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AS 2001 2264

Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare

Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM) (Cooperazione in materia di istruzione)

Modifica del 6 ottobre 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 ottobre 19991, decreta:

I La legge militare del 3 febbraio 19952 è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 18-22, 45bis e 69 della Costituzione federale3, ...

Art. 48a Istruzione all’estero o insieme con truppe straniere 1 Il Consiglio federale può, nell’ambito della politica estera e della politica di sicu- rezza della Svizzera, concludere convenzioni internazionali concernenti: a. l’istruzione della truppa all’estero; b. l’istruzione di truppe straniere in Svizzera; c. le esercitazioni in comune con truppe straniere. 2 Può autorizzare il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popo- lazione e dello sport a concludere accordi concernenti progetti d’istruzione partico- lari nell’ambito delle convenzioni stipulate in virtù del capoverso 1.

Art. 150a Convenzioni concernenti lo statuto dei militari 1 Il Consiglio federale può concludere convenzioni internazionali per regolare gli aspetti giuridici e amministrativi risultanti dall’invio temporaneo di militari svizzeri all’estero o dal soggiorno temporaneo di militari stranieri in Svizzera.

2 Può derogare al diritto in vigore negli ambiti seguenti:

a. la responsabilità in caso di danno; una deroga al diritto in vigore non deve pregiudicare i diritti di terzi in Svizzera;