AS 2001 2358
Ordinanza concernente l'assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione
Ordinanza concernente l’assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione (OCPC 2)
del 25 aprile 2001
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 20 della legge federale del 23 giugno 20001 sulla Cassa pensioni della Confederazione (legge sulla CPC); visto l’articolo 50 della legge federale del 25 giugno 19822 sulla previdenza profes- sionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP), ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Abbreviazioni
1 Nella presente ordinanza sono impiegate le seguenti abbreviazioni:
AI Assicurazione invalidità della Confederazione; CC Codice civile3; CO Diritto delle obbligazioni4; CPC Cassa pensioni precedente della Confederazione (cfr. art. 1 cpv. 2); DFF Dipartimento federale delle finanze; INSAI Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni; LAI Legge federale del 19 giugno 19595 su ll’assicurazione per l’invalidità; LAINF Legge federale del 20 marzo 19816 sull’assicurazione contro gli infortu- ni; LAVS Legge federale del 20 dicembre 19467 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; LFLP Legge federale del 17 dicembre 19938 sul libero passaggio nella previ- denza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; LPP Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità;
RS 172.222.034.2
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Assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione RU 2001
OLP Ordinanza del 3 ottobre 19949 sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; OPP2 Ordinanza del 18 aprile 198410 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; OPPA Ordinanza del 3 ottobre 199411 sulla promozione della proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale; PUBLICA Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA; SM Servizio medico di PUBLICA = SM dell’Amministrazione generale della Confederazione.
Art. 2 Sede, nome e vigilanza 1 La Cassa pensioni della Confederazione ha la sua sede a Berna. È iscritta nel regi- stro di commercio sotto la denominazione «Cassa pensioni della Confederazione PUBLICA». 2 PUBLICA sottostà alla vigilanza dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali.
Art. 3 Scopo
1 PUBLICA assicura il personale conformemente all’articolo 1 della legge sulla
CPC contro le conseguenze economiche della vecchiaia, del decesso e dell’inva- lidità.
2 PUBLICA è un istituto di previdenza registrato ai sensi dell’articolo 48 LPP.
Art. 4 Altri compiti PUBLICA esegue amministrativamente i regolamenti sulle pensioni dei magistrati e dei professori ordinari e straordinari dei Politecnici federali eletti prima del 1° gen- naio 1995 giusta gli articoli 18 segg. dell’ordinanza del 16 novembre 198312 sul corpo insegnante dei politecnici federali (Ordinanza sul corpo insegnante PF).
Art. 5 Protezione e sicurezza dei dati 1 La protezione e la sicurezza dei dati personali elaborati da PUBLICA nell’ambito dell’attuazione della previdenza professionale sono disciplinate secondo le disposi- zioni della legge federale del 19 giugno 199213 sulla protezione dei dati (LPD). 2 PUBLICA annuncia per registrazione la sua collezione di dati all’Incaricato fede- rale della protezione dei dati.
9 RS 831.425 10 RS 831.441.1 11 RS 831.411 12 RS 414.142 13 RS 235.1
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Art. 6 Piani di previdenza
1 PUBLICA gestisce segnatamente i seguenti piani di previdenza:
a. il piano di base, il quale comprende l’assicurazione obbligatoria secondo la LPP e i guadagni assicurati fino a concorrenza dell’importo limite superiore moltiplicato per due secondo l’articolo 8 capoverso 1 LPP. Il piano di base è gestito nel sistema del primato delle prestazioni; b. il piano complementare, nel quale sono ammesse le persone impiegate che non adempiono le condizioni dell’assicurazione per il piano di base, nonché le componenti variabili definite dal datore di lavoro e le componenti dei guadagni assicurati eccedenti l’importo limite superiore moltiplicato per due secondo l’articolo 8 capoverso 1 LPP. Il piano complementare è gestito nel sistema del primato dei contributi. 2 L’attribuzione delle persone impiegate che devono essere assicurate ai piani di previdenza avviene ad opera del datore di lavoro sulla base dei criteri per le condi- zioni d’assicurazione definiti nei piani.
3 Le seguenti disposizioni sono applicabili al piano complementare.
Capitolo 2: Persone assicurate
Art. 7 Condizioni d’assicurazione
1 Le persone impiegate sono assicurate nel piano complementare di PUBLICA, al
più presto il 1° gennaio dell’anno successivo al compimento del 17° anno.
2 Sono assicurate nel piano complementare secondo avviso del datore di lavoro:
a. le categorie di persone impiegate designate speciali dal datore di lavoro; b. componenti variabili del salario giusta l’articolo 4 capoverso 3 legge sulla CPC; c. le componenti del guadagno assicurato eccedenti l’importo limite superiore moltiplicato per due secondo l’articolo 8 capoverso 1 legge sulla CPC; d. persone impiegate, le quali non adempiono le condizioni d’ammissione nel piano di base. 3 Fra il 1° gennaio dell’anno successivo al compimento del 17° anno e il primo gior- no del mese successivo al compimento del 22° anno, le persone impiegate sono assi- curate soltanto per i rischi decesso e invalidità. Esse sono assicurate anche per la vecchiaia a partire dal 1° giorno del mese successivo al compimento del 22° anno. 4 Le persone assicurate presso PUBLICA non possono assicurarvi il reddito da esse conseguito presso altri datori di lavoro o mediante un’attività lucrativa indipendente.
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Art. 8 Persone non assicurate Non sono assicurate presso PUBLICA le persone impiegate: a. per le quali è stato definito un rapporto di lavoro limitato a un periodo non superiore ai tre mesi; se il contratto di lavoro è prolungato, l’obbligo di assi- curazione inizia dal momento in cui è stato convenuto il prolungamento; b. le quali esercitano un’attività accessoria e sono già obbligatoriamente assi- curate per un’attività lucrativa principale oppure se esercitano un’attività lu- crativa indipendente a titolo principale; c. che sono invalide almeno in misura dei due terzi ai sensi dell’AI; d. che lavorano all’estero in quanto personale non trasferibile per il Diparti- mento federale degli affari esteri (DFAE), il quale li ha reclutati sul posto, e per le quali il DFAE non ha l’obbligo di versare i contributi dell’AVS; e. che hanno compiuto 65 anni.
Art. 9 Inizio e fine dell’assicurazione presso PUBLICA 1 L’assicurazione inizia con il rapporto di lavoro, ma al più presto il 1° gennaio dell’anno successivo al compimento del 17° anno. 2 L’assicurazione ha termine con lo scioglimento del rapporto di lavoro, per quanto non vi siano prestazioni esigibili di vecchiaia, d’invalidità o per i superstiti. 3 Per i rischi decesso e invalidità la persona assicurata resta assicurata presso PUBLICA durante un mese dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro. Se durante il primo mese dopo lo scioglimento del rapporto di lavoro subenta un nuovo rap- porto di previdenza, è competente il nuovo istituto di previdenza.
Capitolo 3: Basi di calcolo
Art. 10 Salario annuo determinante 1 I datori di lavoro comunicano a PUBLICA il salario annuo delle persone assicurate determinante per l’assicurazione. Essi definiscono il modo in cui le componenti va- riabili del salario sono considerate nel calcolo del salario annuo. 2 I criteri essenziali per il calcolo del salario annuo determinante sono stabiliti per ciascuna categoria di persone assicurate secondo principi uniformi, in osservanza delle disposizioni della LPP e delle sue disposizioni d’esecuzione. 3 Il datore di lavoro può definire anticipatamente il salario annuo, sulla base dell’ul- timo salario annuo noto. I cambiamenti già convenuti per l’anno in corso devono essere considerati. Se il grado di occupazione o di retribuzione sono irregolari, il salario annuo è determinato in modo forfetario in base al salario medio di ogni cate- goria professionale.
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Art. 11 Obblighi d’annuncio del datore di lavoro 1 Il datore di lavoro annuncia a PUBLICA entro il termine previsto le persone im- piegate che devono essere assicurate nonché i dati necessari alla gestione della pre- videnza professionale, segnatamente il salario annuo determinante, il grado di occu- pazione, lo stato civile e il piano assicurativo nel quale le singole persone impiegate e le loro componenti di salario devono essere assicurate. Il datore di lavoro è re- sponsabile della completezza e dell’esattezza dei dati. 2 I dati annunciati a PUBLICA rimangono di regola invariati durante l’anno civile. Le modifiche sono considerate a partire dalla data in cui il datore di lavoro le ha an- nunciate. Le modifiche del grado di occupazione e del salario annuo determinante sono adattate nello spazio di un anno civile soltanto se sono presumibilmente dure- voli e se superano il 10 per cento. 3 In un accordo contrattuale sono definite le categorie speciali di persone assicurate, le quali sono annunciate mensilmente a causa segnatamente della loro occupazione irregolare.
Art. 12 Guadagno assicurato 1 Il guadagno assicurato corrisponde al salario annuo determinante, dedotto l’impor- to di coordinamento. L’importo di coordinamento corrisponde al 30 per cento del salario determinante, ma al massimo all’importo limite inferiore secondo l’articolo 8 capoverso 1 LPP. 2 D’intesa con la Commissione della cassa, il datore di lavoro può, per determinate componenti del salario annuo o per determinate categorie di persone assicurate, de- finire altrimenti l’importo di coordinamento o rinunciare allo stesso.
Art. 13 Congedo 1 In caso di congedo non pagato o parzialmente pagato l’assicurazione resta inva- riata almeno durante due mesi, salvo informazione contraria del datore di lavoro. 2 Sempreché il congedo sia annunciato, la persona assicurata versa oltre ai suoi con- tributi quelli del datore di lavoro. Se il lavoratore non intende procedere al paga- mento di contributi, è allestito un conteggio d’uscita. L’importo calcolato è unica- mente fruttifero fino alla fine del congedo. 3 La persona assicurata può proseguire l’assicurazione durante il congedo soltanto per i rischi decesso e invalidità. Il pertinente premio rischio dev’essere pagato dal lavoratore alla fine del congedo.
4 I mesi interrotti sono arrotondati.
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Capitolo 4: Contributi e riscatto
Art. 14 Contributi
1 I contributi constano:
a. dei contributi per il finanziamento degli accrediti di vecchiaia secondo l’arti- colo 27; b. dei contributi per l’assicurazione dei rischi decesso e invalidità. 2 I contributi secondo il capoverso 1 lettera a sono riscossi dal 1° giorno del mese successivo al compimento del 22° anno e sono scaglionati in funzione dell’età se- condo la tabella nell’Allegato 1. Ciascuna modifica della classe di contribuzione ha luogo il 1° giorno del mese successivo al raggiungimento dell’età corrispondente. 3 Per le persone assicurate a partire dal 17° anno d’età secondo l’articolo 7 capover- so 1, il contributo per l’assicurazione dei rischi decesso e invalidità ammonta all’1 per cento del guadagno assicurato fino al compimento del 22° anno d’età. Per le persone assicurate a partire dal 22° anno d’età il contributo per l’assicurazione dei rischi decesso e invalidità ammonta al 3 per cento del guadagno assicurato. 4 I contributi e la loro ripartizione fra il datore di lavoro e la persona assicurata sono retti dalla tabella nell’Allegato 1. Il contributo per l’assicurazione rischio è calcolato sempre sulla base dell’importo determinante per la definizione della pensione d’in- validità.
Art. 15 Pagamento dei contributi 1 I contributi secondo gli articoli 13 e 14 sono dovuti dal datore di lavoro. Essi sono versati mensilmente. 2 I contributi delle persone assicurate sono ripartiti su dodici mesi e dedotti dal sala- rio da parte del datore di lavoro.
3 Se l’assoggettamento della persona assicurata a PUBLICA avviene prima del
quindicesimo giorno del mese è fatturato l’intero contributo mensile. Se l’assog- gettamento della persona assicurata a PUBLICA avviene il quindicesimo giorno del mese o successivamente, i contributi sono dovuti a partire dal mese successivo. La presente disposizione è applicabile per analogia in caso di uscita da PUBLICA. 4 L’obbligo di contribuzione sussiste fino al pensionamento in seguito a vecchiaia, al più tardi fino al compimento del 65° anno, fino al decesso, fino allo scioglimento del rapporto di servizio o fino all’inizio della pensione d’invalidità.
Art. 16 Riscatto di anni di assicurazione nella Cassa pensioni
1 Le
prestazioni d’uscita di altri istituti di previdenza devono essere versate a PUBLICA. Esse sono accreditate all’avere di vecchiaia della persona assicurata. 2 Il riscatto delle prestazioni complete è possibile conformemente alla tabella nel- l’Allegato 2. A tal fine sono determinanti l’età e il guadagno assicurato al momento
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del riscatto. Per le persone assicurate ai sensi dell’articolo 11 capoverso 3 è determi- nante il guadagno assicurato medio mensile moltiplicato per dodici, calcolato sugli ultimi dodici mesi al massimo.
Capitolo 5: Prestazioni Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 17 Forma delle prestazioni assicurative Le prestazioni di vecchiaia, d’invalidità e per i superstiti sono versate in forma di pensione. Sono fatte salve le disposizioni sulla liquidazione in capitale secondo gli articoli 30, 37 e 45.
Art. 18 Versamento delle prestazioni di PUBLICA 1 Le prestazioni di PUBLICA sono pagate sul conto bancario o sul conto postale in Svizzera designato dall’avente diritto. PUBLICA può subordinare il pagamento alla presentazione di un certificato di vita. Gli aventi diritto domiciliati all’estero devono consegnare ogni anno spontaneamente un certificato di vita a PUBLICA. Condizio- ne di pagamento è l’invio tempestivo degli attestati concernenti il diritto alle presta- zioni richiesti da PUBLICA.
2 Le prestazioni periodiche di PUBLICA sono versate mensilmente nei primi dieci
giorni del mese. È versata una prestazione completa per il mese nel corso del quale il diritto alla prestazione nasce o si estingue.
Art. 19 Adeguamento al rincaro 1 PUBLICA adegua le pensioni in corso al rincaro, in funzione delle sue possibilità finanziarie. È fatto salvo l’articolo 36 capoverso 1 LPP. 2 I datori di lavoro possono garantire totalmente o parzialmente l’adeguamento ai loro beneficiari di pensioni. I datori di lavoro giusta l’articolo 3 lettere a-c della leg- ge sulla CPC garantiscono al loro personale l’adeguamento al rincaro nella misura del 50 per cento. PUBLICA riserva a tale scopo una parte dei fondi provenienti dalle eccedenze d’interesse. La differenza è a carico del datore di lavoro per quanto le ri- serve siano insufficienti.
Art. 20 Rapporto con le prestazioni legali Sono versate le prestazioni secondo la LPP se le prestazioni in virtù della presente ordinanza sono inferiori a quelle cui una persona assicurata nel regime obbligatorio della LPP ha diritto secondo siffatta legge.
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Art. 21 Prestazioni in seguito a scioglimento del rapporto di lavoro Se PUBLICA rimane competente per un evento di previdenza in seguito a sciogli- mento del rapporto di lavoro, le prestazioni sono rette dalla presente ordinanza. L’articolo 57 è applicabile.
Art. 22 Riduzione delle prestazioni di PUBLICA
1 PUBLICA riduce le sue prestazioni in misura corrispondente qualora l’AVS/AI
riduca, rifiuti o revochi una prestazione in quanto l’avente diritto ha causato il de- cesso o l’invalidità per colpa grave o si oppone a una misura d’integrazione dell’AI. 2 In casi particolarmente motivati, la riduzione delle prestazioni può essere trala- sciata in tutto o in parte; la commissione della cassa decide in merito.
Art. 23 Sovraindennizzo 1 Le prestazioni di PUBLICA sono inoltre ridotte in caso di sovraindennizzo. Vi è sovraindennizzo se le prestazioni di PUBLICA per l’invalidità e per i superstiti sono concomitanti con prestazioni dell’assicurazione militare, con prestazioni secondo la LAINF o con prestazioni di assicurazioni sociali o di istituti di previdenza indigeni o esteri e se superano complessivamente il 100 per cento del salario di cui la persona assicurata è presumibilmente privata. Ai beneficiari di prestazioni d’invalidità è inoltre computato il reddito proveniente dall’esercizio di un’attività lucrativa. La riduzione delle pensioni per i superstiti è calcolata globalmente e ripartita propor- zionalmente sulle pensioni interessate. 2 Le prestazioni provenienti da assicurazioni private per le quali la persona assicu- rata ha pagato da sé i premi, gli assegni per grandi invalidi, i versamenti a tacitazio- ne, i versamenti a titolo di riparazione morale, non sono conteggiate nel coordina- mento. 3 Le entrate dei vedovi e degli orfani ai sensi del capoverso 1 sono addizionate. Eventuali prestazioni uniche in capitale sono convertite in pensioni attuarialmente equivalenti. 4 Se l’assicurazione contro gli infortuni o l’assicurazione militare rifiuta o riduce le prestazioni poiché l’evento assicurato è imputabile all’avente diritto alle prestazioni, per il calcolo del sovraindennizzo sono considerate le prestazioni assicurative com- plete. 5 Qualora componenti della prestazione d’uscita siano state prelevate anticipata- mente a scopo di promozione della proprietà d’abitazione, sono determinanti le pre- stazioni che la persona assicurata avrebbe ricevuto se non fosse stato effettuato alcun prelievo anticipato. 6 Se un’istituzione secondo il capoverso 1 versa un capitale, lo stesso è convertito in pensioni secondo le basi attuariali della cassa e considerato nel calcolo di un’even- tuale sovraindennizzo. 7 Se l’assicurazione contro gli infortuni o l’assicurazione militare versa una pensione d’invalidità oltre l’età di pensionamento ordinaria, la pensione di vecchiaia della
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cassa pagabile a partire da questa data è considerata come una pensione d’invalidità ai fini dell’applicazione del presente articolo.
8 La componente delle prestazioni assicurate eventualmente non pagata è devoluta
alla cassa. 9 Nei casi di rigore PUBLICA può rinunciare in tutto o in parte a ridurre le presta- zioni; la decisione spetta alla commissione della cassa.
Art. 24 Prestazioni in casi di rigore speciali Nei casi di rigore speciali e su richiesta motivata, la commissione della cassa può concedere il versamento di una prestazione che non è prevista ai sensi della presente ordinanza ma che corrisponde allo scopo previdenziale della Cassa pensioni.
Art. 25 Prestazioni in caso di licenziamento senza colpa Qualora il datore di lavoro decida di sciogliere il rapporto di lavoro di una persona assicurata senza che vi sia colpa da parte di quest’ultima, PUBLICA può versare anticipatamente prestazioni di vecchiaia su richiesta del datore di lavoro, per quanto lo stesso prenda a carico i costi relativi. La commissione della cassa disciplina le modalità negli statuti.
Sezione 2: Prestazioni di vecchiaia
Art. 26 Avere di vecchiaia
1 Per ciascuna persona assicurata è costituito un avere di vecchiaia.
2 L’avere di vecchiaia consta:
a. della prestazione d’uscita eventualmente versata dall’istituto di previdenza del datore di lavoro precedente della persona assicurata giusta l’articolo 16 capoverso 1, inclusi gli interessi; b. dei versamenti personali unici effettuati dalla persona assicurata giusta l’articolo 16 capoverso 2, inclusi gli interessi; c. degli accrediti di vecchiaia giusta l’articolo 27, inclusi gli interessi; d. degli eventuali accrediti supplementari decisi dalla commissione della cassa, inclusi gli interessi; e. dei versamenti trasferiti a favore della persona assicurata in seguito a divor- zio.
3 Sono dedotti dall’avere di vecchiaia:
a. i prelievi anticipati a scopo di promozione della proprietà d’abitazioni; b. le quote della prestazione d’uscita trasferite in seguito a divorzio all’istituto di previdenza del coniuge divorziato.
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4 Gli importi accreditati all’avere di vecchiaia giusta l’articolo 26 capoverso 1 lette- re a, b, d ed e sono fruttiferi di un tasso stabilito con valuta esatta dalla commissione della cassa. Gli accrediti di vecchiaia sono fruttiferi dal 1° gennaio seguente la loro esigibilità.
Art. 27 Accrediti di vecchiaia 1 Gli accrediti di vecchiaia sono calcolati in percentuali del guadagno assicurato sulla base della tabella nell’Allegato 1. I datori di lavoro secondo l’articolo 3 lettere c e d della legge sulla CPC possono stabilire altri accrediti di vecchiaia. Se del caso, una relativa tabella è parte integrante di un accordo contrattuale. La Confederazione può, In quanto datore di lavoro, definire accrediti di vecchiaia più elevati per deter- minate categorie di persone, segnatamente per i quadri. 2 L’età della persona assicurata ai sensi della presente disposizione è raggiunta il 1° giorno del mese seguente la data di nascita. 3 Qualora la persona assicurata riceva una pensione d’invalidità secondo il piano complementare, il suo avere di vecchiaia è alimentato mediante gli accrediti di vec- chiaia che risulterebbero nel caso in cui non fosse invalida; determinante è a tale riguardo il guadagno assicurato valido al momento in cui si verifica il caso d’invalidità. Per le persone assicurate ai sensi dell’articolo 11 capoverso 3 è deter- minante il guadagno assicurato medio mensile, calcolato sugli ultimi dodici mesi al massimo.
