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AS 2001 232

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all'agricoltura

Ordinanza concernente i pagamenti diretti all’agricoltura (Ordinanza sui pagamenti diretti, OPD)

Modifica del 10 gennaio 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 concernente i pagamenti diretti all’agricoltura è modificata come segue:

Art. 18 cpv. 2 2 Per il calcolo delle unità standard di manodopera ai sensi dell’articolo 3 dell’ordi- nanza del 7 dicembre 19982 sulla terminologia agricola sono presi in considerazio- ne: a. le superfici che danno diritto ai pagamenti diretti ai sensi dell’articolo 4; b. gli animali da reddito che consumano foraggio grezzo di cui agli articoli 28 e 29, nonché il numero medio degli altri animali da reddito detenuti nel- l’azienda durante i dodici mesi precedenti il giorno di riferimento; c. le superfici e gli alberi che danno diritto ai pagamenti diretti ai sensi degli articoli 35, 54 e 57.

Art. 19 cpv. 2 2 Se un’azienda è gestita da una società di persone, è determinante l’età del gestore più giovane. Questa disposizione è applicabile unicamente se i soci assumono la co- gestione e non lavorano al di fuori dell’azienda per più del 75 per cento.

Art. 21 Limitazione dei pagamenti diretti per unità standard di manodopera 1 L’ammontare massimo dei pagamenti diretti per unità standard di manodopera è di

55 000 franchi.

2 Le unità standard di manodopera sono calcolate in base all’articolo 18 capover- so 2.

232 2000-2587

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2001

Art. 22 Limitazione dei pagamenti diretti in base al reddito determinante 1 La somma dei pagamenti diretti è ridotta a partire da un reddito determinante di 80 000 franchi. Il reddito determinante è il reddito imponibile stabilito in base alla legge federale del 14 dicembre 19903 sull’imposta federale diretta, dopo deduzione di 30 000 franchi per gestori coniugati. 2 La riduzione ammonta a un decimo della differenza fra il reddito determinante del gestore e l’importo di 80 000 franchi. 3 Se il reddito determinante del gestore supera i 120 000 franchi, la riduzione am- monta almeno alla differenza fra il reddito determinante del gestore e l’importo di

120 000 franchi.

4 Se un’azienda è gestita da una società di persone, il limite di reddito si calcola sommando il reddito determinante dei singoli gestori e dividendo l’importo così ot- tenuto per il loro numero. Questa disposizione è applicabile unicamente se i soci assumono la cogestione e non lavorano al di fuori dell’azienda per più del 75 per cento. 5 Per reddito determinante del gestore ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 s’inten- dono il reddito determinante in base al capoverso 1 e l’utile netto della società di capitali in proporzione alla sua partecipazione e dopo deduzione del suo d ividendo.

Art. 23 cpv. 1, 4 e 5 1 La sostanza determinante è calcolata deducendo dalla sostanza imponibile 200 000 franchi per unità standard di manodopera e 200 000 franchi per i gestori coniugati. 4 Se un’azienda è gestita da una società di persone, il limite della sostanza si calcola sommando la sostanza determinante dei singoli gestori e dividendo l’importo così ottenuto per il loro numero. Questa disposizione è applicabile unicamente se i soci assumono la cogestione e non lavorano al di fuori dell’azienda per più del 75 per cento. 5 Per sostanza determinante del gestore ai sensi dell’articolo 2 capoverso 3 s’inten- dono la sostanza determinante in base al capoverso 1 e il capitale proprio della so- cietà di capitali calcolato in proporzione alla sua partecipazione dopo deduzione del capitale azionario o del capitale sociale.

Art. 24 Tassazione Fanno stato i dati fiscali degli ultimi due anni, che sono stati oggetto di una tassa- zione definitiva passata in giudicato entro la fine dell’anno di contribuzione. Se que- sti risalgono a più di quattro anni prima, si prende in considerazione la tassazione provvisoria. Se questa è divenuta definitiva, si verifica l’importo del pagamento di- retto. Per quanto riguarda la deduzione dei gestori coniugati, è determinante lo stato civile durante gli anni fiscali considerati.

3 RS 642.11

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2001

Art. 25 cpv. 3 lett. a

3 I contributi per un’azienda associata sono ridotti o negati se:

a. il reddito determinante del gestore supera il limite di reddito; oppure

Art. 26 Manodopera propria dell’azienda Almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell’azienda devono essere svolti da manodopera propria dell’azienda; il carico di lavoro viene calcolato in base al preventivo di lavoro, edizione 1996, della Stazione federale di ricerche in econo- mia e tecnologia agricole di Tänikon.

