AS 2001 1967
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale e democratica d'Etiopia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Traduzione1 Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale e democratica d’Etiopia concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti
Concluso il 26 giugno 1998 Entrato in vigore mediante scambio di note il 7 dicembre 1998
Preambolo Il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale e democratica d’Etiopia, animati dal desiderio di rafforzare la cooperazione economica nel reciproco interesse dei due Stati, nell’intento di creare e mantenere condizioni favorevoli agli investimenti effettuati da investitori di una Parte contraente sul territorio dell’altra Parte, consapevoli della necessità di incoraggiare e proteggere gli investimenti esteri allo scopo di promuovere la prosperità economica dei due Stati, hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: (1) Il termine «investitore» designa, per quanto concerne ciascuna Parte contraente: (a) ogni persona fisica che, secondo la legislazione di detta Parte, ha la cittadi- nanza della medesima; (b) ogni persona giuridica costituita o organizzata altrimenti conformemente alla legislazione di questa Parte contraente e che esercita importanti attività eco- nomiche sul territorio di questa stessa Parte contraente; (c) ogni persona giuridica, che non è costituita secondo la legislazione di questa Parte contraente: (i) qualora più del 50 per cento del suo capitale sociale appartiene a perso- ne di questa Parte contraente, (ii) qualora persone di questa Parte contraente hanno la facoltà di nominare una maggioranza dei suoi amministratori o sono legittimati altrimenti a dirigere le sue attività.
RS 0.975.234.1
1 Dal testo originale inglese.
2001-0606 1967
Promozione e protezione reciproche degli investimenti. Accordo con l’Etiopia RU 2001
(2) Il termine «investimenti» comprende ogni tipo di averi e in particolare: (a) la proprietà di beni mobili e immobili, come anche qualsiasi altro diritto reale come servitù, oneri fondiari, pegni immobiliari e mobiliari nonché usufrutti; (b) le azioni, quote sociali e altre forme di partecipazione a società; (c) i crediti monetari e i diritti a qualsiasi prestazione con un valore economico; (d) i diritti d’autore, i diritti di proprietà industriale (quali brevetti di invenzio- ne, modelli d’utilità, disegni o modelli industriali, marchi di fabbrica o di commercio, marchi di servizio, nomi commerciali, indicazioni di provenien- za), il know-how e la clientela; (e) le concessioni, comprese le concessioni di prospezione, estrazione o sfrut- tamento di risorse naturali, nonché altri diritti simili conferiti per legge o per contratto. (3) Il termine «redditi» designa gli importi provenienti da un investimento e ingloba in particolare gli utili, gli interessi, i profitti in capitale, i dividendi, i canoni e gli onorari. (4) Il termine «territorio» si riferisce al territorio di ogni Parte contraente sul quale questo Stato può esercitare i diritti di sovranità o una giurisdizione conformemente al diritto internazionale.
Art. 2 Campo di applicazione Il presente Accordo si applica agli investimenti effettuati sul territorio di una Parte contraente, conformemente alle sue leggi e ai suoi regolamenti, da investitori del- l’altra Parte contraente, prima o dopo l’entrata in vigore dello stesso. Esso non si applica tuttavia ai crediti legati ad eventi anteriori alla sua entrata in vigore.
Art. 3 Promozione, autorizzazione (1) Ciascuna Parte contraente promuove gli investimenti effettuati sul proprio terri- torio da investitori dell’altra Parte contraente e li autorizza in conformità delle pro- prie leggi e regolamenti. (2) Ciascuna Parte contraente agevola, conformemente alle proprie leggi e regola- menti, il rilascio delle autorizzazioni necessarie relative a questi investimenti, inclu- se quelle per l’esecuzione di contratti di licenza, di assistenza tecnica, commerciale o amministrativa, così come le autorizzazioni richieste per le attività di consulenti ed esperti.
Art. 4 Protezione, trattamento (1) Gli investimenti e i redditi degli investitori di ciascuna Parte contraente fruisco- no in qualsiasi momento di un trattamento giusto ed equo e beneficiano di una pro- tezione e di una sicurezza integrali sul territorio dell’altra Parte contraente. Nessuna delle Parti contraenti ostacola in qualsivoglia maniera, con provvedimenti ingiustifi-
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cati o discriminatori, la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento, l’estensione o l’alienazione di tali investimenti. (2) Ciascuna Parte contraente accorda sul proprio territorio agli investimenti e ai redditi degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favore- vole di quello ch’essa accorda agli investimenti e ai redditi dei suoi propri investitori o agli investimenti e ai redditi degli investitori di un qualunque Stato terzo, conside- rato che è determinante il trattamento più favorevole per l’investitore interessato. (3) Ciascuna Parte contraente accorda sul suo territorio agli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello ch’essa accorda ai suoi propri investitori o agli investitori di un qualunque Stato terzo per quanto con- cerne la gestione, il mantenimento, l’uso, il godimento o l’alienazione dei loro inve- stimenti, considerato che è determinante il trattamento più favorevole per l’inve- stitore interessato. (4) Se una Parte contraente accorda particolari privilegi agli investitori di uno Stato terzo in virtù di un accordo istitutivo di una zona di libero scambio, un’unione do- ganale o un mercato comune o in virtù di un accordo per evitare la doppia imposi- zione, detta Parte contraente non è tenuta ad accordare tali privilegi agli investitori dell’altra Parte contraente. (5) Al fine di prevenire qualsiasi equivoco, è stabilito che il principio del tratta- mento nazionale previsto nei paragrafi 2 e 3 del presente articolo si applica agli in- vestimenti regolarmente ammessi, indipendentemente dal fatto che un’apposita auto- rizzazione sia richiesta o meno.
Art. 5 Libero trasferimento (1) Ciascuna Parte contraente garantisce agli investitori dell’altra Parte contraente il trasferimento, senza indugio e in moneta liberamente convertibile, degli importi re- lativi a un investimento, in particolare: (a) dei redditi; (b) dei pagamenti legati ai prestiti o altri obblighi contratti per l’investimento; (c) del provento della vendita o della liquidazione parziale o totale dell’investi- mento, compresi gli eventuali plusvalori; (d) delle entrate e di altre remunerazioni del personale impiegato all’estero in relazione all’investimento; (e) del capitale iniziale e degli importi supplementari necessari al mantenimento o all’aumento dell’investimento. (2) Salvo diverso accordo con l’investitore, i trasferimenti sono effettuati al tasso di cambio applicabile il giorno del trasferimento, conformemente alle prescrizioni di cambio in vigore della Parte contraente, sul cui territorio è stato effettuato l’inve- stimento.
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Art. 6 Espropriazione, indennizzo (1) Nessuna Parte contraente prende provvedimenti di espropriazione, di nazionaliz- zazione, né provvedimenti analoghi o equivalenti nei confronti degli investimenti di investitori dell’altra Parte contraente, tranne che per ragioni di interesse pubblico e a condizione ch’essi non siano discriminatori, che siano conformi alle prescrizioni legali e implichino un indennizzo effettivo e adeguato. Tale indennizzo corrisponde al valore di mercato dell’investimento espropriato immediatamente prima che venga effettuato o reso pubblico, considerato che è determinante il primo di questi eventi. L’ammontare dell’indennizzo include l’interesse bancario usuale a decorrere dalla data dell’espropriazione fino al pagamento dell’indennizzo, è pagato in una moneta liberamente convertibile e versato senza indugio all’avente diritto, indipendente- mente dal suo luogo di domicilio o di sede. (2) Gli investitori di una Parte contraente i cui investimenti abbiano subìto perdite a seguito di una guerra o di qualsiasi altro conflitto armato, rivoluzione, stato di emer- genza nazionale o rivolta sopraggiunti sul territorio dell’altra Parte contraente frui- scono, da parte di quest’ultima, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ai propri investitori o a quelli di un qualsiasi Stato terzo per quanto con- cerne la restituzione, l’indennizzo, la compensazione o altro regolamento.
Art. 7 Principio di surrogazione Se una Parte contraente ha accordato una garanzia finanziaria qualsiasi contro i ri- schi non commerciali per un investimento effettuato da un investitore sul territorio dell’altra Parte, quest’ultima riconosce i diritti della prima Parte contraente secondo il principio di surrogazione nei diritti dell’investitore, se un pagamento è stato fatto dalla prima Parte contraente in virtù di questa garanzia.
