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AS 2001 2393

Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell'esecuzione delle pene e delle misure

Ordinanza sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure (OPPM)

Modifica del 21 settembre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 29 ottobre 19861 sulle prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene e delle misure è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. d, e, f 1 La Confederazione accorda sussidi d’esercizio (art. 5 della legge) agli stabilimenti per fanciulli e adolescenti e alle case di educazione al lavoro (case d’educazione) alle condizioni seguenti: d. almeno i due terzi del personale che esplica un’attività pedagogica devono disporre di una formazione completa ai sensi dell’articolo 5 lettere a-c; la di- rezione e i collaboratori che seguono una formazione parallela all’impiego sono compresi in questi due terzi; in via eccezionale e nella misura in cui almeno la metà del personale che esplica un’attività pedagogica dispone delle qualifiche richieste, questa esigenza può essere provvisoriamente so- spesa; e. la casa di educazione dispone di un personale il cui effettivo corrisponde al grado di difficoltà dei corrigendi; f. la direzione dispone di una formazione completa ai sensi dell’articolo 5 let- tere a o b; in casi eccezionali si può prescindere, su richiesta, dall’adempimento di questa condizione qualora la direzione disponga di co- noscenze specialistiche in materia di aiuto alla gioventù in virtù di altri cur- ricoli formativi.

Art. 4 cpv. 1, 2 e 4

1 Concerne solo il testo tedesco.

2 La Confederazione accorda sussidi d’esercizio per le persone che esplicano un’atti- vità pedagogica soltanto se il 50 per cento almeno della loro attività è svolta nei settori educativo o della formazione scolastica o professionale. 4 Le indennità per perdita di guadagno devono essere dedotte dai salari corrispon- denti.

1 RS 341.1

2001-1406 2393

Prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene RU 2001

Art. 5 Ammontare dei sussidi e condizioni Il sussidio ammonta al 30 per cento dei costi sussidiabili (art. 7 cpv. 1 della legge). Sono concessi sussidi per: a. i collaboratori che esplicano un’attività educativa e hanno iniziato o conclu- so una formazione nell’ambito del lavoro sociale (educazione specializzata, assistenza sociale, animazione socioculturale) o una formazione equivalente in una scuola specializzata superiore o in una scuola universitaria professio- nale; durante o dopo questa formazione, essi devono aver esercitato un’at- tività professionale educativa di almeno sei mesi presso un’istituzione; b. i collaboratori che esplicano un’attività educativa e hanno un’altra forma- zione completa, universitaria o equivalente, adeguata alla funzione nella casa di educazione e, dopo la conclusione degli studi, hanno conseguito almeno sei mesi di esperienza professionale come educatori presso un’istituzione; c. i quadri superiori che esplicano un’attività educativa e la cui formazione è stata, su richiesta, riconosciuta sussidiabile; d. gli specialisti che formulano diagnosi, offrono una consulenza alla casa di educazione, assistono i corrigendi o li prendono in cura, se dispongono:

1. di una formazione completa corrispondente alla loro funzione, o

2. di una formazione di base completa di educatore specializzato, di do-

cente specializzato, di pedagogo, di psicologo o di assistente sociale e si sono perfezionati nella misura necessaria all’esercizio della loro fun- zione nella casa di educazione; e. le persone che si occupano di formazione scolastica o professionale:

1. con studi completi di insegnante, di maestro professionale, di educatore

al lavoro o di maestro di lavori manuali, corrispondenti alla loro fun- zione,

2. con un’esperienza professionale di almeno tre anni e una formazione

professionale completa corrispondente alla loro funzione, oppure

3. riconosciute sul piano cantonale come maestri di tirocinio.

Titolo prima dell’art. 7 Sezione 4: Calcolo dei sussidi di costruzione per gli stabilimenti per adulti

Art. 7 La rubrica dell’articolo è soppressa.

Prestazioni della Confederazione nel campo dell’esecuzione delle pene RU 2001

Titolo prima dell’art. 7a Sezione 4a: Sussidi forfettari ai costi di costruzione degli stabilimenti per adulti

Art 7a Principio I costi di costruzione, di trasformazione e di ampliamento sussidiabili, relativi a uno stabilimento o a parti di uno stabilimento corrispondente a una delle categorie di stabilimento tipo (art. 7b cpv. 1), sono calcolati secondo il metodo dei sussidi for- fettari per singolo posto (art. 4 cpv. 4 della legge). Sono eccettuati i casi in cui tale metodo porti a una copertura chiaramente eccessiva o insufficiente; in tali casi si applica il metodo tradizionale (art. 4 cpv. 1 e 2 della legge).

Art. 7b Calcolo 1 D’intesa con il Dipartimento federale delle finanze e sentiti i Cantoni, il Diparti- mento federale di giustizia e polizia (Dipartimento) determina i sussidi forfettari per singolo posto per i tre stabilimenti tipo «chiuso», «semiaperto» e «carcere distret- tuale». Per ogni settore determinante degli stabilimenti, l’ammontare dei sussidi forfettari è stabilito in franchi, per superficie determinante massima. Servono da criterio i costi di una nuova costruzione calcolati sulla base dei valori di diversi sta- bilimenti di riferimento. 2 I costi supplementari eccedenti gli abituali limiti delle misure di sicurezza di uno stabilimento e dovuti al rafforzamento del carattere chiuso dello stesso sono com- pensati con un supplemento relativo alla sicurezza per singolo posto. 3 In caso di aziende artigianali che servono per due terzi alla produzione industriale il prezzo del settore «lavoro» è aumentato. 4 In caso di costruzione di un nuovo stabilimento sono fissati supplementi per le si- stemazioni esterne e le attrezzature mobili; i supplementi sono calcolati sulla base di una percentuale dei rispettivi sussidi forfettari per singolo posto, incluso un even- tuale supplemento per la sicurezza. 5 In caso di trasformazione di uno stabilimento i sussidi forfettari per singolo posto e l’eventuale supplemento per la sicurezza sono ridotti secondo un coefficiente di cor- rezione. Il coefficiente di correzione prende in considerazione il grado d’intervento e la parte oggetto di rinnovamento. I sussidi per le sistemazioni esterne e le attrezzatu- re mobili sono calcolati secondo il metodo tradizionale (art. 4 cpv. 1 e 2 della leg- ge). 6 I sussidi forfettari e i supplementi sono sottoposti a un esame periodico e, se ne- cessario, vengono adattati. Nel frattempo sono adattati almeno una volta all’anno in funzione dell’evoluzione dell’indice zurighese dei costi di costruzione delle abita- zioni.

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Art. 7c Calcolo nel singolo caso 1 In caso di costruzione di un nuovo stabilimento i sussidi forfettari per singolo po- sto sono versati soltanto se i limiti di superficie definiti dal Dipartimento sono rag- giunti. 2 Un progetto di costruzione fruisce del sussidio forfettario completo per singolo posto se realizza tutti i settori dello stabilimento tipo considerato. In mancanza di alcuni settori il sussidio forfettario è proporzionalmente ridotto. Ciò vale anche per il supplemento relativo alla sicurezza. 3 Per ogni progetto, dal totale dei costi di costruzione riconosciuti (totale dei costi riconosciuti per singolo posto x numero totale di posti) vanno dedotti 200 000 fran- chi a titolo di somma non sussidiabile. Non sono concessi sussidi inferiori a 50 000 franchi (art. 4 cpv. 3 della legge). 4 Per i posti in reparti di alta sicurezza il supplemento per la sicurezza è raddoppiato.

5 Al momento del deposito del conteggio finale, al termine dei lavori di costruzione, d’ampliamento o di trasformazione, i costi riconosciuti sono adattati al rincaro se- condo le direttive sulla determinazione dei sussidi della Conferenza dei sussidi di costruzione della Confederazione.

Titolo prima dell’art. 8 Sezione 4b: Calcolo dei sussidi di costruzione e di esercizio delle case di rieducazione

Art. 8 La rubrica dell’articolo è soppressa.

Art. 9 cpv. 1 lett. a 1 Sono considerati come fanciulli e adolescenti il cui comportamento sociale è gra- vemente turbato o come corrigendi difficili o in grave pericolo (art. 2 cpv. 2 e art. 5 della legge) i fanciulli e adolescenti: a. che sono stati collocati da un’autorità attiva nel settore dell’aiuto alla gio- ventù in virtù dell’articolo 310 in collegamento con l’articolo 314a, o in virtù dell’articolo 405a del Codice civile2;

Art. 11 cpv. 2 lett. b 2 Le altre domande devono pure essere indirizzate all’Ufficio federale e precisa- mente: b. entro il 1° maggio se concernono sussidi d’esercizio;

2 RS 210

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Art. 11b Assegnazione di sussidi forfettari 1 Quando il programma dei locali è stato messo a punto e approvato, l’autorità che accorda i sussidi forfetari comunica il probabile ammontare degli stessi. 2 Dopo l’approvazione del progetto e dei relativi crediti da parte delle autorità can- tonali competenti, il sussidio è assegnato a titolo definitivo.

Art. 13 Versamento dei sussidi d’esercizio; acconti 1 I sussidi d’esercizio sono versati di norma entro il 30 novembre dell’anno in corso.

2 Su domanda, l’Ufficio federale può accordare acconti che ammontano, al massimo, all’80 per cento del sussidio versato l’anno precedente. Le domande devono essere inoltrate all’Ufficio entro il 1° marzo, il 1° maggio o il 1° luglio. Ogni casa d’edu- cazione ha diritto a due acconti annui al massimo.

Art. 16 cpv. 8, 10 e 11

8 Abrogato

10 Le modifiche nell’ambito dei sussidi d’esercizio (art. 3 cpv. 1 lett. d, e, f, art. 4 cpv. 2 e 4, art. 9 cpv. 1 lett. a, art. 11 cpv. 2 lett. b, art. 13) entrano in vigore a parti- re dal 2002. 11 Il sussidio di costruzione viene ancora calcolato secondo il metodo tradizionale (art. 4 cpv. 1 e 2 della legge) se, fino all’entrata in vigore della modifica dell’ordi- nanza: a. è stata presentata una domanda di sussidio; b. i costi di costruzione sono basati su un preventivo, e c. le autorità cantonali competenti hanno decretato il finanziamento del pro- getto.

II La presente modifica entra in vigore il 1° ottobre 2001.

21 settembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz