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AS 2001 2327

Ordinanza concernente l'assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione

Ordinanza concernente l’assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 1)

del 25 aprile 2001

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 20 della legge federale del 23 giugno 20001 sulla Cassa pensioni della Confederazione (legge sulla CPC); visto l’articolo 50 della legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza profes- sionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Abbreviazioni

1 Nella presente ordinanza sono impiegate le seguenti abbreviazioni:

AI Assicurazione invalidità della Confederazione; CC Codice civile3; CO Diritto delle obbligazioni4; CPC Cassa pensioni precedente della Confederazione (cfr. art. 1 cpv. 2); DFF Dipartimento federale delle finanze; INSAI Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni; LAI Legge federale del 19 giugno 19595 sull’assicurazione per l’invalidità; LAINF Legge federale del 20 marzo 19816 sull’assicurazione contro gli infor- tuni; LAVS Legge federale del 20 dicembre 19467 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; LFLP Legge federale del 17 dicembre 19938 sul libero passaggio nella previ- denza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;

RS 172.222.034.1

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OLP Ordinanza del 3 ottobre 19949 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; OPP2 Ordinanza del 18 aprile 198410 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; OPPA Ordinanza del 3 ottobre 199411 sulla promozione della proprietà d’abita- zioni mediante i fondi della previdenza professionale; PUBLICA Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA; SM Servizio medico di PUBLICA = SM dell’Amministrazione generale della Confederazione.

Art. 2 Sede, nome e vigilanza 1 La Cassa pensioni della Confederazione ha la sua sede a Berna. È iscritta nel regi- stro di commercio sotto la denominazione «Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA». 2 PUBLICA sottostà alla vigilanza dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.

Art. 3 Scopo 1 PUBLICA assicura il personale giusta l’articolo 1 della legge sulla CPC contro le conseguenze economiche della vecchiaia, del decesso e dell’invalidità.

2 PUBLICA è un istituto di previdenza registrato ai sensi dell’articolo 48 LPP.

Art. 4 Altri compiti PUBLICA esegue amministrativamente i regolamenti sulle pensioni dei magistrati e dei professori ordinari e straordinari dei Politecnici federali eletti prima del 1° gen- naio 1995 giusta gli articoli 18 segg. dell’ordinanza del 16 novembre 198312 sul corpo insegnante dei politecnici federali.

Art. 5 Protezione e sicurezza dei dati 1 La protezione e la sicurezza dei dati personali elaborati da PUBLICA nell’ambito dell’attuazione della previdenza professionale sono disciplinate secondo le disposi- zioni della legge federale del 19 giugno 199213 sulla protezione dei dati. 2 PUBLICA annuncia la sua collezione di dati all’Incaricato federale della protezio- ne dei dati per registrazione.

9 RS 831.425 10 RS 831.441.1 11 RS 831.411 12 RS 414.142 13 RS 235.1

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Art. 6 Piani di previdenza

1 PUBLICA gestisce segnatamente i seguenti piani di previdenza:

a. il piano di base, che comprende l’assicurazione obbligatoria secondo la LPP e i guadagni assicurati fino a concorrenza dell’importo limite superiore mol- tiplicato per due secondo l’articolo 8 capoverso 1 LPP. Il piano di base è ge- stito nel sistema del primato delle prestazioni; b. il piano complementare, nel quale sono ammesse le persone impiegate che non adempiono le condizioni dell’assicurazione per il piano di base, nonché le componenti variabili definite dal datore di lavoro e le componenti dei guadagni assicurati eccedenti l’importo limite superiore moltiplicato per due secondo l’articolo 8 capoverso 1 LPP. Il piano complementare è gestito nel sistema del primato dei contributi. 2 L’attribuzione delle persone impiegate che devono essere assicurate ai piani di previdenza avviene ad opera del datore di lavoro sulla base dei criteri per le condi- zioni d’assicurazione definiti nei piani.

3 Le seguenti disposizioni sono applicabili al piano di base.

Capitolo 2: Persone assicurate

Art. 7 Condizioni d’assicurazione

1 Le persone impiegate sono assicurate obbligatoriamente nel piano di base di

PUBLICA, al più presto il 1° gennaio dell’anno successivo al compimento del 17° anno, se: a. il loro salario annuo calcolato su un lavoro a tempo pieno secondo l’artico- lo 8 supera il salario minimo previsto nella LPP; e b. sono occupate prevedibilmente con regolarità o in modo durevole. 2 Fra il 1° gennaio dell’anno successivo al compimento del 17° anno e il primo gior- no del mese successivo al compimento del 22° anno, le persone impiegate sono assi- curate soltanto per i rischi decesso e invalidità. Esse sono assicurate anche per la vecchiaia a partire dal 1° giorno del mese successivo al compimento del 22° anno. 3 Le persone assicurate presso PUBLICA non possono assicurarvi il reddito da esse conseguito presso altri datori di lavoro o mediante un’attività lucrativa indipendente.

Art. 8 Persone non assicurate Non sono assicurate presso PUBLICA le persone impiegate: a. per le quali è stato definito un rapporto di lavoro limitato a un periodo non superiore ai tre mesi; se il contratto di lavoro è prolungato, l’obbligo di assi- curazione inizia dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento;

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b. le quali esercitano un’attività accessoria e sono già obbligatoriamente assi- curate per un’attività lucrativa principale oppure se esercitano un’attività lu- crativa indipendente a titolo principale; c. che sono invalide almeno in misura dei due terzi ai sensi dell’AI; d. che lavorano all’estero in quanto personale non trasferibile per il Diparti- mento federale degli affari esteri (DFAE), il quale li ha reclutati sul posto, e per le quali il DFAE non ha l’obbligo di versare i contributi dell’AVS; e. che hanno compiuto 65 anni.

Art. 9 Inizio e fine dell’assicurazione presso PUBLICA 1 L’assicurazione inizia con il rapporto di lavoro, ma al più presto il 1° gennaio dell’anno successivo al compimento del 17° anno. 2 L’assicurazione ha termine con lo scioglimento del rapporto di lavoro, per quanto non vi siano prestazioni esigibili di vecchiaia, d’invalidità o per i superstiti. 3 Per i rischi decesso e invalidità la persona assicurata resta assicurata presso PUBLICA durante un mese dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro. Se durante il primo mese dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro subentra un nuovo rapporto di previdenza, è competente il nuovo istituto di previdenza.

Art. 10 Assicurazione facoltativa

1 La persona assicurata assoggettata all’obbligo di contribuzione presso PUBLICA

durante almeno 15 anni ininterrottamente e avente più di 50 anni può, in caso di scioglimento del rapporto di lavoro, mantenere l’assicurazione nel piano di base senza modifica del suo guadagno assicurato.

2 I contributi sono retti dall’articolo 17 capoverso 3.

3 Se è in arretrato di tre contributi mensili prima di aver compiuto 60 anni (art. 17), la persona assicurata facoltativamente è esclusa dall’assicurazione e riceve in inden- nità la prestazione d’uscita conformemente alla presente ordinanza. Se è in arretrato di tre contributi mensili dopo aver compiuto 60 anni, la persona assicurata facoltati- vamente riceve una pensione di vecchiaia sulla base della pensione acquisita. Gli eventuali contributi scoperti sono compensati. 4 Le persone assicurate facoltativamente costituiscono una cassa di previdenza di- stinta per il calcolo delle tasse amministrative. Gli statuti disciplinano i dettagli.

Capitolo 3: Basi di calcolo

Art. 11 Salario annuo determinante 1 I datori di lavoro comunicano a PUBLICA i salari annui delle persone assicurate determinanti per l’assicurazione.

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2 I criteri essenziali per il calcolo del salario annuo determinante sono stabiliti per ciascuna categoria di persone assicurate secondo principi uniformi, in osservanza delle disposizioni della LPP e delle sue disposizioni d’esecuzione. 3 Nell’ambito di piani sociali il salario annuale può essere mantenuto pari al suo im- porto iniziale, ai fini della salvaguardia della protezione previdenziale. Il datore di lavoro è responsabile per la definizione corretta del salario annuale mantenuto e per l’annuncio a PUBLICA.

Art. 12 Obblighi d’annuncio del datore di lavoro 1 Il datore di lavoro annuncia a PUBLICA entro il termine previsto le persone im- piegate che devono essere assicurate nonché i dati necessari alla gestione della pre- videnza professionale, segnatamente il salario annuo determinante, il grado di occu- pazione, lo stato civile e il piano assicurativo nel quale le singole persone impiegate e le loro componenti di salario devono essere assicurate. Il datore di lavoro è re- sponsabile della completezza e dell’esattezza dei dati. 2 I dati annunciati a PUBLICA restano di regola invariati durante l’anno civile. Le modifiche sono considerate a partire dal momento in cui il datore di lavoro le an- nuncia a PUBLICA. Le modifiche del grado di occupazione e del salario annuo de- terminante sono adeguate nello spazio di un anno civile soltanto se sono presumi- bilmente durevoli e se superano il 10 per cento.

Art. 13 Guadagno assicurato 1 Il guadagno assicurato corrisponde al salario annuo determinante, dedotto l’impor- to limite inferiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LPP (importo di coordinamento). 2 Il guadagno assicurato corrisponde all’importo limite superiore moltiplicato per due volte, ma almeno a un ottavo dell’importo limite inferiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LPP. 3 Se il guadagno annuo diminuisce senza modifica del grado di occupazione, si pro- cede come nel caso di libero passaggio. Le prestazioni d’uscita in tal modo liberate sono accreditate al conto risparmio speciale. 4 Il guadagno assicurato non è ridotto qualora dovesse essere diminuito unicamente a causa di un aumento dell’importo di coordinamento. L’importo corrispondente è tuttavia compensato in caso di un aumento successivo del guadagno assicurato.

Art. 14 Occupazione a tempo parziale; grado di occupazione medio 1 Per le persone assicurate occupate a tempo parziale, il guadagno assicurato è cal- colato sul salario annuo determinante che sarebbe conseguito mediante un grado di occupazione del 100 per cento. 2 I contributi sono stabiliti in base al guadagno assicurato secondo il capoverso 1 e sono definiti in corrispondenza del grado di occupazione attuale. 3 Le prestazioni assicurate sono stabilite in base al guadagno assicurato secondo il capoverso 1 e sono definite in corrispondenza del grado di occupazione medio.

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4 Il grado di occupazione medio è stabilito computando ciascun grado di occupazio- ne in funzione della sua durata di validità negli anni d’assicurazione pagati. La per- sona assicurata può aumentare il grado di occupazione medio mediante versamento di una somma di riscatto secondo l’articolo 20 capoverso 6, fino a concorrenza del grado di occupazione attuale al momento del riscatto. 5 Per il calcolo delle aspettative di prestazioni figuranti nel certificato d’assicurazione è determinante l’attuale grado di occupazione anche per gli anni di assicurazione man- canti fino al compimento di 65 anni (proiezione del grado di occupazione).

Art. 15 Anni di assicurazione 1 Per anni di assicurazione si intende il periodo a partire dal 1° giorno del mese suc- cessivo al compimento del 22° anno fino al momento in cui si verifica l’evento assi- curato, durante il quale sono stati versati contributi per l’assicurazione delle presta- zioni di vecchiaia, aumentato degli anni di assicurazione riscattati. Le componenti della prestazione d’uscita prelevate anticipatamente a scopo di promozione della proprietà d’abitazioni o trasmesse al coniuge divorziato della persona assicurata successivamente al divorzio, implicano una riduzione degli anni di assicurazione. 2 In caso di decesso e di invalidità è considerato periodo di assicurazione anche il periodo fino al compimento del 65° anno.

3 I mesi incompleti sono arrotondati.

Art. 16 Congedo 1 In caso di congedo non pagato o parzialmente pagato l’assicurazione resta inva- riata almeno durante due mesi, salvo informazione contraria del datore di lavoro. 2 Sempreché il congedo sia annunciato, la persona assicurata versa oltre ai suoi con- tributi quelli del datore di lavoro. Se il lavoratore non intende procedere al paga- mento di contributi, è allestito un conteggio d’uscita. L’importo calcolato è accredi- tato fino alla fine del congedo al conto speciale di risparmio ed è fruttifero. 3 La persona assicurata può proseguire l’assicurazione durante il congedo soltanto per i rischi decesso e invalidità. Il pertinente premio rischio dev’essere pagato dal lavoratore alla fine del congedo.

4 I mesi interrotti sono arrotondati.

Capitolo 4: Contributi e riscatto

Art. 17 Contributi periodici 1 Il contributo periodico è riscosso a partire dal 1° giorno del mese successivo al compimento del 22° anno. È a carico per metà delle persone assicurate e per metà del datore di lavoro ed è scaglionato in funzione dell’età. Il cambiamento di classe di contribuzione avviene il 1° giorno del mese successivo al raggiungimento dell’età corrispondente:

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Classi d’età Contributi in percentuali del guadagno assicurato

22-34 13,5 35-44 15,0 45-54 16,5 55-65 18,0

2 Per le persone assicurate a partire dal 17° anno d’età secondo l’articolo 7 capover- so 1, il contributo periodico di rischio ammonta all’1 per cento del guadagno assicu- rato fino al compimento del 22° anno d’età. Esso è a carico per metà della persona assicurata e per metà del datore di lavoro. 3 Le persone assicurate, le quali restano assicurate facoltativamente secondo l’arti- colo 10 dopo lo scioglimento del loro rapporto di lavoro pagano oltre ai propri con- tributi, anche quelli del datore di lavoro.

Art. 18 Contributi per aumento di guadagno 1 Le persone assicurate versano un unico contributo per ciascun aumento del guada- gno assicurato che interviene a partire dal 1° giorno del mese successivo al compi- mento del 22° anno, per quanto il loro grado di occupazione resti invariato. L’im- porto di siffatto contributo corrisponde alla seguente percentuale dell’aumento del guadagno assicurato, definita in funzione dell’età:

Età della persona assicurata Contributo in percentuali dell’aumento al momento dell’aumento del guadagno assicurato

22-34 50 35-44 50 45-54 70 55-65 85

2 Il cambiamento nella classe di contribuzione avviene il 1° giorno del mese succes- sivo al raggiungimento dell’età corrispondente. 3 In caso di aumento del guadagno assicurato, il datore di lavoro prende a carico la differenza fra l’aumento necessario del capitale di copertura e il contributo per au- mento di guadagno della persona assicurata, per quanto siffatta differenza non possa essere finanziata mediante fondi destinati a tale scopo. Il contributo del datore di lavoro deve almeno essere pari all’insieme dei contributi di tutte le persone assicu- rate alle sue dipendenze.

Art. 19 Pagamento dei contributi 1 I contributi secondo gli articoli 16, 17 e 18 sono dovuti dal datore di lavoro. Essi sono versati mensilmente. 2 I contributi delle persone assicurate sono ripartiti su dodici mesi e dedotti dal sala- rio da parte del datore di lavoro.

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3 Se l’assoggettamento della persona assicurata a PUBLICA avviene prima del

15° giorno del mese, è fatturato l’intero contributo mensile. Se l’assoggettamento della persona assicurata a PUBLICA avviene il quindicesimo giorno del mese o suc- cessivamente, sono dovuti i contributi a partire dal mese seguente. La presente di- sposizione è applicabile per analogia in caso di uscita da PUBLICA. 4 L’obbligo di contribuzione sussiste fino al pensionamento in seguito a vecchiaia, al più tardi fino al compimento del 65° anno, fino al decesso, fino allo scioglimento del rapporto di servizio o fino all’inizio della pensione d’invalidità.

Art. 20 Riscatto di anni di assicurazione nella Cassa pensioni 1 Le prestazioni d’uscita di altri istituti di previdenza devono essere versate a PUBLICA. Esse sono utilizzate per il riscatto di anni di assicurazione. PUBLICA presenta un’offerta di acquisto all’atto dell’assoggettamento a PUBLICA. 2 La somma di riscatto è stabilita in modo definitivo in base al guadagno assicurato e all’età al momento del versamento dell’importo. Essa ammonta per ogni anno di as- sicurazione all’1,5 per cento del guadagno assicurato al momento dell’assog- gettamento all’assicurazione, moltiplicato per il fattore secondo l’allegato A, corri- spondente all’età dell’assicurato al momento del versamento. Tuttavia può essere acquistato al massimo un numero ulteriore di anni di assicurazione purché, in caso di scioglimento del rapporto di servizio in seguito al compimento del 62° anno, sia- no raggiunti al massimo 40 anni di assicurazione. 3 L’offerta di riscatto di PUBLICA è valevole 60 giorni. Contiene i dati concernenti il numero di anni di assicurazione che possono essere riscattati mediante la presta- zione d’uscita versata nonché la somma di riscatto massima possibile. 4 Se la prestazione d’uscita versata dall’istituto di previdenza precedente supera i costi di riscatto dell’insieme delle prestazioni assicurative, l’eccedenza è accreditata su un conto di risparmio di PUBLICA o utilizzata su richiesta della persona in un’altra forma ammissibile per il mantenimento della previdenza conformemente alla legge sul libero passaggio. Sia la prestazione d’uscita sia i versamenti personali sono utilizzati imperativamente in primo luogo per il riscatto conformemente al pia- no di base.

