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AS 2001 1973

Ordinanza concernente la delega di competenze alla Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

Ordinanza concernente la delega di competenze alla Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA

del 27 giugno 2001

Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 2 capoverso 2, 24 capoverso 3 e 27 della legge federale del 23 giu- gno 20001 sulla Cassa pensioni della Confederazione (legge sulla CPC), ordina:

Art. 1 1 Il Consiglio federale trasferisce la responsabilità di gestire gli investimenti immo- biliari, attualmente attribuita all’Amministrazione federale delle finanze, alla Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA. 2 La gestione degli investimenti immobiliari comprende l’acquisto, la vendita e la gestione di immobili.

Art. 2 1 Fino alla delega definitiva delle competenze alla Commissione della Cassa, il Con- siglio federale trasferisce alla Direzione della Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA la responsabilità di concludere e denunciare i contratti d’affiliazione di organizzazioni particolarmente vicine alla Confederazione (art. 27 legge sulla CPC). 2 I contratti conclusi nel corso dell’anno civile sono sottoposti alla fine dell’anno al Consiglio federale per approvazione.

Art. 3 La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2001.

27 giugno 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

2860

RS 172.222.012 1 RS 172.222.0

2001-1327 1973