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AS 2001 2132

Ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta

Ordinanza sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (Ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo)

Modifica del 6 luglio 2001

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I L’appendice all’ordinanza del 19 ottobre 19931 sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta è completata come segue:

Appendice, n. 3

3. L’imposta alla fonte riscossa sull’ammontare lordo delle prestazioni in ca-

pitale secondo l’articolo 11 capoverso 1 OIFo è fissata, tenuto conto degli articoli 36, 38 e 204 LIFD, come segue:

– sui primi 25 000 franchi 0,00 % – sui seguenti 25 000 franchi 0,25 % – sui seguenti 25 000 franchi 0,75 % – sui seguenti 25 000 franchi 1,20 % – sui seguenti 25 000 franchi 2,15 % – sui seguenti 600 000 franchi 2,60 %. Sulle prestazioni in capitale superiori a 725 000 franchi l’imposta alla fonte ammonta uniformemente al 2,30 per cento dell’ammontare lordo.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.

6 luglio 2001 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger

1 RS 642.118.2

2132 2001-1459