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AS 2001 2266

Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare

Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM) (Armamento)

Modifica del 6 ottobre 2000

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 ottobre 19991, decreta:

I La legge militare del 3 febbraio 19952 è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 18-22, 45bis e 69 della Costituzione federale3, ...

Art. 66 Premesse 1 Gli impieghi a favore del promovimento della pace possono essere ordinati sulla base di un mandato dell’ONU o dell’OSCE. Essi devono essere conformi ai principi della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera. 2 Il servizio di promovimento della pace è prestato da persone o truppe svizzere ap- positamente istruite al riguardo.

3 L’annuncio per partecipare a un’operazione di sostegno alla pace è volontario.

Art. 66a Armamento, impiego 1 Il Consiglio federale determina in ogni singolo caso l’armamento necessario per la protezione delle persone e delle truppe impiegate dalla Svizzera e per l’adempi- mento del loro compito in questione. 2 È vietata la partecipazione ad azioni di combattimento di imposizione della pace.

3 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 40 capoverso 2, 58-60 e 118 della Costituzione federale del 18 aprile 1999.

2266 1999-5587

Esercito e amministrazione militare. LF RU 2001

Art. 66b Competenze

1 Il Consiglio federale è competente per ordinare un impiego.

2 Il Consiglio federale può concludere le convenzioni internazionali necessarie per l’esecuzione dell’impiego. 3 Se l’impiego è armato, il Consiglio federale consulta preventivamente le commis- sioni della politica estera e della politica di sicurezza di entrambe le Camere.

4 Un impiego armato dev’essere approvato dall’Assemblea federale qualora siano

impegnati oltre 100 militari oppure la sua durata sia superiore a tre settimane. In casi urgenti, il Consiglio federale può chiedere la successiva approvazione dell’Assem- blea federale.

II

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 6 ottobre 2000 Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2000 Il presidente: Seiler Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz

Esito della votazione popolare ed entrata in vigore

1 La presente legge è stata accettata dal popolo il 10 giugno 2001.4

2 Essa entra in vigore il 1° settembre 2001.

22 agosto 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

4 FF 2001 4200