AS 2001 2314
Ordinanza concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie
Ordinanza concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie
Modifica del 3 luglio 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 12 aprile 19951 concernente i sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi nell’assicurazione malattie è modificata come segue:
Titolo Introduzione dell’abbreviazione «ORPM»
Art. 3 cpv. 1 lett. b, d ed h nonché cpv. 2 1 I sussidi federali e cantonali ai sensi dell’articolo 66 della legge sono ripartiti tra i Cantoni secondo i seguenti coefficienti: b. abrogata d. intero sussidio federale in milioni di franchi [s]; h. costante stabilita ogni volta per il calcolo delle quote in modo tale che la somma delle quote di tutti i Cantoni corrisponda esattamente al sussidio fe- derale da ripartire [c]; 2 L’intero sussidio federale [s] è ripartito tra i Cantoni secondo la seguente chiave:
quota di ogni Cantone a s (cf) in franchi = 2,71828 (a * icf* - 0.00503) * s (cf) * pop * c.
Art. 4 cpv. 3 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.
3 luglio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 832.112.4
2314 2001-1351
Sussidi della Confederazione per la riduzione dei premi RU 2001 nell’assicurazione malattie. O
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