorità competente prevista in questo articolo per otte- nere l’atto coercitivamente, con riserva dell’impiego di mezzi coercitivi ap- propriati e prescritti dal diritto sudafricano applicabile alle procedure inter- ne. e) Conformemente alle disposizioni dell’articolo 23, le rogatorie aventi per og- getto una procedura nota nei Paesi della Common Law con il nome di «pre- trial discovery of documents» non saranno compiute.
1958–1966
Assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale RU 2001
Svezia La Svezia formula le seguenti dichiarazioni: – in applicazione dell’articolo 4 comma 4, le rogatorie in lingua danese e nor- vegese sono accettate; – in applicazione dell’articolo 8, magistrati dell’autorità richiedente di un altro Stato contraente possono assistere all’esecuzione di una commissione roga- toria senza autorizzazione preliminare; – in applicazione dell’articolo 15 comma 2, un agente diplomatico o consolare può procedere ad un atto istruttorio soltanto con l’autorizzazione preliminare dell’autorità svedese competente; – in applicazione dell’articolo 23, le commissioni rogatorie che hanno per og- getto una procedura nota nei Paesi della Common Law con il nome di «pre- trial discovery of documents» non sono eseguite. La Svezia si impegna a rilasciare solo in lingua svedese documenti che constatano l’esecuzione della rogatoria. Il Ministero della Giustizia a Stoccolma è stato designato quale autorità centrale di cui all’articolo 2 e parimenti quale autorità competente di cui agli articoli 15-17. L’indirizzo è il seguente: Ministry of Justice Division for Criminal Cases and International Judicial Co-operation Central Authority S - 10333 Stockholm - Sweden Tel.: +46 8 405 4500 (segreteria) Fax: +46 8 405 46 76 E-mail: birs@justice.ministry.se Per commissioni rogatorie che hanno per oggetto una (procedura di) «pre-trial di- scovery of documents», il Governo svedese intende ai fini della precedente dichiara- zione qualsiasi rogatoria che esige da una persona che: a) dichiari quali documenti riguardanti il caso a cui si riferisce la rogatoria si trovano o si trovavano in suo possesso, in sua custodia o in suo potere; o b) presenti documenti diversi da quelli specificati nella rogatoria che sono pro- babilmente in suo possesso, in sua custodia o in suo potere.
Svizzera 10
1. Ad art. 1
Con riferimento all’articolo 1, la Svizzera ritiene che la Convenzione debba appli- carsi esclusivamente agli Stati contraenti. Inoltre, riferendosi alle conclusioni della Commissione speciale riunitasi all’Aja nell’aprile 1989, ritiene che, indipendente- mente dall’opinione degli Stati contraenti circa l’applicazione esclusiva della Con-
10 Art. 2 cpv. 3 del DF del 9 giugno 1994 (RU 1994 2807).
Assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale RU 2001
venzione, comunque dev’essere data priorità alle procedure previste nella stessa per le domande di assunzione di prove all’estero.
2. Ad art. 2 e 24
Conformemente all’articolo 35 comma 1, la Svizzera designa le autorità cantonali enumerate più sotto quali autorità centrali ai sensi degli articoli 2 e 24 della Con- venzione. Le domande di assunzione di prove o di compimento di qualsiasi altro atto giudiziario possono pure essere indirizzate al Dipartimento federale di giustizia e polizia a Berna che si incarica di trasmetterle alle autorità centrali competenti.
3. Ad art. 4 commi 2 e 3
Conformemente agli articoli 33 e 35, la Svizzera dichiara che per quanto concerne l’articolo 4 commi 2 e 3 le rogatorie ed i loro allegati devono essere redatti nella lingua dell’autorità richiesta, vale a dire in tedesco, francese o italiano oppure ac- compagnati da una traduzione in una di queste lingue, a seconda della regione della Svizzera in cui devono essere eseguite. I documenti che constatano l’esecuzione so- no redatti nella lingua ufficiale dell’autorità richiesta (cfr. lista delle autorità svizzere più sotto).
4. Ad art. 8
Conformemente all’articolo 35 comma 2, la Svizzera dichiara che per quanto riguar- da l’articolo 8 i magistrati dell’autorità richiedente di un altro Stato contraente pos- sono assistere all’esecuzione di una commissione rogatoria se hanno ottenuto l’autorizzazione preliminare dell’autorità d’esecuzione.
5. Ad art. 15, 16 e 17
Conformemente all’articolo 35, la Svizzera dichiara che l’assunzione di prove se- condo gli articoli 15, 16 e 17 è subordinata all’autorizzazione preliminare del Di- partimento federale di giustizia e polizia. La domanda di autorizzazione dev’essere indirizzata all’autorità centrale del Cantone in cui ha luogo l’atto istruttorio.
6. Ad art. 23
Conformemente all’articolo 23, la Svizzera dichiara che le rogatorie aventi per og- getto una procedura di «pre-trial discovery of documents» non sono eseguite se: a) la domanda non ha un legame diretto e necessario con la procedura di cui si tratta; o b) si esige da una persona che indichi quali documenti relativi alla controversia si trovino o si siano trovati in suo possesso, in sua custodia o in suo potere di disporne; o c) si esige da una persona che presenti anche altri documenti diversi da quelli designati nella domanda di assistenza giudiziaria e che si trovano verosi- milmente in suo possesso, in sua custodia o in suo potere di disporne; o d) rischiano di essere compromessi interessi degni di protezione delle persone coinvolte.
