AS 2001 2325
Ordinanza concernente l'entrata e la notificazione degli stranieri
Ordinanza concernente l’entrata e la notificazione degli stranieri (OEns)
Modifica del 5 settembre 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I. L’ordinanza del 14 gennaio 19981 concernente l’entrata e la notificazione degli stra- nieri è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 1 lett. c e 2, frase introduttiva, e lett. e
1 Non necessitano di un visto:
c. gli stranieri con un permesso valido di dimora, di domicilio o per frontalieri. 2 Se sono adempite le condizioni d’entrata giusta l’articolo 1 e segnatamente se è ga- rantita la partenza dal Paese entro i termini previsti, per l’entrata in vista di un sog- giorno che non superi tre mesi e il cui scopo è conforme all’articolo 11 capoverso 1, non necessitano inoltre di un visto: e. i titolari di un visto Schengen valido e di un passaporto ordinario valido rila- sciato da Taiwan2.
Art. 11 cpv. 1 lett. c, d, e, f, g, h e i 1 La rappresentanza all’estero può rilasciare autonomamente il visto per un soggior- no che non superi i tre mesi e con i seguenti scopi: c. formazione teorica; d. colloqui d’affari; e. cure mediche o soggiorno di cura; f. partecipazione a manifestazioni di carattere scientifico, economico, cultura- le, religioso o sportivo; g. attività di autista al servizio di un’impresa con sede all’estero, in occasione di trasporti di persone o merci in Svizzera o attraverso la Svizzera (transito); h. attività temporanea di corrispondente per media esteri (art. 2 cpv. 5 dell’or- dinanza d’esecuzione del 1° marzo 19493 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri, ODDS);
1 RS 142.211 2 La presente disposizione non influisce sul riconoscimento internazionale di Taiwan da parte della Svizzera. 3 RS 142.201
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Entrata e notificazione degli stranieri RU 2001
i. attività lucrativa senza assunzione d’impiego, nella misura in cui essa non superi gli otto giorni in un periodo di 90 giorni (art. 2 cpv. 4 e 6 ODDS).
II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2001.
5 settembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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