Lexipedia

AS 2001 2268

Ordinanza sull'agevolazione doganale secondo l'impiego

Ordinanza sull’agevolazione doganale secondo l’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)

Modifica del 28 agosto 2001

Il Dipartimento federale delle finanze ordina:

I L’allegato all’ordinanza del 20 settembre 19991 sull’agevolazione doganale secondo l’impiego è modificato come segue:

Inserimento di una nuova agevolazione doganale

Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr./100 kg peso lordo

0206. 41 91 Frattaglie commestibili di animali per la fabbricazione di –.10

49 91 della specie suina, congelate foraggio per animali diversi

da quelli da reddito* * Sono considerati animali da reddito quelli delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina nonché i conigli e il pollame domestico

II La presente modifica entra in vigore il 1o settembre 2001.

28 agosto 2001 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger

1 RS 631.146.31

2268 2001-1730