Art. 28 Pensione di vecchiaia; diritto e importo 1 Il diritto alla pensione di vecchiaia decorre al più presto dal 1° giorno del mese successivo al compimento del 60° anno e al più tardi dal 1° giorno del mese succes- sivo al compimento del 65° anno della persona assicurata. Si estingue alla fine del mese durante il quale la persona assicurata decede. 2 La persona assicurata che ha compiuto 60 anni può chiedere una pensione di vec- chiaia parziale. La stessa è calcolata giusta i capoversi 3-5. 3 L’importo della pensione di vecchiaia annua corrisponde, nel caso del pensiona- mento a partire dal compimento del 62° anno, all’avere di vecchiaia disponibile a tale data moltiplicato per il tasso di conversione secondo l’Allegato 3.
4 In caso di pensionamento prima del compimento del 62° anno, al momento delle
dimissioni effettive la pensione di vecchiaia prevista all’età di 62 anni è ridotta dello 0,3 per cento per ogni mese precedente il compimento del 62° anno, senza che sia tenuto conto degli accrediti di vecchiaia mancanti. A tale scopo ci si basa sul guada- gno assicurato al momento del pensionamento. Per le persone assicurate ai sensi dell’articolo 11 capoverso 3 è determinante il guadagno assicurato medio mensile moltiplicato per dodici, calcolato sugli ultimi dodici mesi al massimo.
5 PUBLICA concede alle persone assicurate fino al momento del pensionamento la
possibilità di riscattare interamente o in parte la riduzione secondo il capoverso 4 mediante versamenti unici.
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6 Se la persona assicurata continua a lavorare oltre l’età di 65 anni presso lo stesso datore di lavoro, la pensione di vecchiaia può essere differita su richiesta scritta della persona assicurata. In questo caso la pensione di vecchiaia della persona assi- curata è definita in funzione dell’avere di vecchiaia accumulato, inclusi gli interessi, e del corrispondente tasso di conversione. Per il periodo successivo all’età di 65 an- ni non si procede ad accrediti di vecchiaia.
Art. 29 Pensione per i figli 1 I beneficiari di una pensione di vecchiaia hanno diritto a una pensione per i figli per ciascun figlio che, al loro decesso, avrebbe diritto a una pensione per gli orfani (art. 36). 2 L’importo della pensione per i figli corrisponde a un sesto della pensione di vec- chiaia.
Art. 30 Liquidazione in capitale 1 PUBLICA versa al massimo la metà della pensione di vecchiaia in forma di liqui- dazione in capitale, per quanto la persona assicurata presenti una domanda corri- spondente al più tardi entro 3 mesi prima dell’inizio del diritto alla pensione. Le persone assicurate coniugate necessitano del consenso scritto del loro coniuge. Se la persona assicurata non ha rimborsato gli eventuali prelievi anticipati a scopo di promozione della proprietà d’abitazioni o la parte della prestazione d’uscita trasfe- rita in caso di divorzio, la liquidazione in capitale è ridotta nella misura del rimborso mancante.
2 PUBLICA può versare una liquidazione in capitale in luogo di pensioni se l’im-
porto della pensione di vecchiaia è inferiore al 10 per cento o se l’importo della pen- sione per i figli è inferiore al 2 per cento dell’importo minimo della pensione di vec- chiaia secondo l’articolo 34 LAVS. L’importo è calcolato secondo le basi attuariali della Cassa pensioni.
Art. 31 Pensione transitoria 1 Il beneficiario di una pensione di vecchiaia può chiedere una pensione transitoria. Siffatta pensione transitoria corrisponde alla pensione massima completa dell’AVS o alla metà di tale pensione, ponderata in funzione del grado di occupazione medio. Nella sua richiesta, la persona assicurata comunica a PUBLICA se intende chiedere una pensione transitoria corrispondente a una pensione dell’AVS intera o alla metà della stessa. 2 La pensione transitoria è ridotta qualora la persona assicurata non raggiungesse 40 anni di contributi a 65 anni compiuti. La riduzione ammonta a un quarantesimo per ogni anno di contribuzione mancante. 3 La metà dei costi relativi alla pensione transitoria è addebitata alla persona assicu- rata in forma di una riduzione a vita della pensione di vecchiaia e delle prestazioni connesse conformemente alla tabella nell’Allegato 4, a partire dalla data in cui la persona assicurata raggiunge l’età dell’AVS.
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4 Il datore di lavoro può assumere interamente o parzialmente il finanziamento della pensione transitoria mediante versamento unico. 5 La pensione transitoria può essere chiesta una sola volta, anche nel caso in cui per una persona assicurata sono previsti vari piani di assicurazione.
Sezione 3: Prestazioni per i superstiti
Art. 32 Pensione per il coniuge superstite; diritto alla prestazione 1 Al decesso della persona assicurata, il coniuge superstite ha diritto a una pensione se: a. deve sopperire al mantenimento di uno o più figli; b. il matrimonio con il coniuge deceduto è durato almeno due anni; o c. riceve una pensione completa dell’AI oppure acquisisce il diritto a una tale pensione entro due anni dal decesso del coniuge. 2 Il coniuge superstite che non adempie nessuno dei presupposti secondo il capover- so 1 ha diritto a un’indennità unica equivalente a tre pensioni annue. Se il diritto a una pensione nasce dopo che il coniuge superstite ha ricevuto l’indennità, la stessa è dedotta dalla pensione. 3 Il diritto alla pensione per il coniuge superstite decorre dal decesso della persona assicurata o dal giorno successivo alla cessazione del diritto della persona assicurata defunta al salario, alla pensione di vecchiaia o d’invalidità. 4 Al coniuge superstite che passa a nuove nozze è versata una liquidazione in capi- tale pari a tre pensioni annue. Il suo diritto alla pensione si estingue. 5 Il coniuge divorziato è parificato al coniuge vedovo se il matrimonio è durato al- meno dieci anni e se, in virtù della sentenza di divorzio, gli è stata attribuita una pensione o una liquidazione in capitale invece di una pensione vitalizia, purché la persona assicurata deceduta fosse assicurata secondo la LPP.
Art. 33 Importo della pensione per il coniuge superstite
1 La pensione annua per il coniuge superstite ammonta:
a. in caso di decesso di un beneficiario di una pensione di vecchiaia: a due terzi della pensione di vecchiaia annua in corso; b. in caso di decesso del beneficiario di una pensione d’invalidità o di una per- sona assicurata attivamente: a due terzi della pensione d’invalidità in corso o assicurata, ma al massimo all’80 per cento della pensione di vecchiaia prevista all’età di 65 anni. 2 La pensione per il coniuge superstite secondo l’articolo 32 capoverso 5 è calcolata conformemente alle regole della LPP. La prestazione della Cassa pensioni è tuttavia ridotta nella misura in cui, sommata alle prestazioni di altre assicurazioni, e partico-
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larmente a quelle dell’AVS e dell’AI, supera l’importo delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio.
Art. 34 Pensione per il convivente superstite 1 La convivenza, anche fra persone dello stesso sesso, dà diritto a una pensione per il convivente superstite in caso di decesso della persona assicurata, se: a. è provato che il convivente superstite ha vissuto ininterrottamente durante almeno gli ultimi cinque anni nella stessa economia domestica con la perso- na assicurata, fino al decesso della stessa; b. il convivente superstite ha ricevuto un sostegno determinante dalla persona as- sicurata durante almeno gli ultimi cinque anni fino al decesso della stessa; c. non è dato alcun diritto a una pensione per il coniuge superstite ai sensi dell’articolo 32 capoverso 1 o a una pensione per il coniuge divorziato se- condo l’articolo 32 capoverso 5; e d. se nessuno dei due conviventi era coniugato al momento dell’evento. 2 Vi è un sostegno determinante secondo il capoverso 1 lettera b qualora la persona assicurata deceduta abbia sostenuto almeno la metà dei costi dell’economia domesti- ca comune.
3 La convivenza dev’essere annunciata per scritto a PUBLICA in forma di un con-
tratto di mutuo sostegno. Lo stesso dev’essere trasmesso a PUBLICA firmato da ambedue i conviventi. 4 Il diritto a una pensione per il convivente superstite dev’essere fatto valere al più tardi fino a tre mesi dopo il decesso della persona assicurata.
5 La durata di una convivenza è computata sulla durata successiva del matrimonio
conformemente alle premesse per il diritto a una pensione per il coniuge superstite secondo l’articolo 32 capoverso 1 lettera b, qualora fosse stato concluso un corri- spondente contratto di mutuo sostegno. 6 La durata e l’importo della pensione per il convivente superstite sono retti dalle disposizioni concernenti la pensione per il coniuge superstite.
Art. 35 Pensione per gli orfani; durata del diritto 1 I figli di una persona assicurata defunta hanno diritto a una pensione per gli orfani.
2 Hanno diritto a una pensione per gli orfani anche i figliastri o gli affiliati per il cui mantenimento la persona assicurata ha sopperito in parte prevalente. 3 Il diritto a una pensione per gli orfani decorre dal giorno successivo alla cessazione del diritto della persona assicurata defunta al salario, alla pensione di vecchiaia o d’invalidità. 4 Il diritto a una pensione per gli orfani è dato fino a quando il figlio compie 18 an- ni. Se è provato che il figlio è ancora in fase di formazione o è invalido per due terzi, fino a quando egli compie 25 anni.
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Art. 36 Importo della pensione per gli orfani
1 La pensione per gli orfani ammonta:
a. in caso di decesso di una persona assicurata attivamente: a un sesto della pensione d’invalidità assicurata; b. in caso di decesso di una persona assicurata che beneficia di una pensione di vecchiaia o d’invalidità: a un sesto della pensione di vecchiaia o d’invalidità in corso. 2 Gli orfani di padre e di madre nonché gli orfani il cui genitore superstite non ha alcun diritto a una pensione per coniuge o per persona convivente, ricevono la pen- sione per gli orfani doppia.
Art. 37 Liquidazione in capitale PUBLICA può versare una liquidazione in capitale in luogo di pensioni qualora la pensione per il coniuge superstite ammonti a meno del 6 per cento o la pensione per gli orfani a meno del 2 per cento dell’importo minimo della pensione di vecchiaia secondo l’articolo 34 LAVS. L’importo è calcolato secondo le basi attuariali della Cassa pensioni.
Art. 38 Capitale garantito in caso di decesso; diritto 1 Qualora, al decesso di una persona assicurata attivamente non decorra alcun diritto a prestazioni per i superstiti, PUBLICA versa agli aventi diritto un capitale garantito in caso di decesso. 2 Gli aventi diritto ai sensi del capoverso 1 sono, indipendentemente dal diritto ere- ditario, secondo l’ordine seguente: a. le persone che hanno ricevuto un sostegno determinante dalla persona assi- curata al momento del decesso della stessa; in mancanza di queste b. i figli della persona assicurata defunta; in mancanza di questi c. i genitori. 3 All’interno di un gruppo di beneficiari, il capitale garantito in caso di decesso è ripartito in parti uguali. L’ordine dei beneficiari nonché la ripartizione prevista all’interno dei singoli gruppi possono essere modificati in ogni momento dalla per- sona assicurata mediante corrispondente comunicazione scritta a PUBLICA. 4 Qualora non vi siano aventi diritto, il capitale garantito in caso di decesso è devo- luto a PUBLICA.
Art. 39 Importo del capitale garantito in caso di decesso Il capitale garantito in caso di decesso corrisponde a una liquidazione in capitale nella misura della prestazione d’uscita al momento del decesso della persona assicu- rata, ma al massimo nella misura di quattro terzi della pensione di vecchiaia annua calcolata all’età di 65 anni.
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Sezione 4: Prestazioni d’invalidità
Art. 40 Pensione d’invalidità: diritto e durata 1 Una persona assicurata avente diritto a una pensione ai sensi dell’AI ha diritto a una pensione d’invalidità di PUBLICA qualora fosse stata assicurata presso PUBLICA al momento in cui è sorta l’incapacità di lavoro, la cui causa ha portato all’invalidità. 2 Le decisioni dell’AI concernente l’inizio dell’invalidità e il grado d’invalidità sono vincolanti per PUBLICA.
3 Il diritto a una pensione d’invalidità di PUBLICA si estingue nel medesimo mo-
mento in cui si estingue il diritto a una pensione dell’AI, tuttavia al più tardi il primo giorno del mese successivo al compimento del 65° anno della persona assicurata. A partire da tale data vi è diritto a una pensione di vecchiaia secondo l’articolo 28. 4 Vi è l’esonero del pagamento di contributi e di premi per un importo pari agli ac- crediti di vecchiaia da accordare e ai premi di rischio soltanto nel caso e nella misura in cui è pagata una pensione d’invalidità. 5 PUBLICA non paga alcuna prestazione d’invalidità finché non è stata presentata la decisione dell’AI.
Art. 41 Importo della pensione d’invalidità 1 La pensione d’invalidità annua intera di PUBLICA corrisponde al 60 per cento del guadagno assicurato o, qualora ne risultasse un importo superiore, al 60 per cento della media dei guadagni assicurati degli anni precedenti. Sono considerati al mas- simo 5 anni. Nel calcolo è tenuto conto anche del guadagno assicurato al momento in cui si verifica l’evento assicurato. Nel caso delle persone assicurate giusta l’arti- colo 11 capoverso 3, è determinante l’importo del guadagno assicurato medio men- sile moltiplicato per dodici, calcolato sugli ultimi dodici mesi al massimo.
2 La persona assicurata ha diritto:
a. a una pensione intera per un grado d’invalidità del 66 2/3 per cento almeno; b. alla metà della pensione intera per un grado d’invalidità del 50 per cento al- meno; c. a un quarto della pensione intera per un grado d’invalidità del 40 per cento almeno. 3 La persona assicurata ha diritto alla metà della pensione per un grado d’invalidità del 40 per cento almeno, per quanto l’AI constati un caso di rigore.
Art. 42 Invalidità professionale; pensione di sostituzione AI 1 Il datore di lavoro provvede a dichiarare se il suo personale deve essere assicurato contro l’invalidità professionale ulteriormente all’invalidità ai sensi dell’articolo 40. Siffatta dichiarazione è oggetto di un accordo contrattuale. Il datore di lavoro secon- do l’articolo 3 lettera a della legge sulla CPC assicura il suo personale contro l’inva-
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lidità professionale. Il SM constata su domanda del datore di lavoro se vi è invalidità professionale. Il datore di lavoro deve fornire i documenti corrispondenti. 2 Vi è invalidità professionale qualora, per motivi di salute, una persona assicurata non sia più idonea all’esercizio delle sue funzioni o di altre funzioni che si possono ragionevolmente pretendere da lei. 3 Vi è invalidità professionale parziale qualora, per motivi di salute, la persona assi- curata debba ridurre il suo grado di occupazione nell’esercizio delle sue funzioni o di altre, o qualora, per motivi di salute, la persona assicurata non possa più fornire la sua prestazione e per tale motivo le sia ridotto il salario. 4 Qualora il SM constati l’esistenza di un’invalidità professionale, le persone assicurate che hanno compiuto 50 anni e che non hanno diritto a una pensione dell’AI o che han- no diritto soltanto a una pensione parziale dell’AI, ricevono una pensione d’invalidità professionale da PUBLICA. In casi speciali PUBLICA può, su domanda del datore di lavoro, attribuire prestazioni anche a persone assicurate più giovani. Nel caso in cui la Confederazione sia datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3 lettera a della legge sulla CPC è necessario il consenso del Dipartimento federale delle finanze. 5 Qualora PUBLICA versi una pensione d’invalidità ai sensi del presente articolo, ai beneficiari è versata una pensione di sostituzione dell’AI fino all’insorgenza del di- ritto a una pensione intera dell’AI o a una pensione di vecchiaia dell’AVS. La stessa non deve essere rimborsata dalle persone assicurate. L’articolo 31 non si applica alla pensione di sostituzione dell’AI. 6 Il diritto a una pensione d’invalidità professionale e a una pensione di sostituzione dell’AI si estingue non appena la persona assicurata ha diritto a una pensione intera dell’AI o a una pensione di vecchiaia dell’AVS oppure non appena l’invalidità pro- fessionale ha cessato di esistere in base agli accertamenti del SM. Le pensioni di so- stituzione dell’AI pagate in eccedenza devono essere restituite a PUBLICA qualora l’AI versi le sue pensioni retroattivamente. 7 In conformità al grado d’invalidità professionale vi è diritto all’esonero del paga- mento dei contributi e dei premi applicando per analogia l’articolo 40 capoverso 4. 8 I costi delle prestazioni in caso d’invalidità professionale devono essere accreditati dal datore di lavoro a PUBLICA mediante versamento del corrispondente capitale di copertura.
Art. 43 Importo della pensione d’invalidità professionale e della pensione di sostituzione dell’AI 1 La pensione d’invalidità professionale annua intera corrisponde alla pensione an- nua intera di PUBLICA ai sensi dell’articolo 41. 2 La pensione di sostituzione annua dell’AI corrisponde alla pensione massima inte- ra dell’AVS. 3 In caso d’invalidità professionale parziale con grado di occupazione ridotto, la per- sona assicurata ha diritto a una pensione parziale nonché a una pensione parziale di sostituzione dell’AI. La pensione parziale nonché la pensione parziale di sostituzio- ne dell’AI corrispondono a una quota della pensione d’invalidità professionale an-
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nua intera e della pensione di sostituzione dell’AI conformemente ai capoversi 1 e 2, nei limiti del grado d’invalidità professionale constatato dal SM. 4 In caso d’invalidità professionale parziale con riduzione di salario, la persona assi- curata ha diritto a una pensione parziale nonché a una pensione parziale di sostitu- zione dell’AI. La pensione parziale nonché la pensione parziale di sostituzione del- l’AI sono calcolate conformemente al capoverso 3. Il grado d’invalidità professio- nale corrisponde alla perdita di guadagno percentuale. 5 In caso d’invalidità professionale parziale con grado di occupazione e salario ri- dotti, la pensione parziale nonché la pensione parziale di sostituzione dell’AI si cal- colano conformemente al capoverso 3. Per il calcolo dell’invalidità professionale è determinante il guadagno assicurato precedente.
6 L’importo della pensione d’invalidità professionale sommato all’importo di una
pensione d’invalidità parziale di PUBLICA ai sensi dell’articolo 47 non può supera- re l’importo di una pensione intera ai sensi del capoverso 1. L’importo della pensio- ne di sostituzione dell’AI sommato all’importo di una pensione parziale dell’AI non può superare l’importo della pensione di vecchiaia massima intera dell’AVS.
Art. 44 Pensione per i figli 1 I beneficiari di una pensione d’invalidità o di una pensione d’invalidità professio- nale ai sensi degli articoli 40 e 42 hanno diritto a una pensione per i figli per ogni figlio che, qualora esse fossero decedute, avrebbe diritto a una pensione per gli orfa- ni (art. 35). In caso d’invalidità professionale le pensioni per i figli sono finanziate dal datore di lavoro mediante versamento del corrispondente capitale di copertura. 2 L’importo delle pensioni per i figli corrisponde per ogni figlio a un sesto della pensione d’invalidità e della pensione d’invalidità professionale, esclusa la pensione di sostituzione dell’AI. 3 Il diritto a una pensione per i figli sorge contemporaneamente al diritto a una pen- sione d’invalidità o a una pensione d’invalidità professionale. Si estingue con la ces- sazione della pensione d’invalidità o della pensione d’invalidità professionale, o qualora le condizioni secondo l’articolo 35 capoverso 4 non siano più adempiute.
Art. 45 Liquidazione in capitale PUBLICA può versare una liquidazione in capitale in luogo di pensioni se l’importo della pensione d’invalidità o della pensione d’invalidità professionale è inferiore al 10 per cento o se l’importo della pensione per i figli è inferiore al 2 per cento dell’importo minimo della pensione di vecchiaia ai sensi dell’articolo 34 LAVS. L’importo è calcolato secondo le basi attuariali della Cassa pensioni.
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Capitolo 6: Prestazione d’uscita
Art. 46 Diritto alla prestazione 1 Se il rapporto di lavoro è parzialmente o totalmente sciolto, la persona assicurata ha diritto a una prestazione d’uscita qualora non abbia diritto a prestazioni assicura- tive e non continui l’assicurazione. 2 PUBLICA versa la prestazione d’uscita all’istituto di previdenza del nuovo datore di lavoro o soddisfa la pretesa mediante versamento su una polizza di libero passag- gio, su un conto di libero passaggio oppure all’istituto collettore. 3 La persona assicurata può esigere che la prestazione d’uscita sia pagata in contanti se: a. lascia definitivamente la Svizzera; b. comincia un’attività lucrativa indipendente e non soggiace più alla previden- za professionale obbligatoria; o c. la prestazione d’uscita è inferiore al suo contributo annuo. 4 Il pagamento in contanti a persone assicurate coniugate è ammesso soltanto se il coniuge ne dà il consenso scritto.
Art. 47 Importo della prestazione d’uscita 1 La prestazione d’uscita è calcolata sulla base dell’articolo 15 della legge sul libero passaggio (diritti nel sistema del primato dei contributi) e corrisponde all’importo dell’avere di vecchiaia disponibile al momento in cui termina il rapporto di lavoro. 2 La persona assicurata ha in ogni caso diritto alle prestazioni d’entrata fornite com- presi gli interessi in ragione dell’interesse tecnico della cassa nonché ai contributi da essa versati senza interessi durante la durata di contribuzione, compreso un supple- mento del 4 per cento per ogni anno d’età a partire dall’età di 20 anni, ma al massi- mo del 100 per cento. I contributi di rischio che la persona assicurata ha versato prima di compiere 22 anni non sono considerati.
Capitolo 7: Promozione della proprietà d’abitazioni
Art. 48 Prelievo anticipato e costituzione in pegno 1 Per finanziare la proprietà d’abitazioni per uso proprio ai sensi degli articoli da 1 a 4 OPPA, le persone assicurate possono chiedere il prelievo anticipato delle presta- zioni di PUBLICA prima della loro esigibilità, o costituire in pegno il diritto a pre- stazioni. 2 Per il prelievo anticipato e per la costituzione in pegno a scopo di finanziamento della proprietà d’abitazioni, PUBLICA può riscuotere tasse amministrative. Le stes- se sono disciplinate negli statuti e comunicate previamente su richiesta alle persone assicurate.
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Art. 49 Prelievo anticipato 1 Le richieste di prelievi anticipati per finanziare la proprietà di un’abitazione per uso proprio sono trattate in base alla successione in cui sono state ricevute.
2 L’importo minimo del prelievo anticipato ammonta a 20 000 franchi. Esso non
riguarda l’acquisto di quote di partecipazione a cooperative di costruzione o di par- tecipazioni analoghe. 3 Un prelievo anticipato può essere richiesto ogni cinque anni, l’ultima volta tre anni prima della data più prossima possibile d’insorgenza del diritto a prestazioni di vec- chiaia (art. 28 cpv. 1). 4 Fino a 50 anni le persone assicurate possono prelevare un importo pari al massimo alla loro prestazione d’uscita. Le persone assicurate di oltre 50 anni possono prele- vare al massimo la prestazione d’uscita cui avrebbero avuto diritto all’età di 50 anni oppure la metà della prestazione d’uscita cui hanno diritto al momento del prelievo. 5 Se fa uso di un prelievo anticipato o di una costituzione in pegno, la persona assi- curata deve presentare i documenti contrattuali concernenti l’acquisto, la costruzione di una proprietà d’abitazione o l’ammortamento di mutui ipotecari, il regolamento, rispettivamente il contratto di locazione o il contratto di mutuo in caso di acquisto di quote di partecipazione con la società per la costruzione di abitazioni e i documenti corrispondenti in caso di partecipazioni analoghe. Nel caso di persone assicurate coniugate è inoltre necessario il consenso scritto del coniuge. 6 Per il resto si applicano le corrispondenti disposizioni legali concernenti la promo- zione di proprietà d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.
Art. 50 Calcolo del diritto alle prestazioni rimanenti 1 In caso di prelievo anticipato, l’avere di vecchiaia è ridotto dell’importo prelevato anticipatamente e le prestazioni da coprire sono ridotte proporzionalmente.
2 La somma dei pagamenti effettuati dalla persona assicurata fino al momento del
versamento anticipato (contributi personali senza interessi, prestazione di riscatto già pagata giusta l’art. 16 cpv. 2) è ridotta proporzionalmente. 3 Per evitare che la copertura sia ridotta in seguito alla diminuzione delle prestazioni in caso di decesso o di invalidità, PUBLICA informa la persona assicurata sulle pos- sibilità di un’assicurazione rischio.
Art. 51 Rimborso e riscatto 1 Qualora la persona assicurata rimborsi il prelievo anticipato, l’importo corrispon- dente è accreditato con valuta esatta all’avere di vecchiaia giusta l’articolo 26. L’importo minimo del rimborso è di 20 000 franchi. 2 Per il calcolo del riscatto massimo possibile dev’essere tenuto conto di un even- tuale prelievo anticipato.
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Art. 52 Costituzione in pegno L’importo massimo da costituire in pegno corrisponde all’importo massimo che può essere oggetto di un prelievo anticipato. Se la prestazione d’uscita è costituita in pe- gno e il pegno deve essere realizzato, le conseguenze sono le stesse come in caso di prelievo anticipato.
Capitolo 8: Divorzio
Art. 53 Trasferimento di una quota della prestazione d’uscita in caso di divorzio In caso di divorzio, il trasferimento su ordine del giudice di una quota della presta- zione d’uscita all’istituto di previdenza del coniuge divorziato comporta una ridu- zione delle prestazioni assicurate. Si applicano le disposizioni corrispondenti del CC, della LPP e della LLP.
Art. 54 Calcolo del diritto alle prestazioni rimanenti, riacquisto 1 Il diritto alle prestazioni è calcolato nuovamente dopo la deduzione dell’avere di vecchiaia utilizzato per il trasferimento al coniuge divorziato. L’avere di vecchiaia è ridotto dell’importo versato. 2 La somma dei pagamenti effettuati dalla persona assicurata fino al divorzio (con- tributi personali senza interesse e prestazione di riscatto già pagata giusta l’art. 16 cpv. 2) è ridotta nella stessa proporzione. 3 La persona assicurata può, in ogni tempo, fornire una somma di riscatto pari al- l’importo della parte della prestazione d’uscita trasferita.
Capitolo 9: Disposizioni comuni; rimedi giuridici
Art. 55 Obbligo della persona assicurata di informare e di annunciare 1 Le persone impiegate da assicurare nonché le persone assicurate sono tenute a for- nire a PUBLICA informazioni conformi alla verità su tutti i fatti concernenti le loro relazioni con PUBLICA e a consegnare tutti i documenti necessari. I beneficiari di prestazioni d’invalidità di PUBLICA devono annunciare a PUBLICA tutti i redditi derivanti da altre pensioni o da attività lucrative nonché la modifica del grado d’invalidità.
2 Le persone assicurate che fanno valere pretese presso PUBLICA sono tenute:
a. a fornire le informazioni necessarie al SM; b. nel caso in cui queste informazioni non fossero sufficienti, ad autorizzare i loro medici e i loro assicuratori a fornire al SM le informazioni completive necessarie per determinare l’obbligo di prestazione di PUBLICA e c. a sottoporsi a un esame medico se PUBLICA lo ritenesse necessario.
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3 Le spese cagionate a PUBLICA dall’inosservanza intenzionale o per grave negli-
genza di questi obblighi, devono essere rimborsate dal colpevole a PUBLICA. 4 Alle informazioni fornite al SM sono applicabili le prescrizioni in materia di prote- zione dei dati nell’Amministrazione federale le disposizioni concernenti il SM della legislazione sul personale della Confederazione. 5 Le pretese verso altre assicurazioni o persone civilmente responsabili devono esse- re annunciate spontaneamente a PUBLICA. In caso di rifiuto, PUBLICA può ridurre o sospendere il pagamento di prestazioni.
Art. 56 Divieto di cessione e di costituzione in pegno Il diritto a prestazioni di PUBLICA non può essere costituito in pegno né ceduto prima della sua scadenza. Sono eccettuati il prelievo e la costituzione in pegno a scopo di promozione della proprietà d’abitazioni (art. 48 segg.).
Art. 57 Compensazione e computo Se PUBLICA ha fornito una prestazione d’uscita, la stessa deve essere rimborsata o compensata nella misura in cui PUBLICA debba versare successivamente prestazio- ni per gli invalidi o per i superstiti.
Art. 58 Rettifica di prestazioni della Cassa pensioni, restituzione, prescrizione 1 Se in un secondo tempo risulta che una prestazione è stata calcolata erroneamente, PUBLICA rettifica l’importo in previsione di pagamenti futuri. Le prestazioni do- vute a PUBLICA sono pagate posticipatamente con gli interessi.
2 Chiunque incassa una prestazione di PUBLICA cui non ha diritto deve rimborsar-
la. La prestazione è rimborsata di regola con gli interessi. Nei casi di rigore o per motivi di economia amministrativa è possibile rinunciare totalmente o parzialmente alla restituzione di prestazioni di PUBLICA; gli statuti disciplinano i dettagli. 3 L’interesse su prestazioni d’uscita pagate tardivamente è retto dall’articolo 7 OLP; per le altre prestazioni della cassa esso corrisponde al tasso d’interesse tecnico. 4 I crediti che riguardano contributi e prestazioni periodici si prescrivono in cinque anni, i crediti che riguardano contributi e prestazioni unici in dieci anni.
Art. 59 Rimedi giuridici 1 Per le azioni promosse in seguito a vertenze fra PUBLICA e i datori di lavoro, le persone assicurate o i beneficiari di pensioni sono competenti le autorità designate dai Cantoni giusta l’articolo 73 LPP. 2 Il foro è la sede o il domicilio svizzero del convenuto oppure il luogo d’insedia- mento dell’impresa nella quale è stato impiegata la persona assicurata. 3 Contro le decisioni di ultima istanza delle autorità cantonali è ammissibile il ricor- so di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.
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Capitolo 10: Disposizioni finali Sezione 1: Disposizioni transitorie
Art. 60 Applicazione temporale del piano complementare 1 Le disposizioni della presente ordinanza si applicano alle persone assicurate trasfe- rite dall’attuale Cassa di deposito giusta l’ordinanza del 24 agosto 199414 sulla Cas- sa pensioni della Confederazione a PUBLICA, a partire dalla data del trasferimento. 2 Se l’incapacità di lavoro accertata prima del trasferimento a PUBLICA sfocia in un’invalidità successivamente a detto trasferimento, si applicano le disposizioni della presente ordinanza nel caso in cui il diritto a prestazioni d’invalidità sorge do- po l’entrata in vigore delle presente ordinanza.
Art. 61 Trasferimento dalla Cassa di deposito a PUBLICA In caso di trasferimento dalla Cassa di deposito a PUBLICA, ai depositanti è garan- tito l’avere di vecchiaia in franchi accumulato fino alla data del trasferimento.
Art. 62 Congedo non pagato al momento del trasferimento Le persone assicurate in congedo non pagato al momento del trasferimento sotto- stanno alle nuove disposizioni a partire dalla data del trasferimento.
Art. 63 Pensioni secondo il diritto previgente 1 Le pensioni maturate in virtù del diritto previgente non subiscono alcuna modifica mediante l’entrata in vigore della presente ordinanza. Gli adeguamenti al rincaro sono retti dalle disposizioni della presente ordinanza. 2 Le revisioni di pensioni d’invalidità in seguito a determinazione del nuovo grado d’invalidità sono effettuate sulla base delle disposizioni della presente ordinanza.
Sezione 2: Entrata in vigore
Art. 64 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.
25 aprile 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
14 RS 172.222.1
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Allegato 1 (art. 14 cpv. 2 e 4 e 27)
Contributi, graduazione per classi di età, ripartizione tra datore di lavoro e persona assicurata15 (in %)
Avere di vecchiaia Premi di rischio Contributi totale totale totale
18-21 – 1,0 1,0 22-34 10,5 3,0 13,5 35-44 13,5 3,0 16,5 45-54 20,0 3,0 23,0 55-65 26,5 3,0 29,5
Avere di vecchiaia Premi di rischio Contributi datore di lavoro datore di lavoro datore di lavoro
18-21 – 0,5 0,5 22-34 3,75 3,0 6,75 35-44 5,25 3,0 8,25 45-54 10,35 3,0 13,35 55-65 15,80 3,0 18,80
Avere di vecchiaia Premi di rischio Contributi persona assicurata persona assicurata persona assicurata
18-21 – 0,5 0,5 22-34 6,75 0 6,75 35-44 8,25 0 8,25 45-54 9,65 0 9,65 55-65 10,70 0 10,70
15 Le cifre delle tabelle sono state calcolate secondo i principi della CFA 2000
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Allegato 2 (art. 16 cpv. 2)
Tabella concernente il riscatto delle prestazioni complete16 (in %) Età AV AVmax Età AV Avmax
22 10.500 0.00 44 13.500 258.00 23 10.500 10.50 45 20.000 271.50 24 10.500 21.00 46 20.000 291.50 25 10.500 31.50 47 20.000 311.50 26 10.500 42.00 48 20.000 331.50 27 10.500 52.50 49 20.000 351.50 28 10.500 63.00 50 20.000 371.50 29 10.500 73.50 51 20.000 391.50 30 10.500 84.00 52 20.000 411.50 31 10.500 94.50 53 20.000 431.50 32 10.500 105.00 54 20.000 451.50 33 10.500 115.50 55 26.500 471.50 34 10.500 126.00 56 26.500 498.00 35 13.500 136.50 57 26.500 524.50 36 13.500 150.00 58 26.500 551.00 37 13.500 163.50 59 26.500 577.50 38 13.500 177.00 60 26.500 604.00 39 13.500 190.50 61 26.500 630.50 40 13.500 204.00 62 26.500 657.00 41 13.500 217.50 63 26.500 683.50 42 13.500 231.00 64 26.500 710.00 43 13.500 244.50
Osservazione La somma di riscatto massima corrisponde al valore della colonna «AVmax » (AV = accrediti di vecchiaia), ridotta del saldo dell’avere di vecchiaia ef- fettivo al momento del riscatto
Esempio: Guadagno assicurato secondo l’art. 16 21 000 Età 41 Avmax 45 675 Avere di vecchiaia 37 500 Riscatto massimo 8 175
16 Le cifre delle tabelle sono state calcolate secondo i principi della CFA 2000
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Allegato 3 (art. 28 cpv. 3)
Tassi di conversione17
Età Tasso di conversione in %
60 6,19 61 6,32 62 6,44 63 6,58 64 6,72 65 6,88
17 Le cifre delle tabelle sono state calcolate secondo i principi della CFA 2000
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Allegato 4 (art. 31 cpv. 3)
Tariffa per il rimborso della pensione transitoria18 Riduzione mensile della pensione di vecchiaia in seguito a riscossione di una pen- sione transitoria di 1000franchi
Età all’inizio Età al termine del pagamento del pagamento 63 65
60 106.65 196.40 61 69.35 153.10 62 33.80 111.90 63 0.– 72.65 64 35.35 65 0.–
Esempio: Pensione di vecchiaia mensile: 3000 franchi Pensione transitoria: 1200 fanchi, versata dai 62 ai 65 anni Riduzione mensile immediata della pensione di vecchiaia a partire dall’età di 65 an- ni: franchi 134.30 = 1200/1000*111.90
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18 Le cifre delle tabelle sono state calcolate secondo i principi della CFA 2000
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Assicurazione nel piano complementare della Cassa pensioni della Confederazione RU 2001
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