Art. 27 Contributi di superficie

1 Il contributo di superficie ammonta a 1200 franchi all’anno per ettaro.

2 Un contributo supplementare di 400 franchi all’anno per ettaro è accordato per

terreni aperti e colture perenni.

Art. 31 cpv. 1 e 2 1 Nel caso di aziende che producono latte, il numero di UBGFG giusta gli articoli 29 e 30 è ridotto di un’UBGFG per ogni 4200 kg di latte commercializzato. 2 L’anno lattiero trascorso è determinante per le quantità di latte. Se la produzione lattiera è interrotta fra il 1° gennaio e il giorno di riferimento dell’anno di contribu- zione, la quantità di latte determinante equivale a un terzo del latte commercializzato nel corso dell’anno lattiero trascorso. Non vi è deduzione per il latte commercializ- zato se la produzione di latte è interrotta prima del 1° gennaio dell’anno lattiero tra- scorso. Se la produzione lattiera è avviata o ripresa prima del giorno di riferimento, si fa capo proporzionalmente al contingente lattiero dell’anno lattiero in corso.

Art. 45 cpv. 2 bis 2bis Previa consultazione del servizio di protezione della natura, il Cantone può anti- cipare di due settimane al massimo le date di sfalcio nelle regioni a sud delle Alpi caratterizzate da una vegetazione particolarmente precoce.

Art. 51 cpv. 2 2 Le superfici devono essere seminate prima del 15 settembre dell’anno precedente quello di contribuzione e mantenute tali fino al 15 febbraio dell’anno seguente quello di contribuzione (maggese da rotazione annuale) oppure seminate prima del 30 aprile dell’anno di contribuzione e mantenute tali fino al 15 settembre di due anni dopo quello di contribuzione (maggese da rotazione biennale). I maggesi da rotazio- ne annuali e biennali possono essere prolungati al massimo di un periodo di vegeta- zione.

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2001

Art. 53 lett. c Il contributo annuo per ettaro è fissato come segue: c. per le fasce di colture estensive in campicoltura 1500 fr.

Art. 55 cpv. 1 e 2 1 Per produzione estensiva di cereali e colza s’intende la loro coltivazione senza al- cun impiego di: a. regolatori della crescita; b. fungicidi; c. stimolanti chimici di sintesi delle difese naturali; e d. insetticidi. 2 Le esigenze della produzione estensiva devono essere rispettate sull’insieme delle superfici dell’azienda per: a. frumento, segale, spelta, farro e piccola spelta nonché miscela di questi tipi di cereali; oppure b. avena, orzo e triticale nonché miscela di questi tipi di cereali o miscela di ti- pi di cereali conformemente alle lettere a e b; oppure c. colza.

Art. 58 Contributi Il contributo annuo per ettaro è fissato come segue: a. per le colture speciali 1200 fr. b. per la rimanente superficie coltiva aperta 800 fr. c. per la rimanente superficie agricola utile 200 fr.

Art. 62 cpv. 1 lett. a e b nonché cpv. 2 lett. a e b 1 Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per i sistemi di stabulazione parti- colarmente rispettosi degli animali è fissato come segue: a. bovini, caprini e conigli 90 fr. b. suini 155 fr. 2 Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per l’uscita regolare all’aperto è fissato come segue: a. bovini, equini, bisonti, ovini, caprini, daini, cervi e conigli 180 fr. b. suini 155 fr.

Ordinanza sui pagamenti diretti RU 2001

Art. 67 cpv. 1 1 Il Cantone stabilisce il diritto ai contributi del richiedente e determina il contributo in base alle condizioni nel giorno di riferimento. Le disposizioni dell’articolo 29 sul numero determinante di animali da reddito che consumano foraggio grezzo si appli- cano anche al calcolo degli altri contributi (SSRA, URA). Per quanto concerne gli animali da reddito che non consumano foraggio grezzo, è determinante il numero medio degli animali detenuti nell’azienda durante i dodici mesi precedenti il giorno di riferimento.

Art. 73 cpv. 3

3 Le aziende che non possono provare che le esigenze ecologiche sono rispettate,

ricevono i pagamenti diretti fino al 31 dicembre 2001. Per queste aziende il contri- buto di superficie secondo l’articolo 27 capoverso 1 ammonta a 400 franchi per etta- ro, mentre non è accordato il contributo supplementare di cui al capoverso 2.

II

Allegato N. 6.2 Prescrizioni per la campicoltura, la foraggicoltura e l’orticoltura N. 8 Superficie inerbita Autorizzato il trattamento con erbicidi pianta per pianta. Trattamento selettivo su tutta la superficie autorizzato solo per prati artificiali oppure con un’autorizzazione speciale* nel quadro di un piano di risanamento su più anni.

III La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001.

10 gennaio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz