AS 2001 2385
Regolamento sulle tasse dell'Istituto Federale della Proprietà Intellettuale
Regolamento sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale (RT-IPI)
Modifica del 22 maggio 2001 Approvata dal Consiglio federale il 5 settembre 2001
L’Istituto federale della proprietà intellettuale ordina:
I Il regolamento del 28 aprile 19971 sulle tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale è modificato come segue:
Art. 6a Pagamento mediante carta di credito 1 In caso di pagamento mediante carta di credito è considerato giorno del pagamento quello in cui l’Istituto riceve l’autorizzazione di addebitare. Il pagamento è valido unicamente se la somma, dedotta la commissione riscossa dalla società emittente della carta di credito, è accreditata su un conto dell’Istituto. 2 Se, in seguito a un reclamo del titolare della carta, l’Istituto è obbligato a rimborsa- re tutta o parte della tassa alla società emittente della carta di credito, il pagamento è considerato non avvenuto. Se concede alla persona che deve effettuare il pagamento un nuovo termine per procedere al pagamento della tassa, l’Istituto può richiedere una tassa speciale per lavoro amministrativo; quest’ultima ammonta al 10 per cento della somma dovuta, al minimo però a 50 franchi.
1 RS 232.148
2001-1298 2385
Tasse dell’Istituto federale della proprietà intellettuale RU 2001
II L’allegato è modificato come segue: I. Tasse riscosse in materia di marchi Articolo Oggetto Fr.
Art. 28 cpv. 3 LPM2 Tassa di deposito 700.– Art. 18 cpv. 1 OPM3 ... Art. 10 cpv. 2 LPM Tassa di proroga 700.– Art. 26 cpv. 4 OPM Art. 26 cpv. 5 OPM – supplemento 200.– ...
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.
22 maggio 2001 In nome dell’Istituto federale della proprietà intellettuale: Il direttore: Roland Grossenbacher Il presidente del Consiglio dell’Istituto: Klaus Hug
2 RS 232.11 3 RS 232.111