5 Se non sono versate prestazioni d’uscita a PUBLICA o se l’importo versato dal

precedente istituto di previdenza è insufficiente per il riscatto dell’insieme degli anni di assicurazione secondo il capoverso 2, le persone assicurate possono riscattare a spese proprie tutti gli anni di assicurazione mancanti o una parte di essi mediante versamento unico o rateale. 6 Il pagamento di una somma di riscatto mancante è possibile anche successivamen- te. Per il calcolo dei costi relativi alla somma di riscatto sono determinanti l’età e il guadagno assicurato ai sensi del capoverso 2. 7 Se, per le fattispecie secondo i capoversi 5 o 6, la persona assicurata opta per il pagamento rateale, i dettagli del pagamento sono definiti in un accordo fra PUBLICA e la persona assicurata. La durata massima del versamento rateale è limi- tata al compimento del 60° anno della persona assicurata.

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8 La persona assicurata può chiedere in ogni tempo la modifica o l’interruzione dei versamenti rateali, o effettuare un versamento unico. In tal caso PUBLICA allestisce il nuovo calcolo corrispondente.

Art. 21 Partecipazione al riscatto Il datore di lavoro può decidere una partecipazione alla somma di riscatto.

Art. 22 Conto speciale di risparmio 1 Gli averi depositati sul conto speciale di risparmio sono composti di importi attua- rialmente inutilizzati della persona assicurata, occasionati dal riscatto, dal trasferi- mento o dalla riduzione del guadagno assicurato senza riduzione del grado d’occu- pazione. Gli averi depositati sul conto speciale possono essere utilizzati per attenua- re la riduzione in caso di pensionamento anticipato, per finanziare la pensione tran- sitoria o i contributi d’aumento della persona assicurata. In caso di prestazioni dive- nute esigibili a causa di vecchiaia, decesso, invalidità o cessazione di servizio, l’avere allora disponibile sul conto speciale di risparmio è versato in forma di capi- tale aggiuntivo.

2 In caso di scioglimento del rapporto di lavoro è applicabile l’articolo 52.

3 La commissione della cassa decide in merito al pagamento degli interessi.

Capitolo 5: Prestazioni Sezione 1: Disposizioni comuni

Art. 23 Forma delle prestazioni assicurative Le prestazioni di vecchiaia, d’invalidità e per i superstiti sono versate in forma di pensione. Sono fatte salve le disposizioni sulla liquidazione in capitale secondo gli articoli 35, 42 e 51.

Art. 24 Versamento delle prestazioni di PUBLICA 1 Le prestazioni di PUBLICA sono pagate sul conto bancario o sul conto postale in Svizzera designato dall’avente diritto. PUBLICA può subordinare il pagamento alla presentazione di un certificato di vita. Gli aventi diritto domiciliati all’estero devono consegnare ogni anno spontaneamente un certificato di vita a PUBLICA. Condizio- ne di pagamento è l’invio tempestivo dell’attestato concernente il diritto alle presta- zioni richiesto da PUBLICA.

2 Le prestazioni periodiche di PUBLICA sono versate mensilmente nei primi dieci

giorni del mese. È versata una prestazione completa per il mese nel corso del quale il diritto alla prestazione nasce o si estingue.

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Art. 25 Adeguamento al rincaro 1 PUBLICA adegua le pensioni in corso al rincaro, in funzione delle sue possibilità finanziarie. È fatto salvo l’articolo 36 capoverso 1 LPP. 2 I datori di lavoro possono garantire totalmente o parzialmente l’adeguamento ai loro beneficiari di pensioni. I datori di lavoro giusta l’articolo 3 lettere a-c della leg- ge sulla CPC garantiscono al loro personale l’adeguamento al rincaro nella misura del 50 per cento. PUBLICA riserva a tale scopo una parte dei fondi provenienti dalle eccedenze d’interesse. La differenza è a carico del datore di lavoro per quanto le ri- serve siano insufficienti.

Art. 26 Rapporto con le prestazioni legali Sono versate le prestazioni secondo la LPP se le prestazioni in virtù della presente ordinanza sono inferiori a quelle cui una persona assicurata nel regime obbligatorio della LPP ha diritto secondo siffatta legge.

Art. 27 Prestazioni in seguito a scioglimento del rapporto di lavoro Se PUBLICA rimane competente per un evento di previdenza in seguito a sciogli- mento del rapporto di lavoro, le prestazioni sono rette dalla presente ordinanza. L’articolo 63 è applicabile.

Art. 28 Riduzione delle prestazioni di PUBLICA

1 PUBLICA riduce le sue prestazioni in misura corrispondente qualora l’AVS/AI

riduca, rifiuti o revochi una prestazione in quanto l’avente diritto ha causato il de- cesso o l’invalidità per colpa grave o si oppone a una misura d’integrazione dell’AI. 2 In casi particolarmente motivati, la riduzione delle prestazioni può essere trala- sciata in tutto o in parte; la commissione della cassa decide in merito.

Art. 29 Sovraindennizzo 1 Le prestazioni di PUBLICA sono inoltre ridotte in caso di sovraindennizzo. Vi è sovraindennizzo se le prestazioni di PUBLICA per l’invalidità e per i superstiti sono concomitanti con prestazioni dell’assicurazione militare, con prestazioni secondo la LAINF o con prestazioni di assicurazioni sociali o di istituti di previdenza indigeni o esteri e se superano complessivamente il 100 per cento del salario di cui la persona assicurata è presumibilmente privata. Ai beneficiari di prestazioni d’invalidità è inoltre computato il reddito proveniente dall’esercizio di un’attività lucrativa. La riduzione delle pensioni per i superstiti è calcolata globalmente e ripartita propor- zionalmente sulle pensioni interessate. 2 Le prestazioni provenienti da assicurazioni private per le quali la persona assicu- rata ha pagato da sé i premi, gli assegni per grandi invalidi, i versamenti a tacitazio- ne, i versamenti a titolo di riparazione morale, non sono conteggiate nel coordina- mento.

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3 Le entrate dei vedovi e degli orfani ai sensi del capoverso 1 sono addizionate. Eventuali prestazioni uniche in capitale sono convertite in pensioni attuarialmente equivalenti. 4 Se l’assicurazione contro gli infortuni o l’assicurazione militare rifiuta o riduce le prestazioni poiché l’evento assicurato è imputabile all’avente diritto alle prestazioni, per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate le prestazioni assicurative com- plete. 5 Qualora componenti della prestazione d’uscita siano state prelevate anticipata- mente a scopo di promozione della proprietà d’abitazione, sono determinanti le pre- stazioni che la persona assicurata avrebbe ricevuto se non fosse stato effettuato alcun prelievo anticipato. 6 Se un’istituzione secondo il capoverso 1 versa un capitale, lo stesso è convertito in pensioni secondo le basi attuariali della cassa e considerato nel calcolo di un’even- tuale sovraindennizzo. 7 Se l’assicurazione contro gli infortuni o l’assicurazione militare versa una pensione d’invalidità oltre l’età di pensionamento ordinaria, la pensione di vecchiaia della cassa pagabile a partire da questa data è considerata come una pensione d’invalidità ai fini dell’applicazione del presente articolo.

8 La componente delle prestazioni assicurate eventualmente non pagata è devoluta

alla cassa. 9 Nei casi di rigore PUBLICA può rinunciare in tutto o in parte a ridurre le presta- zioni; la decisione spetta alla commissione della cassa.

Art. 30 Prestazioni in casi di rigore speciali Nei casi di rigore speciali e su richiesta motivata, la Commissione della cassa può concedere il versamento di una prestazione che non è prevista ai sensi della presente ordinanza ma che corrisponde allo scopo previdenziale della Cassa pensioni.

Art. 31 Prestazioni in caso di licenziamento senza colpa Qualora il datore di lavoro decida di sciogliere il rapporto di lavoro di una persona assicurata senza che vi sia colpa da parte di quest’ultima, PUBLICA può versare anticipatamente prestazioni di vecchiaia su richiesta del datore di lavoro, per quanto lo stesso prenda a carico i costi relativi. La commissione della cassa disciplina le modalità negli statuti.

Sezione 2: Prestazioni di vecchiaia

Art. 32 Importo della pensione di vecchiaia acquisita L’importo annuo della pensione di vecchiaia acquisita corrisponde all’1,5 per cento del guadagno assicurato per ciascun anno di assicurazione, ma non può in alcun ca- so superare il 60 per cento del guadagno assicurato. I valori intermedi sono compu- tati proporzionalmente.

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Art. 33 Pensione di vecchiaia; diritto e importo 1 Il diritto alla pensione di vecchiaia decorre al più presto dal 1° giorno del mese successivo al compimento del 60° anno e al più tardi dal 1° giorno del mese succes- sivo al compimento del 65° anno della persona assicurata. Si estingue alla fine del mese durante il quale la persona assicurata decede. 2 La persona assicurata che ha compiuto 60 anni può chiedere una pensione di vec- chiaia parziale. La stessa è calcolata giusta i capoversi 3-5. 3 L’importo della pensione di vecchiaia annua corrisponde all’importo della pensione di vecchiaia acquisita al momento del pensionamento. È fatto salvo il capoverso 4. 4 In caso di pensionamento prima del compimento del 62° anno, la pensione di vec- chiaia calcolata in virtù del capoverso 3 è ridotta dello 0,2 per cento per ogni mese precedente l’età di 62 anni.

5 PUBLICA concede alla persona assicurata, fino al momento del suo pensiona-

mento, la possibilità di riscattare totalmente o parzialmente la riduzione secondo il capoverso 4 mediante versamenti unici. 6 Se la persona assicurata continua a lavorare presso il medesimo datore di lavoro dopo aver compiuto 65 anni, la pensione di vecchiaia può essere differita su richie- sta scritta della persona assicurata. Le rate di pensione differite sono pagate al mo- mento della cessazione tardiva del rapporto di lavoro in un importo compresi gli in- teressi.

Art. 34 Pensione per i figli 1 I beneficiari di una pensione di vecchiaia hanno diritto a una pensione per i figli per ciascun figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto a una pensione per gli orfani (art. 40). 2 L’importo della pensione per i figli corrisponde a un sesto della pensione di vec- chiaia.

Art. 35 Liquidazione in capitale 1 PUBLICA versa al massimo la metà della pensione di vecchiaia in forma di liqui- dazione in capitale, per quanto la persona assicurata presenti una domanda corri- spondente al più tardi entro 3 mesi prima dell’inizio del diritto alla pensione. Le persone assicurate coniugate necessitano del consenso scritto del loro coniuge. Se la persona assicurata non ha rimborsato gli eventuali prelievi anticipati a scopo di promozione della proprietà d’abitazioni o la parte della prestazione d’uscita trasfe- rita in caso di divorzio, la liquidazione in capitale è ridotta nella misura del rimborso mancante.

2 PUBLICA può versare una liquidazione in capitale in luogo di pensioni se

l’importo della pensione di vecchiaia è inferiore al 10 per cento o se l’importo della pensione per i figli è inferiore al 2 per cento dell’importo minimo della pensione di vecchiaia secondo l’articolo 34 LAVS. L’importo è calcolato secondo le basi attua- riali della Cassa pensioni.

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Art. 36 Pensione transitoria 1 Il beneficiario di una pensione di vecchiaia può chiedere una pensione transitoria. La stessa corrisponde alla pensione massima completa dell’AVS o alla metà di tale pensione, ponderata in funzione del grado di occupazione medio. Nella sua richie- sta, la persona assicurata comunica a PUBLICA se intende chiedere una pensione transitoria corrispondente a una pensione dell’AVS intera o alla metà della stessa. 2 La pensione transitoria è ridotta qualora la persona assicurata non raggiungesse 40 anni di assicurazione a 65 anni compiuti. La riduzione ammonta a un quarantesimo per ogni anno di assicurazione mancante. 3 La metà dei costi relativi alla pensione transitoria è addebitata alla persona assicu- rata in forma di una riduzione a vita della pensione di vecchiaia e delle prestazioni connesse conformemente alla tabella nell’Allegato 3, a partire dalla data in cui la persona assicurata raggiunge l’età dell’AVS. 4 Il datore di lavoro può assumere interamente o parzialmente il finanziamento della pensione transitoria mediante versamento unico. 5 La pensione transitoria può essere chiesta una sola volta, anche nel caso in cui per una persona assicurata sono previsti vari piani di assicurazione.

Sezione 3: Prestazioni per i superstiti

Art. 37 Pensione per il coniuge superstite; diritto alla prestazione 1 Al decesso della persona assicurata, il coniuge superstite ha diritto a una pensione se: a. deve sopperire al mantenimento di uno o più figli; b. il matrimonio con il coniuge deceduto è durato almeno due anni; o c. riceve una pensione completa dell’AI oppure acquisisce il diritto a una tale pensione entro due anni dal decesso del coniuge. 2 Il coniuge superstite che non adempie nessuno dei presupposti secondo il capover- so 1 ha diritto a un’indennità unica equivalente a tre pensioni annue. Se il diritto a una pensione nasce dopo che il coniuge superstite ha ricevuto l’indennità, la stessa è dedotta dalla pensione. 3 Il diritto alla pensione per il coniuge superstite decorre dal decesso della persona assicurata o dal giorno successivo alla cessazione del diritto della persona assicurata defunta al salario, alla pensione di vecchiaia o d’invalidità. 4 Al coniuge superstite che passa a nuove nozze è versata una liquidazione in capi- tale pari a tre pensioni annue. Il suo diritto alla pensione si estingue. 5 Il coniuge divorziato è parificato al coniuge vedovo se il matrimonio è durato al- meno dieci anni e se, in virtù della sentenza di divorzio, gli è stata attribuita una pensione o una liquidazione in capitale invece di una pensione vitalizia, purché la persona assicurata deceduta fosse assicurata secondo la LPP.

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Art. 38 Importo della pensione per il coniuge superstite

1 La pensione annua per il coniuge superstite ammonta:

a. in caso di decesso di una persona assicurata attivamente: a due terzi della pensione di vecchiaia annua che il coniuge deceduto avreb- be ricevuto il primo giorno del mese successivo al compimento del 65° an- no, per quanto il suo rapporto di lavoro e il suo ultimo salario assicurato fos- sero rimasti invariati fino a quel momento; b. in caso di decesso di una persona assicurata che riscuote una pensione di vecchiaia o d’invalidità: a due terzi della pensione annua d’invalidità o di vecchiaia riscossa da ulti- mo. 2 La pensione per il coniuge superstite secondo l’articolo 37 capoverso 5 è calcolata conformemente alle regole della LPP. La prestazione della Cassa pensioni è tuttavia ridotta nella misura in cui, sommata alle prestazioni di altre assicurazioni, e partico- larmente a quelle dell’AVS e dell’AI, supera l’importo delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio.

Art. 39 Pensione per il convivente superstite 1 La convivenza, anche fra persone dello stesso sesso, dà diritto a una pensione per il convivente superstite in caso di decesso della persona assicurata, se: a. è provato che il convivente superstite ha vissuto ininterrottamente durante almeno gli ultimi cinque anni nella stessa economia domestica con la perso- na assicurata, fino al decesso della stessa; b. il convivente superstite ha ricevuto un sostegno determinante dalla persona assicurata durante almeno gli ultimi cinque anni fino al decesso della stessa; c. non è dato alcun diritto a una pensione per il coniuge superstite ai sensi dell’articolo 37 capoverso 1 o a una pensione per il coniuge divorziato se- condo l’articolo 37 capoverso 5; e d. se nessuno dei due conviventi era coniugato al momento dell’evento. 2 Vi è sostegno determinante secondo il capoverso 1 lettera b qualora la persona as- sicurata deceduta abbia sostenuto almeno la metà dei costi dell’economia domestica comune.

3 La convivenza dev’essere annunciata per scritto a PUBLICA in forma di un con-

tratto di mutuo sostegno. Lo stesso dev’essere trasmesso a PUBLICA firmato da ambedue i conviventi. 4 Il diritto a una pensione per il convivente superstite dev’essere fatto valere al più tardi fino a tre mesi dopo il decesso della persona assicurata.

5 La durata di una convivenza è computata sulla durata successiva del matrimonio

conformemente alle premesse per il diritto a una pensione per il coniuge superstite secondo l’articolo 37 capoverso 1 lettera b, qualora fosse stato concluso un corri- spondente contratto di mutuo sostegno.

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6 La durata e l’importo della pensione per il convivente superstite sono retti dalle disposizioni concernenti la pensione per il coniuge superstite.

Art. 40 Pensione per gli orfani; durata del diritto 1 I figli di una persona assicurata defunta hanno diritto a una pensione per gli orfani.

2 Hanno diritto a una pensione per gli orfani anche i figliastri o gli affiliati per il cui mantenimento la persona assicurata ha sopperito in parte prevalente. 3 Il diritto a una pensione per gli orfani decorre dal giorno successivo alla cessazione del diritto della persona assicurata defunta al salario, alla pensione di vecchiaia o d’invalidità. 4 Il diritto a una pensione per gli orfani è dato fino a quando il figlio compie 18 an- ni. Se è provato che il figlio è ancora in fase di formazione o è invalido per due terzi, fino a quando egli compie 25 anni.

Art. 41 Importo della pensione per gli orfani

1 La pensione per gli orfani ammonta:

a. in caso di decesso di una persona assicurata attivamente: a un sesto della pensione di vecchiaia annua cui la persona assicurata avreb- be avuto diritto il primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno, per quanto il suo rapporto di lavoro e il suo ultimo salario assicurato fossero rimasti invariati fino a quel momento; b. in caso di decesso di una persona assicurata che beneficia di una pensione di vecchiaia o d’invalidità: a un sesto della sua pensione di vecchiaia o d’invalidità in corso. 2 Gli orfani di padre e di madre nonché gli orfani il cui genitore superstite non ha alcun diritto a una pensione per coniuge o per persona convivente, ricevono la pen- sione per gli orfani doppia.

Art. 42 Liquidazione in capitale PUBLICA può versare una liquidazione in capitale in luogo di pensioni qualora la pensione per il coniuge superstite ammonti a meno del 6 per cento o la pensione per gli orfani a meno del 2 per cento dell’importo minimo della pensione di vecchiaia secondo l’articolo 34 LAVS. L’importo è calcolato secondo le basi attuariali della Cassa pensioni.

Art. 43 Capitale garantito in caso di decesso; diritto 1 Qualora, al decesso di una persona assicurata attivamente, non decorra alcun di- ritto a prestazioni per i superstiti, PUBLICA versa agli aventi diritto un capitale ga- rantito in caso di decesso. 2 Gli aventi diritto ai sensi del capoverso 1 sono, indipendentemente dal diritto ere- ditario, secondo l’ordine seguente:

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a. le persone che hanno ricevuto un sostegno determinante dalla persona assi- curata al momento del decesso della stessa; in mancanza di queste b. i figli della persona assicurata defunta; in mancanza di questi c. i genitori. 3 All’interno di un gruppo di beneficiari, il capitale garantito in caso di decesso è ripartito in parti uguali. L’ordine dei beneficiari nonché la ripartizione prevista all’interno dei singoli gruppi possono essere modificati in ogni momento dalla per- sona assicurata mediante corrispondente comunicazione scritta a PUBLICA. 4 Qualora non vi siano aventi diritto, il capitale garantito in caso di decesso è devo- luto a PUBLICA.

Art. 44 Importo del capitale garantito in caso di decesso Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale nella misura della prestazione d’uscita al momento del decesso della persona assicu- rata, ma al massimo nella misura di quattro terzi della pensione di vecchiaia annua calcolata all’età di 65 anni.

Sezione 4: Prestazioni d’invalidità

Art. 45 Pensione d’invalidità: Diritto e durata 1 Una persona assicurata avente diritto a una pensione ai sensi dell’AI ha diritto a una pensione d’invalidità di PUBLICA qualora fosse stata assicurata presso PUBLICA al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro, la cui causa ha portato all’invalidità. 2 Le decisioni dell’AI concernente l’inizio dell’invalidità e il grado d’invalidità sono vincolanti per PUBLICA.

3 Il diritto a una pensione d’invalidità di PUBLICA si estingue nel medesimo mo-

mento in cui si estingue il diritto a una pensione dell’AI, tuttavia al più tardi il primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno della persona assicurata. A partire da tale data vi è il diritto a una pensione di vecchiaia giusta l’articolo 33. 4 PUBLICA non paga alcuna prestazione d’invalidità finché non è stata presentata la decisione dell’AI.

Art. 46 Reintegrazione Se si estinguono il diritto a una pensione dell’AI e, in conseguenza, il diritto a una pensione d’invalidità di PUBLICA, è calcolata una prestazione d’uscita sulla base dell’età della persona assicurata al momento della cessazione della pensione d’inva- lidità e sulla base del guadagno assicurato al momento dell’inizio della pensione d’invalidità. Il guadagno assicurato è adattato a tale scopo agli adeguamenti al rinca- ro della pensione d’invalidità intervenuti nel frattempo. La presente disposizione si

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applica per analogia in caso di invalidità parziale. È fatta salva l’invalidità profes- sionale secondo l’articolo 48.

Art. 47 Importo della pensione d’invalidità

1 La pensione d’invalidità annua intera di PUBLICA corrisponde all’importo annuo

della pensione di vecchiaia che la persona assicurata avrebbe ricevuto il primo gior- no del mese successivo al compimento del 65° anno, per quanto il suo rapporto di lavoro e il suo ultimo salario assicurato fossero rimasti invariati fino a quel mo- mento.

2 La persona assicurata ha diritto:

a. a una pensione intera per un grado d’invalidità del 662/3 per cento almeno; b. alla metà della pensione intera per un grado d’invalidità del 50 per cento al- meno; c. a un quarto della pensione intera per un grado d’invalidità del 40 per cento almeno. 3 La persona assicurata ha diritto alla metà della pensione per un grado d’invalidità del 40 per cento almeno, per quanto l’AI constati un caso di rigore.

Art. 48 Invalidità professionale; pensione di sostituzione AI 1 Il datore di lavoro provvede a dichiarare se il suo personale deve essere assicurato contro l’invalidità professionale ulteriormente all’invalidità ai sensi dell’articolo 45. Siffatta dichiarazione è oggetto di un accordo contrattuale. Il datore di lavoro secon- do l’articolo 3 lettera a della legge sulla CPC assicura il suo personale contro l’inva- lidità professionale. Il SM constata su domanda del datore di lavoro se vi è invalidità professionale. Il datore di lavoro deve fornire i documenti corrispondenti. 2 Vi è invalidità professionale qualora, per motivi di salute, una persona assicurata non sia più idonea all’esercizio delle sue funzioni o di altre funzioni che si possono ragionevolmente pretendere da lei. 3 Vi è invalidità professionale parziale qualora, per motivi di salute, la persona assi- curata debba ridurre il suo grado di occupazione nell’esercizio delle sue funzioni o di altre, o qualora, per motivi di salute, la persona assicurata non possa più fornire la sua prestazione e per tale motivo le sia ridotto il salario. 4 Qualora il SM constati l’esistenza di un’invalidità professionale, le persone assicurate che hanno compiuto 50 anni e che non hanno diritto a una pensione dell’AI o che han- no diritto soltanto a una pensione parziale dell’AI, ricevono una pensione d’invalidità professionale da PUBLICA. In casi speciali PUBLICA può, su domanda del datore di lavoro, attribuire prestazioni anche a persone assicurate più giovani. Nel caso in cui la Confederazione sia datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3 lettera a della legge sulla CPC è necessario il consenso del Dipartimento federale delle finanze. 5 Qualora PUBLICA versi una pensione d’invalidità ai sensi del presente articolo, ai beneficiari è versata una pensione di sostituzione dell’AI fino all’insorgenza del di- ritto a una pensione intera dell’AI o a una pensione di vecchiaia dell’AVS. La stessa

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non deve essere rimborsata dalle persone assicurate. L’articolo 36 non si applica alla pensione di sostituzione dell’AI. 6 Il diritto a una pensione d’invalidità professionale e a una pensione di sostituzione dell’AI si estingue non appena la persona assicurata ha diritto a una pensione intera dell’AI o a una pensione di vecchiaia dell’AVS oppure non appena l’invalidità pro- fessionale ha cessato di esistere in base agli accertamenti del SM. Le pensioni di so- stituzione dell’AI pagate in eccedenza devono essere restituite a PUBLICA qualora l’AI versi le sue pensioni retroattivamente. 7 I costi delle prestazioni in caso d’invalidità professionale devono essere accreditati dal datore di lavoro a PUBLICA mediante versamento del corrispondente capitale di copertura.

Art. 49 Importo della pensione d’invalidità professionale e della pensione di sostituzione dell’AI 1 La pensione d’invalidità professionale annua intera corrisponde alla pensione an- nua intera di PUBLICA ai sensi dell’articolo 47. 2 La pensione di sostituzione annua dell’AI corrisponde alla pensione massima inte- ra dell’AVS. 3 In caso d’invalidità professionale parziale con grado di occupazione ridotto, la per- sona assicurata ha diritto a una pensione parziale nonché a una pensione parziale di sostituzione dell’AI. La pensione parziale nonché la pensione parziale di sostituzio- ne dell’AI corrispondono a una quota della pensione d’invalidità professionale an- nua intera e della pensione di sostituzione dell’AI conformemente ai capoversi 1 e 2, nei limiti del grado d’invalidità professionale constatato dal SM. 4 In caso d’invalidità professionale parziale con riduzione di salario, la persona assi- curata ha diritto a una pensione parziale nonché a una pensione parziale di sostitu- zione dell’AI. La pensione parziale nonché la pensione parziale di sostituzione dell’AI sono calcolate conformemente al capoverso 3. Il grado d’invalidità profes- sionale corrisponde alla perdita di guadagno percentuale. 5 In caso d’invalidità professionale parziale con grado di occupazione e salario ri- dotti, la pensione parziale nonché la pensione parziale di sostituzione dell’AI si cal- colano conformemente al capoverso 3. Per il calcolo dell’invalidità professionale è determinante il guadagno assicurato precedente.

6 L’importo della pensione d’invalidità professionale sommato all’importo di una

pensione d’invalidità parziale di PUBLICA ai sensi dell’articolo 47 non può supera- re l’importo di una pensione intera ai sensi del capoverso 1. L’importo della pensio- ne di sostituzione dell’AI sommato all’importo di una pensione parziale dell’AI non può superare l’importo della pensione di vecchiaia massima intera dell’AVS.

Art. 50 Pensione per i figli 1 I beneficiari di una pensione d’invalidità o di una pensione d’invalidità professio- nale ai sensi degli articoli 45 e 48 hanno diritto a una pensione per i figli per ogni figlio che, qualora essi fossero decedute, avrebbe diritto a una pensione per gli orfa-

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ni (art. 40). In caso d’invalidità professionale le pensioni per i figli sono finanziate dal datore di lavoro mediante versamento del corrispondente capitale di copertura. 2 L’importo delle pensioni per i figli corrisponde per ogni figlio a un sesto della pensione d’invalidità e della pensione d’invalidità professionale, esclusa la pensione di sostituzione dell’AI. 3 Il diritto a una pensione per i figli sorge contemporaneamente al diritto a una pen- sione d’invalidità o a una pensione d’invalidità professionale. Si estingue con la ces- sazione della pensione d’invalidità o della pensione d’invalidità professionale, o qualora le condizioni secondo l’articolo 40 capoverso 4 non siano più adempiute.

Art. 51 Liquidazione in capitale PUBLICA può versare una liquidazione in capitale in luogo di pensioni se l’importo della pensione d’invalidità o della pensione d’invalidità professionale è inferiore al 10 per cento o se l’importo della pensione per i figli è inferiore al 2 per cento del- l’importo minimo della pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 34 LAVS. L’im- porto è calcolato secondo le basi attuariali della Cassa pensioni.

Capitolo 6: Prestazione d’uscita

Art. 52 Diritto alla prestazione 1 Se il rapporto di lavoro è parzialmente o totalmente sciolto, la persona assicurata ha diritto a una prestazione d’uscita qualora non abbia diritto a prestazioni assicura- tive e non continui l’assicurazione. 2 PUBLICA versa la prestazione d’uscita all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro o soddisfa la pretesa mediante versamento su una polizza di libero passag- gio, su un conto di libero passaggio oppure all’istituto collettore. 3 La persona assicurata può esigere che la prestazione d’uscita sia pagata in contanti se:

a. lascia definitivamente la Svizzera; b. comincia un’attività lucrativa indipendente e non soggiace più alla previden- za professionale obbligatoria; o c. la prestazione d’uscita è inferiore al suo contributo annuo. 4 Il pagamento in contanti a persone assicurate coniugate è ammesso soltanto se il coniuge ne dà il consenso scritto.

Art. 53 Importo della prestazione d’uscita 1 Il valore attuale della prestazione acquisita è calcolato moltiplicando l’importo della pensione di vecchiaia acquisita al termine del rapporto di lavoro con il fattore del valore attuale secondo l’Allegato A, corrispondente all’età della persona assicu- rata. La prestazione d’uscita corrisponde al valore attuale della prestazione acquisita, aumentata se del caso di un eventuale saldo del conto speciale di risparmio.

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2 La persona assicurata ha in ogni caso almeno diritto alle prestazioni d’entrata for- nite compresi gli interessi in ragione dell’interesse tecnico della cassa nonché ai contributi da essa versati durante la durata di contribuzione, compreso un supple- mento del 4 per cento per ogni anno d’età a partire dall’età di 20 anni, ma al massi- mo del 100 per cento. I contributi di rischio che la persona assicurata ha versato prima di compiere 22 anni non sono considerati. 3 Se la persona assicurata non ha ancora pagato una parte della somma di riscatto, il valore attuale del saldo è dedotto dalla prestazione d’uscita secondo il capoverso 1. 4 Se il datore di lavoro ha partecipato alla somma di riscatto secondo l’articolo 21, l’importo corrispondente è dedotto dalla prestazione d’uscita secondo il capoverso

1. La deduzione diminuisce nella misura di un decimo dell’importo sostenuto dal

datore di lavoro per ogni anno di contribuzione completo. La deduzione è calcolata mensilmente.

Capitolo 7: Promozione della proprietà d’abitazioni

Art. 54 Prelievo anticipato e costituzione in pegno 1 Per finanziare la proprietà d’abitazioni per uso proprio ai sensi degli articoli da 1 a 4 OPPA, le persone assicurate possono chiedere il prelievo anticipato delle presta- zioni di PUBLICA prima della loro esigibilità, o costituire in pegno il diritto a pre- stazioni. 2 Per il prelievo anticipato e per la costituzione in pegno a scopo di finanziamento della proprietà d’abitazioni, PUBLICA può riscuotere tasse amministrative. Le stes- se sono disciplinate negli statuti e comunicate previamente su richiesta alle persone assicurate.

Art. 55 Prelievo anticipato 1 Le richieste di prelievi anticipati per finanziare la proprietà di un’abitazione per uso proprio sono trattate in base alla successione in cui sono state ricevute.

2 L’importo minimo del prelievo anticipato ammonta a 20 000 franchi. Esso non

riguarda l’acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione o di par- tecipazioni analoghe. 3 Un prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni, l’ultima volta tre anni prima della data più prossima possibile d’insorgenza del diritto a prestazioni di vec- chiaia (art. 33 cpv. 1). 4 Fino a 50 anni le persone assicurate possono prelevare un importo pari al massimo alla loro prestazione d’uscita. Le persone assicurate di oltre 50 anni possono prele- vare al massimo la prestazione d’uscita cui avrebbero avuto diritto all’età di 50 anni oppure la metà della prestazione d’uscita cui hanno diritto al momento del prelievo. 5 Se fa uso di un prelievo anticipato o di una costituzione in pegno, la persona assi- curata deve presentare i documenti contrattuali concernenti l’acquisto, la costruzione di una proprietà d’abitazione o l’ammortamento di mutui ipotecari, il regolamento,

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rispettivamente il contratto di locazione o il contratto di mutuo in caso di acquisto di quote di partecipazione con la società per la costruzione di abitazioni e i documenti corrispondenti in caso di partecipazioni analoghe. Nel caso di persone assicurate coniugate è inoltre necessario il consenso scritto del coniuge. 6 Per il resto si applicano le corrispondenti disposizioni legali concernenti la promo- zione di proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.

Art. 56 Calcolo del diritto alle prestazioni rimanenti 1 In caso di prelievo anticipato, gli anni di assicurazione sono ridotti in funzione della relazione fra l’importo prelevato anticipatamente e il valore attuale delle pre- stazioni acquisite al momento del versamento.

2 La somma dei pagamenti effettuati dalla persona assicurata fino al momento del

prelievo anticipato (contributi personali senza interessi e importi già pagati per il riscatto di anni di assicurazione compresi gli interessi) è ridotta in funzione della relazione fra la prestazione versata e il valore attuale delle prestazioni acquisite pri- ma del versamento. 3 Per evitare che la copertura sia ridotta in seguito alla diminuzione delle prestazioni in caso di decesso o di invalidità, PUBLICA informa la persona assicurata sulle pos- sibilità di un’assicurazione rischio.

Art. 57 Rimborso e riscatto di anni di assicurazione 1 Qualora la persona assicurata rimborsi il prelievo anticipato, gli anni di assicura- zione così riscattati sono calcolati secondo le regole secondo l’articolo 20 capover- so 2. Per il calcolo sono determinanti l’età e il guadagno assicurato al momento del rimborso. L’importo minimo del rimborso è di 20 000 franchi. Il rimborso in forma rateale ai sensi dell’articolo 20 capoverso 7 è escluso. 2 I riscatti di anni di assicurazione sono possibili soltanto fino a concorrenza di qua- rant’anni di assicurazione al massimo, tenuto conto dei prelievi anticipati.

Art. 58 Costituzione in pegno L’importo massimo da costituire in pegno corrisponde all’importo massimo che può essere oggetto di un prelievo anticipato. Se la prestazione d’uscita è costituita in pe- gno e il pegno deve essere realizzato, le conseguenze sono le stesse come in caso di prelievo anticipato.

Capitolo 8: Divorzio

Art. 59 Trasferimento di una quota della prestazione d’uscita in caso di divorzio In caso di divorzio, il trasferimento su ordine del giudice di una quota della presta- zione d’uscita all’istituto di previdenza del coniuge divorziato comporta una ridu-

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zione delle prestazioni assicurate. Si applicano le disposizioni corrispondenti del CC, della LPP e della LLP.

Art. 60 Calcolo del diritto alle prestazioni rimanenti, riacquisto 1 Il diritto alle prestazioni è calcolato nuovamente in deduzione della prestazione d’uscita trasferita al coniuge divorziato della persona assicurata. Gli anni di assicu- razione sono dedotti in modo che il valore attuale delle prestazioni sia ridotto della prestazione d’uscita. 2 La somma dei pagamenti effettuati dalla persona assicurata fino al divorzio (con- tributi personali senza interesse e importi già pagati per il riscatto di anni di assicu- razione compresi gli interessi) è ridotta in funzione della relazione fra la prestazione versata e il valore attuale delle prestazioni acquisite prima del versamento. 3 La persona assicurata può riacquistare totalmente o parzialmente le prestazioni ri- dotte giusta i capoversi 1 e 2 mediante versamento unico o rateale. L’articolo 20 ca- poverso 7 è applicabile per analogia. Il riacquisto è calcolato conformemente all’ar- ticolo 20 capoverso 6. 4 Gli importi trasferiti a favore della persona assicurata in seguito a divorzio sono utilizzati giusta l’articolo 20.

Capitolo 9: Disposizioni comuni; rimedi giuridici

Art. 61 Obbligo della persona assicurata di informare e di annunciare 1 Le persone impiegate da assicurare nonché le persone assicurate sono tenute a for- nire a PUBLICA informazioni conformi alla verità su tutti i fatti concernenti le loro relazioni con PUBLICA e a consegnare tutti i documenti necessari. I beneficiari di prestazioni d’invalidità di PUBLICA devono annunciare a PUBLICA tutti i redditi derivanti da altre pensioni o da attività lucrative nonché la modifica del grado d’invalidità.

2 Le persone assicurate che fanno valere pretese presso PUBLICA sono tenute:

a. a fornire le informazioni necessarie al SM; b. nel caso in cui queste informazioni non fossero sufficienti, ad autorizzare i loro medici e i loro assicuratori a fornire al SM le informazioni completive necessarie per determinare l’obbligo di prestazione di PUBLICA; e c. a sottoporsi a un esame medico se PUBLICA lo ritenesse necessario.

3 Le spese cagionate a PUBLICA dall’inosservanza intenzionale o per grave negli-

genza di questi obblighi, devono essere rimborsate dal colpevole a PUBLICA. 4 Alle informazioni fornite al SM sono applicabili le prescrizioni in materia di prote- zione dei dati nell’Amministrazione federale e le disposizioni concernenti il SM della legislazione sul personale della Confederazione.

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5 Le pretese verso altre assicurazioni o persone civilmente responsabili devono esse- re annunciate spontaneamente a PUBLICA. In caso di rifiuto, PUBLICA può ridurre o sospendere il pagamento di prestazioni.

Art. 62 Divieto di cessione e di costituzione in pegno Il diritto a prestazioni di PUBLICA non può essere costituito in pegno né ceduto prima della sua scadenza. Sono eccettuati il prelievo e la costituzione in pegno a scopo di promozione della proprietà d’abitazioni (art. 54 segg.).

Art. 63 Compensazione e computo Se PUBLICA ha fornito una prestazione d’uscita, la stessa deve essere rimborsata o compensata nella misura in cui PUBLICA debba versare successivamente prestazio- ni per gli invalidi o per i superstiti.

Art. 64 Rettifica di prestazioni della Cassa pensioni, restituzione, prescrizione 1 Se in un secondo tempo risulta che una prestazione è stata calcolata erroneamente, PUBLICA rettifica l’importo in previsione di pagamenti futuri. Le prestazioni do- vute a PUBLICA sono pagate posticipatamente con gli interessi.

2 Chiunque incassa una prestazione di PUBLICA cui non ha diritto deve rimborsar-

la. La prestazione è rimborsata di regola con gli interessi. Nei casi di rigore o per motivi di economia amministrativa è possibile rinunciare totalmente o parzialmente alla restituzione di prestazioni di PUBLICA; gli statuti disciplinano i dettagli. 3 L’interesse su prestazioni d’uscita pagate tardivamente è retto dall’articolo 7 OLP; per le altre prestazioni della cassa esso corrisponde al tasso d’interesse tecnico. 4 I crediti che riguardano contributi e prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, i crediti che riguardano contributi e prestazioni unici in dieci anni.

Art. 65 Rimedi giuridici 1 Per le azioni promosse in seguito a vertenze fra PUBLICA e i datori di lavoro, le persone assicurate o i beneficiari di pensioni sono competenti le autorità designate dai Cantoni giusta l’articolo 73 LPP. 2 Il foro è la sede o il domicilio svizzero del convenuto oppure il luogo d’insedia- mento dell’impresa nella quale è stato impiegata la persona assicurata. 3 Contro le decisioni di ultima istanza delle autorità cantonali è ammissibile il ricor- so di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.

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Capitolo 10: Disposizioni finali Sezione 1: Disposizioni transitorie

Art. 66 Applicazione temporale del piano di base 1 Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle persone assicurate trasfe- rite dall’attuale Cassa pensioni a PUBLICA, a partire dalla data del trasferimento. 2 Se l’incapacità di lavoro accertata prima del trasferimento a PUBLICA sfocia in un’invalidità successivamente a detto trasferimento, si applicano le disposizioni della presente ordinanza nel caso in cui il diritto a prestazioni d’invalidità sorge do- po l’entrata in vigore delle presente ordinanza.

Art. 67 Trasferimento CPC – PUBLICA 1 In caso di trasferimento dalla CPC a PUBLICA, alle persone assicurate è accredi- tato il valore attuale delle prestazioni acquisite. 2 La quota del valore attuale corrispondente al guadagno assicurato fino a concor- renza dell’importo limite superiore secondo l’articolo 8 LPP moltiplicato per due volte è accreditato nel piano di base in funzione degli anni di assicurazione accu- mulati. La quota corrispondente alle quote di salario eccedenti è accreditata nell’am- bito del piano complementare. Tale quota è accreditata al conto speciale di risparmio qualora il datore di lavoro della persona assicurata non preveda un piano comple- mentare. Sono fatte salve le disposizioni dell’articolo 71.

Art. 68 Congedo non pagato al momento del trasferimento Le persone assicurate in congedo non pagato al momento del trasferimento sotto- stanno alle nuove disposizioni a partire dalla data del trasferimento.

Art. 69 Anni di assicurazione secondo il diritto previdente 1 Gli anni di assicurazione acquisiti dalla persona assicurata secondo il diritto previ- gente sono assunti da PUBLICA al momento del trasferimento. Per le persone assi- curate che, al momento del trasferimento, non comprovano un grado di occupazione a tempo pieno, il grado di occupazione attuale al momento del trasferimento vale come grado di occupazione medio per gli anni di assicurazione secondo il diritto previgente.

2 È fatto salvo l’articolo 72 capoverso 2.

Art. 70 Persona assoggettata all’assicurazione facoltativa secondo il diritto previgente 1 Le persone assoggettate all’assicurazione facoltativa secondo il diritto previgente sono trasferite a PUBLICA alla data stabilita dal Consiglio federale per quanto non abbiano disdetto la loro assicurazione sei mesi prima di tale data.

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2 Le disposizioni secondo l’articolo 66 in correlazione con l’articolo 10 si applicano per analogia alle persone assoggettate all’assicurazione facoltativa trasferite a PUBLICA.

Art. 71 Guadagno assicurato precedente 1 Nel caso di persone assicurate che possono mantenere il loro guadagno assicurato ai sensi dell’articolo 22 capoverso 1 della legge sulla CPC, l’intero guadagno assicu- rato è assicurato nella stessa estensione nel piano di base. 2 Una persona assicurata che ha mantenuto il suo guadagno assicurato anteriore più elevato giusta l’articolo 25 capoversi 2 e 3 dell’ordinanza del 24 agosto 199414 con- cernente la Cassa pensioni della Confederazione, è considerata nel piano di base di PUBLICA soltanto in funzione del guadagno assicurato attuale. La persona assicu- rata è assunta nel piano complementare nella misura della parte del guadagno assicu- rato non considerata nel piano di base.

Art. 72 Riscatto di anni di assicurazione secondo il diritto previgente 1 I contratti concernenti i pagamenti rateali correnti secondo il diritto previgente per il riscatto di anni di assicurazione sono convertiti al momento del trasferimento a PUBLICA in convenzioni attuarialmente equivalenti; gli ammortamenti pagati in precedenza sono considerati secondo il valore attuale da trasferire giusta l’artico- lo 67. 2 Gli anni di assicurazione precedenti l’età di 22 anni giusta l’articolo 27 capoverso 2 dell’ordinanza del 24 agosto 199415 concernente la Cassa pensioni della Confede- razione sono compensati con il valore attuale accreditato secondo l’articolo 67 ca- poverso 1. Per il calcolo della prestazione d’uscita minima giusta l’articolo 53 capo- verso 2 sono considerati i contributi pagati dalla persona assicurata a partire dai 20 anni d’età e prima dei 22.

3 Le offerte di riscatto pendenti al momento del trasferimento a PUBLICA sono

trattate ai sensi la presente ordinanza. Il termine per l’accettazione dell’offerta è di sei mesi al massimo.

Art. 73 Pensioni secondo il diritto previgente 1 Le pensioni maturate in virtù del diritto previgente non subiscono alcuna modifica mediante l’entrata in vigore della presente ordinanza. Gli adeguamenti al rincaro sono retti dalle disposizioni della presente ordinanza. 2 Le revisioni di pensioni d’invalidità in seguito a determinazione del nuovo grado d’invalidità sono effettuate sulla base delle disposizioni della presente ordinanza.

14 RS 172.222.1 15 RS 172.222.1

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Assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione RU 2001

Art. 74 Regimi transitori secondo il diritto previgente I diritti dei congiunti delle donne della generazione d’entrata secondo l’articolo 71 capoverso 1 dell’ordinanza del 24 agosto 199416 concernente la Cassa pensioni della Confederazione sono garantiti. In luogo del supplemento fisso subentra la pensione transitoria, non rimborsabile, calcolata ai sensi della presente ordinanza.

Sezione 2: Entrata in vigore

Art. 75 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

25 aprile 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

16 RS 172.222.1

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Assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione RU 2001

Allegato 1 (art. 20 cpv. 2)

Tariffa per il calcolo dei costi per il riscatto di anni di assicurazione, rispettivamente del valore attuale della pensione di vecchiaia e delle prestazioni connesse17

Età Fattore Età Fattore

22 6.148 44 7.773 23 6.222 45 7.847 24 6.296 46 8.128 25 6.369 47 8.419 26 6.443 48 8.720 27 6.517 49 9.030 28 6.591 50 9.351 29 6.665 51 9.682 30 6.739 52 10.022 31 6.813 53 10.373 32 6.887 54 10.733 33 6.961 55 11.103 34 7.034 56 11.487 35 7.108 57 11.883 36 7.182 58 12.295 37 7.256 59 12.728 38 7.330 60 13.185 39 7.404 61 13.674 40 7.478 62 14.206 41 7.552 63 14.310 42 7.625 64 14.425 43 7.699 65 14.558

17 Le cifre delle tabelle sono state calcolate secondo i principi della CFA 2000

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Assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione RU 2001

Allegato 2 (art. 20 cpv. 7)

Ammortamento fino all’età di 60 anni18

Anni Mesi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

22 0.4345 0.4350 0.4354 0.4359 0.4363 0.4368 0.4372 0.4377 0.4381 0.4385 0.4390 0.4394 23 0.4399 0.4404 0.4408 0.4413 0.4418 0.4423 0.4427 0.4432 0.4437 0.4442 0.4446 0.4451 24 0.4456 0.4461 0.4466 0.4471 0.4476 0.4481 0.4486 0.4491 0.4496 0.4502 0.4507 0.4512 25 0.4517 0.4522 0.4528 0.4533 0.4539 0.4544 0.4549 0.4555 0.4560 0.4566 0.4571 0.4577 26 0.4582 0.4588 0.4594 0.4600 0.4605 0.4611 0.4617 0.4623 0.4629 0.4635 0.4641 0.4646 27 0.4652 0.4659 0.4665 0.4671 0.4677 0.4683 0.4690 0.4696 0.4702 0.4709 0.4715 0.4721 28 0.4728 0.4734 0.4741 0.4748 0.4754 0.4761 0.4768 0.4774 0.4781 0.4788 0.4795 0.4802 29 0.4808 0.4815 0.4823 0.4830 0.4837 0.4844 0.4851 0.4858 0.4866 0.4873 0.4880 0.4887 30 0.4895 0.4902 0.4910 0.4918 0.4926 0.4933 0.4941 0.4949 0.4957 0.4965 0.4973 0.4981 31 0.4989 0.4997 0.5005 0.5013 0.5021 0.5030 0.5038 0.5047 0.5055 0.5063 0.5072 0.5080 32 0.5089 0.5098 0.5107 0.5115 0.5124 0.5133 0.5142 0.5152 0.5161 0.5170 0.5179 0.5188 33 0.5197 0.5207 0.5216 0.5226 0.5236 0.5246 0.5255 0.5265 0.5275 0.5285 0.5295 0.5305 34 0.5315 0.5325 0.5335 0.5346 0.5356 0.5367 0.5377 0.5388 0.5399 0.5409 0.5420 0.5431 35 0.5442 0.5453 0.5464 0.5476 0.5487 0.5498 0.5510 0.5521 0.5533 0.5545 0.5556 0.5568 36 0.5580 0.5592 0.5604 0.5617 0.5629 0.5642 0.5654 0.5667 0.5679 0.5692 0.5705 0.5718 37 0.5731 0.5744 0.5757 0.5771 0.5784 0.5798 0.5812 0.5826 0.5839 0.5853 0.5867 0.5881 38 0.5896 0.5910 0.5925 0.5940 0.5955 0.5970 0.5985 0.6000 0.6016 0.6031 0.6046 0.6062 39 0.6077 0.6094 0.6110 0.6126 0.6143 0.6159 0.6176 0.6193 0.6209 0.6226 0.6243 0.6260 40 0.6277 0.6295 0.6313 0.6332 0.6350 0.6368 0.6387 0.6405 0.6424 0.6443 0.6462 0.6481

18 Le cifre delle tabelle sono state calcolate secondo i principi della CFA 2000

2354

Assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione RU 2001

Anni Mesi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

41 0.6500 0.6520 0.6540 0.6560 0.6580 0.6601 0.6621 0.6642 0.6663 0.6684 0.6705 0.6726 42 0.6748 0.6770 0.6793 0.6815 0.6838 0.6861 0.6884 0.6908 0.6931 0.6955 0.6978 0.7002 43 0.7026 0.7052 0.7077 0.7103 0.7128 0.7154 0.7181 0.7207 0.7233 0.7260 0.7287 0.7314 44 0.7341 0.7370 0.7399 0.7428 0.7457 0.7486 0.7516 0.7546 0.7576 0.7606 0.7637 0.7668 45 0.7699 0.7732 0.7764 0.7798 0.7831 0.7865 0.7899 0.7933 0.7968 0.8003 0.8038 0.8074 46 0.8110 0.8147 0.8185 0.8223 0.8262 0.8301 0.8340 0.8380 0.8420 0.8460 0.8501 0.8542 47 0.8584 0.8628 0.8672 0.8716 0.8761 0.8807 0.8853 0.8899 0.8946 0.8993 0.9041 0.9090 48 0.9138 0.9190 0.9242 0.9294 0.9347 0.9401 0.9455 0.9510 0.9566 0.9622 0.9679 0.9736 49 0.9795 0.9856 0.9918 0.9980 1.0044 1.0108 1.0173 1.0239 1.0306 1.0374 1.0442 1.0512 50 1.0582 1.0656 1.0731 1.0807 1.0884 1.0962 1.1041 1.1122 1.1203 1.1286 1.1370 1.1455 51 1.1542 1.1633 1.1726 1.1820 1.1916 1.2013 1.2112 1.2213 1.2315 1.2419 1.2525 1.2633 52 1.2742 1.2857 1.2975 1.3094 1.3216 1.3340 1.3466 1.3595 1.3726 1.3859 1.3996 1.4135 53 1.4277 1.4427 1.4580 1.4737 1.4897 1.5060 1.5228 1.5399 1.5573 1.5752 1.5935 1.6123 54 1.6314 1.6518 1.6727 1.6942 1.7162 1.7388 1.7620 1.7858 1.8103 1.8354 1.8613 1.8879 55 1.9153 1.9446 1.9748 2.0060 2.0382 2.0714 2.1057 2.1412 2.1779 2.2159 2.2552 2.2959 56 2.3382 2.3840 2.4317 2.4813 2.5329 2.5868 2.6430 2.7017 2.7630 2.8273 2.8945 2.9651 57 3.0391 3.1210 3.2074 3.2987 3.3954 3.4978 3.6067 3.7226 3.8462 3.9782 4.1196 4.2715 58 4.4350 4.6215 4.8244 5.0459 5.2888 5.5562 5.8521 6.1812 6.5496 6.9648 7.4360 7.9758 59 8.5999 9.3817 10.3199 11.4666 12.8999 14.7427 17.1999 20.6398 25.7998 34.3997 51.5996 103.1992

2355

Assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione

Allegato 3 (art. 36 cpv. 2)

Tariffa per il rimborso della pensione transitoria19 Riduzione mensile della pensione di vecchiaia in seguito a riscossione di una pen- sione transitoria di 1000franchi

Età all’inizio Età al termine del pagamento del pagamento

63 65

60 106.65 196.40 61 69.35 153.10 62 33.80 111.90 63 0.– 72.65 64 35.35 65 0.–

Esempio: Pensione di vecchiaia mensile: 3000franchi Pensione transitoria: 1200franchi, versata dai 62 ai 65 anni Riduzione mensile immediata della pensione di vecchiaia a partire dall’età di 65 an- ni: franchi 134.30 = 1200/1000*111.90

2696

19 Le cifre delle tabelle sono state calcolate secondo i principi della CFA 2000

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Assicurazione nel piano di base della Cassa pensioni della Confederazione RU 2001

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