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AS 2001 2189

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 24 agosto 2001

L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 20 capoverso 5 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura, ordina:

I L’allegato 1 numero 13 dell’ordinanza del 7 dicembre 19982 sulle importazioni agri- cole è modificato secondo la versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 1° settembre 2001.

24 agosto 2001 Ufficio federale dell’agricoltura: Manfred Bötsch