AS 2001 237
Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali
Ordinanza del DFE concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali (Ordinanza SSRA)
Modifica dell’11 dicembre 2000
Il Dipartimento federale dell’economia ordina:
I L’ordinanza del DFE del 7 dicembre 19981 concernente i sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali è modificata come segue:
Art. 4 cpv. 5 5 L’area con clima esterno di un pollaio mobile non deve essere ricoperta da lettiera se: a. il pollaio rimane nel medesimo luogo per tre mesi consecutivi al massimo, e se b. in seguito non viene installato in questo luogo alcun pollaio per almeno tre mesi.
Art. 8 cpv. 2 Abrogato
II 1 L’allegato 1 numeri 2 e 3 è modificato conformemente alla versione qui annessa. 2 L’allegato 2 è modificato conformemente alla versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
11 dicembre 2000 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin
1 RS 910.132.4
2000-2613 237
Sistemi di stabulazione particolarmente rispettosi degli animali RU 2000
Allegato 1 (art. 2 cpv. 4)
Ulteriori esigenze poste alle aree di stabulazione ed esigenze specifiche in materia di detenzione di animali
2. Altri animali da reddito che consumano foraggio grezzo
Categorie Disposizioni specifiche
2.1 Caprini – Gli animali devono:
(le dimensioni della superficie – essere tenuti liberi in gruppi; eccezione: i valgono per animale di oltre becchi;
10 mesi)
– aver accesso permanentemente all’area di ri- poso e a un’area coperta senza lettiera.
– Area di riposo: – pagliericcio di almeno 1,2 m2 o strato equiva- lente per l’animale; – facoltativo: nicchie per riposare sopraelevate e non perforate (senza lettiera).la superficie mi- nima del pagliericcio si riduce di conseguenza, ma non deve essere inferiore a 0,6 m2. – Area coperta senza lettiera: almeno 0,8 m2. L’area coperta di una corte accessibile permanentemente è computabile al 100%.
2.2 Conigli – Gli animali devono essere tenuti liberi in gruppi.
Eccezione: i conigli maschi. – Posta strutturata, provvista di lettiera almeno per 1/ , affinché gli animali possano raspare. 3 – Area sopraelevata per le coniglie madri, inacces- sibile ai giovani. – Nido separato con lettiera per coniglia madre.
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3. Animali della specie suina
Animali Disposizioni specifiche
Scrofe da – Gli animali devono: allevamento, – essere tenuti liberi in gruppi. Eccezioni: stabulazione individuale verri e suinetti, dei verri e delle scrofe da allevamento, durante il periodo di allatta- rimonte e suini mento e per 10 giorni al massimo durante il periodo della monta; da ingrasso – avere accesso permanentemente all’area di riposo e a un’altra area. Eccezione: scrofe da allevamento, per 10 giorni al massimo durante il periodo della monta.
– L’area di riposo: – non può presentare perforazioni; – deve essere sufficientemente coperta di paglia lunga e di canne. – I box con giaciglio e trogolo e gli stalli che soddisfano le esigenze poste all’area di riposo possono essere utilizzati soltanto per le scrofe in asciutta per 10 giorni al massimo durante il periodo della monta. – In caso di alimentazione a discrezione, l’area di riposo deve essere chia- ramente separata dall’area di foraggiamento e dagli abbeveraggi. – Nei sistemi di composta, l’area di riposo deve essere situata al di fuori dell’area di composta. Eccezione: poste in cui vengono tenuti i suinetti svezzati, se la superficie della posta all’interno della stalla è di almeno 0,6 m2 per animale. – Nei sistemi con lettiera profonda e di composta, il pavimento dell’area di foraggiamento e di abbeveraggio deve essere munito di un rivesti- mento solido. – Nelle poste da parto le scrofe da allevamento devono poter sempre girar- si liberamente. – Sono vietati l’accorciamento della coda e la resezione dei denti.
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Allegato 2 (art. 3 e 4 cpv. 2)
Superficie minima delle conigliere e ulteriori esigenze poste all’area con clima esterno per il pollame da reddito
1. Superficie delle conigliere
Animali Superficie delle conigliere
Gruppi da allevamento – Almeno 1,6 m2 per coniglia madre (al massimo 1 maschio per gruppo)
Gruppi da ingrasso e da rimonta – fino all’età di 76 giorni: – almeno 0,15 m2 per animale, tuttavia almeno 2 m2 per gruppo – dall’età di 77 giorni: – almeno 0,25 m2 per animale, tuttavia almeno 2 m2 per gruppo
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2. Area con clima esterno per il pollame da reddito
Categorie Superficie dell’area con clima Effettivi di più di 100 animali: esterno Larghezza delle aperture che dal pollaio danno sull’area con clima esterno
Tutte le categorie, – Almeno il 30 per cento – Complessivamente almeno esclusi i polli da della superficie del pavi- 1,5 metri lineari per 1000 ingrasso e i tacchini mento giusta l’allegato 1 animali dell’ordinanza del 27 mag- – Ogni apertura deve essere larga gio 19812 sulla protezione almeno 0,7 m degli animali
Polli da ingrasso – Almeno il 20 per cento – Complessivamente almeno e tacchini della superficie del pavi- 2 metri lineari per 100 m2 della mento giusta l’allegato 1 superficie del pavimento giusta dell’ordinanza del 27 mag- l’allegato 1 dell’ordinanza del gio 1981 sulla protezione 27 maggio 1981 sulla protezio- degli animali ne degli animali – Ogni apertura deve essere larga almeno 0,7 m.
Le aperture del pollaio destinato ai polli da ingrasso che danno sull’area con clima esterno devono essere sistemate in modo che la distanza più lunga che gli animali devono percorrere fino alla prossima apertura non sia superiore a 20 metri.
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2 RS 455.1
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