AS 2001 2323
Ordinanza concernente il porto di uniformi straniere in Svizzera e dell'uniforme militare svizzera all'estero
Ordinanza concernente il porto di uniformi straniere in Svizzera e dell’uniforme militare svizzero all’estero
Modifica del 29 agosto 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 4 novembre 19701 concernente il porto di uniformi straniere in Svizzera e dell’uniforme militare svizzero all’estero è modificata come segue:
Ingresso visto l’articolo 150 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 19952,
Art. 1 cpv. 2 2 Sono considerate uniformi straniere quelle delle forze armate straniere (terra, aria e mare), della polizia e degli organi consimili, nonché delle guardie di confine.
Art. 2 lett. c Non sono sottoposti all’obbligo dell’autorizzazione secondo l’articolo 1: c. i membri di forze armate straniere, i membri dei servizi di polizia e le guar- die di confine, nonché i membri delle autorità doganali e di organi consimili, quando esercitano la loro attività nell’ambito degli accordi internazionali conclusi dalla Svizzera.
Art. 3 L’autorizzazione prevista nell’articolo 1 è accordata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, d’intesa con il Dipartimento federale degli affari esteri.
Art. 5 lett. a e c Non sono sottoposti all’obbligo dell’autorizzazione secondo l’articolo 4: a. gli addetti alla difesa svizzeri accreditati all’estero e i loro aggiunti; c. i militari svizzeri che esercitano la loro attività all’estero nell’ambito degli accordi internazionali conclusi dalla Svizzera.
2001-0325 2323
Porto di uniformi straniere in Svizzera e dell’uniforme militare svizzero all’estero RU 2001
Art. 6 cpv. 1 1 L’autorizzazione prevista nell’articolo 4 è accordata dal Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, d’intesa con il Dipar- timento federale degli affari esteri.
Art. 8 Il Dipartimento federale degli affari esteri, il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport e la Direzione generale delle dogane sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza, con la cooperazione delle autorità cantonali di polizia.
II La presente modifica entra in vigore il 1 ottobre 2001.
29 agosto 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz