AS 2001 2266
Legge federale sull'esercito e sull'amministrazione militare
Legge federale sull’esercito e sull’amministrazione militare (Legge militare, LM) (Armamento)
Modifica del 6 ottobre 2000
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 27 ottobre 19991, decreta:
I La legge militare del 3 febbraio 19952 è modificata come segue:
Ingresso visti gli articoli 18-22, 45bis e 69 della Costituzione federale3, ...
Art. 66 Premesse 1 Gli impieghi a favore del promovimento della pace possono essere ordinati sulla base di un mandato dell’ONU o dell’OSCE. Essi devono essere conformi ai principi della politica estera e della politica di sicurezza della Svizzera. 2 Il servizio di promovimento della pace è prestato da persone o truppe svizzere ap- positamente istruite al riguardo.
3 L’annuncio per partecipare a un’operazione di sostegno alla pace è volontario.
Art. 66a Armamento, impiego 1 Il Consiglio federale determina in ogni singolo caso l’armamento necessario per la protezione delle persone e delle truppe impiegate dalla Svizzera e per l’adempi- mento del loro compito in questione. 2 È vietata la partecipazione ad azioni di combattimento di imposizione della pace.
3 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 40 capoverso 2, 58-60 e 118 della Costituzione federale del 18 aprile 1999.
2266 1999-5587
Esercito e amministrazione militare. LF RU 2001
Art. 66b Competenze
1 Il Consiglio federale è competente per ordinare un impiego.
2 Il Consiglio federale può concludere le convenzioni internazionali necessarie per l’esecuzione dell’impiego. 3 Se l’impiego è armato, il Consiglio federale consulta preventivamente le commis- sioni della politica estera e della politica di sicurezza di entrambe le Camere.
4 Un impiego armato dev’essere approvato dall’Assemblea federale qualora siano
impegnati oltre 100 militari oppure la sua durata sia superiore a tre settimane. In casi urgenti, il Consiglio federale può chiedere la successiva approvazione dell’Assem- blea federale.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 6 ottobre 2000 Consiglio degli Stati, 6 ottobre 2000 Il presidente: Seiler Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz
Esito della votazione popolare ed entrata in vigore
1 La presente legge è stata accettata dal popolo il 10 giugno 2001.4
2 Essa entra in vigore il 1° settembre 2001.
22 agosto 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
4 FF 2001 4200