1960–1966
Assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale RU 2001
Lista delle autorità svizzere a) Autorità centrali cantonali Cantoni Lingua/e Indirizzi ufficiale/i
Appenzello Esterno t Kantonsgericht Appenzell A. Rh. 9043 Trogen Appenzello Interno t Kantonsgericht Appenzell I. Rh. 9050 Appenzell Argovia t Obergericht des Kantons Aargau
5000 Aarau
Basilea Campagna t Obergericht des Kantons Basel-Landschaft
4410 Liestal
Basilea Città t Appellationsgericht Basel-Stadt 4051 Basel Berna t/f Justizdirektion des Kantons Bern 3011 Berna Friburgo f/t Tribunal cantonal, 1700 Fribourg Ginevra f Parquet du Procureur général 1211 Genève 3 Giura f Département de la Justice - 2800 Delémont Glarona t Obergericht des Kantons Glarus 8750 Glarus Grigioni t Justiz-, Polizei- und Sanitätsdepartement Graubünden, 7001 Chur Lucerna t Obergericht des Kantons Luzern
6002 Luzern
Neuchâtel f Département de la justice, de la santé et de la sécurité; service de la justice, Château,
2001 Neuchâtel
Nidvaldo t Kantonsgericht Nidwalden
6370 Stans
Obvaldo t Kantonsgericht Obwalden, Postfach 1260
6061 Sarnen
San Gallo t Kantonsgericht St. Gallen Klosterhof 1
9001 St. Gallen
Sciaffusa t Obergericht des Kantons Schaffhausen, Postfach 568
8201 Schaffhausen
Soletta t Obergericht des Kantons Solothurn
4500 Solothurn
Svitto t Kantonsgericht Schwyz
6430 Schwyz
Ticino i Tribunale di appello, 6901 Lugano
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Cantoni Lingua/e Indirizzi ufficiale/i
Turgovia t Obergericht des Kantons Thurgau
8500 Frauenfeld
Uri t Landgericht Uri, 6460 Altdorf Vallese f/t Tribunal cantonal, 1950 Sion Vaud f Tribunal cantonal, 1014 Lausanne Zugo t Obergericht des Kantons Zug, Rechtshilfe
6300 Zug
Zurigo t Obergericht des Kantons Zürich, Rechtshilfe
8023 Zürich
b) Autorità federali Dipartimento federale di giustizia e polizia, DFGP, Ufficio federale di giustizia,
3003 Berna
Ucraina L’Ucraina dichiara che: – conformemente all’articolo 2 della Convenzione, l’Autorità centrale desi- gnata dall’Ucraina è il Ministero della Giustizia dell’Ucraina; – conformemente all’articolo 4 della Convenzione, le commissioni rogatorie da eseguire in virtù del capitolo I della Convenzione devono essere redatte in lingua ucraina o essere corredate da una traduzione in tale lingua; – conformemente all’articolo 8 della Convenzione, magistrati dell’autorità ri- chiedente o di un altro Stato contraente possono assistere all’esecuzione di una commissione rogatoria se la possibilità di tale presenza è confermata da un’autorizzazione del Ministero della Giustizia dell’Ucraina; – conformemente all’articolo 23 della Convenzione, l’Ucraina non eseguirà le commissioni rogatorie aventi per oggetto una procedura nota nei Paesi della Common Law con il nome di “pre-trial discovery of documents”. Conformemente all’articolo 33 della Convenzione, l’Ucraina fa le riserve seguenti: – l’Ucraina esclude totalmente l’applicazione delle disposizioni del comma 2 dell’articolo 4 della Convenzione; – l’Ucraina esclude l’applicazione, sul suo territorio, delle disposizioni del ca- pitolo II della Convenzione, tranne per quanto concerne gli articoli 15, 20,
21 e 22.
1962–1966
Assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale RU 2001
Venezuela
1. Per quanto concerne l’articolo 4 comma 2:
La Repubblica del Venezuela accetta le rogatorie, i documenti ed altri messaggi al- legati a tali commissioni solo se debitamente tradotti in lingua spagnola.
2. Per quanto concerne il capitolo II:
La Repubblica del Venezuela non permette l’intervento dei commissari previsti nel capitolo II di questa Convenzione per l’assunzione delle prove.
3. Per quanto concerne l’articolo 23:
La Repubblica del Venezuela dichiara che esegue le commissioni rogatorie aventi per oggetto una procedura nota nei Paesi della Common Law con il nome di «pre- trial discovery of documents», unicamente se sono date le seguenti condizioni: a) il processo dev’essere iniziato; b) i documenti di cui si sollecita la presentazione o la trascrizione devono esse- re ragionevolmente identificati per quanto riguarda data, contenuto o altre informazioni pertinenti; c) i fatti o le circostanze, che permettono ragionevolmente alla parte richie- dente di credere che i documenti sollecitati siano noti alla persona a cui sono domandati o che si trovino o si trovassero in suo possesso, sotto la sua sor- veglianza o in sua custodia, devono essere specificati; d) la relazione esistente tra la prova o l’informazione sollecitata e il processo in corso dev’essere indicata chiaramente. Conformemente all’articolo 2 della Convenzione, la Repubblica del Venezuela ha designato l’autorità centrale seguente: Ministerio de Relaciones Exteriores.
Assunzione all’estero delle prove in materia civile o commerciale RU 2001
Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, queste pagine rimangono vuote.
1964–1966