AS 2001 2268
Ordinanza sull'agevolazione doganale secondo l'impiego
Ordinanza sull’agevolazione doganale secondo l’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Modifica del 28 agosto 2001
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’allegato all’ordinanza del 20 settembre 19991 sull’agevolazione doganale secondo l’impiego è modificato come segue:
Inserimento di una nuova agevolazione doganale
Voce di tariffa Designazione della merce Impiego Dazio di favore Fr./100 kg peso lordo
0206. 41 91 Frattaglie commestibili di animali per la fabbricazione di –.10
49 91 della specie suina, congelate foraggio per animali diversi
da quelli da reddito* * Sono considerati animali da reddito quelli delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina nonché i conigli e il pollame domestico
II La presente modifica entra in vigore il 1o settembre 2001.
28 agosto 2001 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger
1 RS 631.146.31
2268 2001-1730