AS 2001 2132
Ordinanza sull'imposta alla fonte nel quadro dell'imposta federale diretta (Ordinanza sull'imposta alla fonte, OIFo)
Ordinanza sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta (Ordinanza sull’imposta alla fonte, OIFo)
Modifica del 6 luglio 2001
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’appendice all’ordinanza del 19 ottobre 19931 sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta federale diretta è completata come segue:
Appendice, n. 3
3. L’imposta alla fonte riscossa sull’ammontare lordo delle prestazioni in ca-
pitale secondo l’articolo 11 capoverso 1 OIFo è fissata, tenuto conto degli articoli 36, 38 e 204 LIFD, come segue:
– sui primi 25 000 franchi 0,00 % – sui seguenti 25 000 franchi 0,25 % – sui seguenti 25 000 franchi 0,75 % – sui seguenti 25 000 franchi 1,20 % – sui seguenti 25 000 franchi 2,15 % – sui seguenti 600 000 franchi 2,60 %. Sulle prestazioni in capitale superiori a 725 000 franchi l’imposta alla fonte ammonta uniformemente al 2,30 per cento dell’ammontare lordo.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.
6 luglio 2001 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger
1 RS 642.118.2
2132 2001-1459