Art. 8 Controversie tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente (1) Per trovare una soluzione amichevole alle controversie relative agli investimenti tra una Parte contraente e un investitore dell’altra Parte contraente, le parti interes- sate procedono a consultazioni. (2) Se tali consultazioni non giungono ad alcuna soluzione entro sei mesi dalla do- manda scritta della loro apertura, l’investitore può sottoporre per composizione a sua scelta la controversia: (a) al tribunale competente della Parte contraente sul cui territorio è stato effet- tuato l’investimento; oppure (b) all’Ufficio internazionale per la composizione delle controversie relative agli investimenti, istituito dalla Convenzione per la composizione delle contro- versie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, aperta alla firma a Washington il 18 marzo 19652, nel caso in cui le Parti contraenti siano parte alla Convenzione; oppure
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(c) a un tribunale arbitrale ad hoc costituito, salvo accordo contrario delle parti alla controversia, secondo il regolamento d’arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL). (3) La Parte contraente che è parte alla controversia non può, in nessun momento di una procedura concernente una controversia relativa a un investimento, avvalersi della sua immunità o eccepire il fatto che l’investitore ha ottenuto in virtù di un contratto d’assicurazione, un’indennizzo a copertura totale o parziale del danno o della perdita subiti. (4) Nessuna delle Parti contraenti intenta un’azione per via diplomatica per una controversia sottoposta all’arbitrato internazionale, salvo che l’altra Parte contraente rifiuti di conformarsi alla sentenza arbitrale. (5) La sentenza arbitrale è definitiva e vincolante per le parti alla controversia ed è eseguita conformemente alla legislazione nazionale.
Art. 9 Controversie tra le Parti contraenti (1) Le controversie tra le Parti contraenti in merito all’interpretazione o all’appli- cazione delle disposizioni del presente Accordo sono composte per via diplomatica. (2) Se le due Parti contraenti non giungono a una composizione entro sei mesi dall’insorgere della controversia, quest’ultima è sottoposta, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, a un tribunale arbitrale di tre membri. Ciascuna Parte contraente de- signa un arbitro. I due arbitri così designati nominano un presidente, che deve essere cittadino di uno Stato terzo. (3) Se una Parte contraente non ha designato il proprio arbitro e non ha dato seguito all’invito rivoltole dall’altra Parte di procedere entro due mesi a tale designazione, l’arbitro è nominato, a richiesta di quest’ultima Parte, dal Presidente della Corte In- ternazionale di Giustizia. (4) Se i due arbitri non giungono a un accordo sulla scelta del presidente nei due mesi successivi alla loro designazione, quest’ultimo è nominato, a richiesta dell’una o dell’altra Parte, dal Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. (5) Se, nei casi previsti nei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, il Presidente della Corte Internazionale di Giustizia è impedito di esercitare questo mandato o è cittadi- no di una Parte contraente, le nomine sono fatte dal Vicepresidente o, se quest’ul- timo fosse impedito o fosse cittadino di una Parte contraente, dal membro più anzia- no della Corte che non sia cittadino di una Parte contraente. (6) Salvo disposizione contraria delle Parti contraenti, il tribunale stabilisce la pro- pria procedura (7) Le decisioni del tribunale sono definitive e vincolanti per le Parti contraenti.
Art. 10 Altri obblighi (1) Se disposizioni sancite dalla legislazione di una Parte contraente o da un accordo internazionale di cui le Parti contraenti sono firmatarie accordano agli investimenti degli investitori dell’altra Parte contraente un trattamento più favorevole di quello
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previsto dal presente Accordo, esse prevalgono su quest’ultimo nella misura in cui siano più favorevoli. (2) Ogni Parte contraente si conforma a tutti gli obblighi assunti nei confronti del- l’investimento effettuato sul suo territorio da investitori dell’altra Parte contraente.
Art. 11 Disposizioni finali (1) Il presente Accordo entra in vigore il giorno in cui le due Parti contraenti si sono reciprocamente notificate l’adempimento delle formalità legali richieste per la messa in vigore di accordi internazionali; esso rimane in vigore per un periodo di dieci an- ni. Se non è denunciato per scritto con preavviso di dodici mesi prima della scaden- za di tale periodo, è considerato rinnovato di volta in volta alle stesse condizioni per periodi successivi di cinque anni. (2) In caso di denuncia scritta, le disposizioni degli articoli 1-10 del presente Accor- do si applicano ancora per un periodo supplementare di dieci anni agli investimenti effettuati prima della denuncia.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, han- no firmato il presente Accordo.
Fatto a Crans Montana, il 26 giugno 1998, in due originali in lingua inglese.
Per la Per la Confederazione Svizzera: Repubblica federale e democratica d’Etiopia: Franz Blankart Haile Tadesse