Lexipedia

AS 2001 229

Ordinanza del DATEC concernente il rilascio di autorizzazioni della Confederazione per viaggi di veicoli sottoposti a contingente

Ordinanza del DATEC concernente il rilascio di autorizzazioni della Confederazione per viaggi di veicoli sottoposti a contingente

del 12 dicembre 2000

Il Dipartimento federale delll’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 18 dell’ordinanza del 1 o novembre 20001 sui contingenti per i viaggi di veicoli,

ordina:

Art. 1 Disposizioni generali 1 La presente ordinanza disciplina il rilascio delle autorizzazioni rilasciate dall’Uffi- cio federale delle strade (USTRA) per i viaggi di veicoli sottoposti a contingente (autorizzazioni) 2 Sono considerate imprese di trasporto di merci su strada ai sensi dell’ordinanza sui contingenti per i viaggi di veicoli i titolari di veicoli per il trasporto di merci imma- tricolati in Svizzera. 3 Le autorizzazioni per viaggi di veicoli da 40 tonnellate per trasporti interni ven- gono rilasciate esclusivamente ai titolari di veicoli immatricolati dalla Confede- razione.

Art. 2 Ripartizione dei contingenti 1 Per ogni mese è disponibile un dodicesimo dei contingenti annuali. Se non viene esaurita la quota di un mese, le autorizzazioni ancora disponibili vengono riportate al mese successivo. Le autorizzazioni ancora disponibili alla fine dell’anno non pos- sono essere riportate all’anno successivo. 2 In casi gravi si può ottenere preliminarmente fino al 5 per cento dei contingenti del mese successivo.

Art. 3 Tipi di domanda

1 Possono essere presentate domande relative a una o più autorizzazioni.

2 Per i trasporti effettuati a intervalli regolari possono essere chiesti abbonamenti con una durata di validità massima di sei mesi. Nella domanda va indicato il numero di autorizzazioni desiderate al mese. Le autorizzazioni vengono rilasciate mensil- mente.

RS 740.115.1 1 RS 740.11; RU 2000 2870

2000-2565 229

Autorizzazioni per viaggi di veicoli sottoposti a contigente. RU 2001

3 Per gli abbonamenti è disponibile il 20 per cento dei contingenti mensili.

4 La domanda di abbonamento è accolta solamente se:

a. il contingente del mese corrente non è ancora esaurito; e b. la parte di contingenti dei mesi successivi prenotabile per gli abbonamenti non è ancora esaurita per la durata di validità richiesta.

Art. 4 Presentazione delle domande 1 Le domande di autorizzazione vanno redatte sull’apposito modulo. Questo, debita- mente compilato, va inoltrato al servizio indicato sul medesimo. 2 Le domande sono considerate inoltrate in tempo utile se giungono al servizio indi- cato sul modulo entro le 12.00 del secondo giorno feriale prima dell’inizio del tra- sporto. Il sabato non è considerato giorno feriale.

Art. 5 Evasione delle domande 1 Per il diritto a un’autorizzazione è determinante il momento dell’arrivo della do- manda. 2 Sono considerate presentate contemporaneamente tutte le domande giunte al servi- zio preposto rispettivamente entro le ore 8.00/10.00/12.00/14.00/16.00.

3 La domanda è rifiutata se:

a non è stata presentata in tempo utile o lo è stata in modo incompleto; b. i presupposti per l’autorizzazione non sono adempiuti; oppure c. è esaurito il contingente relativo all’autorizzazione richiesta. 4 Per assicurare una ripartizione proporzionata, l’USTRA può rilasciare ai richie- denti solo una parte delle autorizzazioni se il numero domandato è in evidente spro- porzione rispetto al parco di veicoli del richiedente o rispetto alle autorizzazioni an- cora disponibili.

Art. 6 Utilizzo dell’autorizzazione 1 L’autorizzazione può essere utilizzata solamente per le combinazioni di veicoli per le quali il richiedente è titolare del veicolo di traino. 2 Le indicazioni riportate sul modulo dell’autorizzazione devono essere registrate prima dell’inizio del viaggio. 3 L’autorizzazione va presentata ad ogni passaggio del confine e va fatta timbrare dalle autorità doganali.

Art. 7 Obbligo di pagamento per gli abbonamenti In caso di abbonamento l’obbligo di pagamento della tassa per l’intero abbonamento sorge al momento del rilascio della prima autorizzazione.

230

Autorizzazioni per viaggi di veicoli sottoposti a contigente. RU 2001

Art. 8 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 1o gennaio 2001 e vale fino al 31 dicembre 2004.

12 dicembre 2000 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni Moritz Leuenberger

231