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AS 2001 242

Ordinanza del DFE concernente l'uscita regolare all'aperto degli animali da reddito

Ordinanza del DFE concernente l’uscita regolare all’aperto degli animali da reddito (Ordinanza URA)

Modifica dell’11 dicembre 2000

Il Dipartimento federale dell’economia ordina:

I L’ordinanza del DFE del 7 dicembre 19981 concernente l’uscita regolare all’aperto degli animali da reddito è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 3 3 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio per i suini devono essere provviste di un rivestimento solido.

Art. 4 cpv. 2 2 Le aree di foraggiamento e di abbeveraggio per i suini devono essere provviste di un rivestimento solido.

Art. 5 cpv. 5 5 L’area con clima esterno di un pollaio mobile non deve essere ricoperta da lettiera se: a. il pollaio rimane nel medesimo luogo per tre mesi consecutivi al massimo, e se b. in seguito non viene installato in questo luogo alcun pollaio per almeno tre mesi.

Art. 9 cpv. 2 Abrogato

II

1 L’allegato 1 numero 1.2 è modificato conformemente alla versione qui annessa.

2 L’allegato 2 è modificato conformemente alla versione qui annessa.

1 RS 910.132.5

242 2000-2615

Ordinanza URA RU 2001

3 L’allegato 3 numeri 2 e 4 è modificato conformemente alla versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

11 dicembre 2000 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin

Ordinanza URA RU 2001

Allegato 1 (art. 2 cpv. 2 e 4)

Prescrizioni minime concernenti l’uscita e facilitazioni in materia di tenuta del registro

1. Animali della specie bovina

Categorie Uscita Eccezioni Facilitazioni in materia di tenuta del registro delle uscite

1.2 Giovenche, tori e buoi, – Uscita come in 1.1a e 1.1b; – Come in 1.1; – Come in 1.1. di oltre 4 mesi, per l’ingrasso oppure di bestiame grosso, tori riproduttori di oltre 4 mesi e tutte le categorie di vitelli – Per i vitelli fino a 2 settimane l’uscita è facoltativa.

– accesso permanente a una – Per i vitelli fino a 2 settimane l’uscita – Non è necessario tenere un registro corte durante tutto l’anno. è facoltativa. delle uscite.

Ordinanza URA RU 2001

Allegato 2 (art. 4 cpv. 3 e art. 5 cpv. 2)

Ulteriori esigenze poste alla corte e all’area con clima esterno

1. Corte per animali della specie bovina (produzione di latte e di carne)

1.1 Corte permanentemente accessibile agli animali (adiacente a una stalla a stabulazione libera)

Animali Superficie totale (vedasi la nota) Di cui almeno m2 / animale Della superficie non coperta almeno ... m 2 / animale almeno ... m2 / animale non coperta non può presentare pavimenti a rastrelliera o griglie 2

Vacche / animali da allevamento di oltre 500 kg 10 2.5 1.8 Animali di oltre 400 kg 6.5 1.8 1.3 Animali da 300 a 400 kg 5.5 1.5 1.1 Animali di 4 mesi fino a 300 kg 4.5 1.3 0.9 Vitelli fino a 4 mesi 3.5 1 0.7

La superficie totale comprende le aree di riposo, di foraggiamento e di movimento (compresa la corte permanentemente accessibile agli animali).

2 La superficie del pavimento che presenta fori, fessure e altre perforazioni analoghe non sottostà ad alcuna limitazione.

Ordinanza URA RU 2001

1.2 Corte non permanentemente accessibile agli animali adiacente a una stalla a stabulazione libera

Animali Superficie minima della corte m2 / animale con corna senza corna

Vacche / animali da allevamento di oltre 500 kg 8.4 5.6 Animali di oltre 400 kg 7 4.9 Animali da 300 a 400 kg 5.6 4.2 Animali di 4 mesi fino a 300 kg 4.2 4 Vitelli fino a 4 mesi 4 4

Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperta. Almeno il 70 per cento della superficie minima della corte non deve presentare pavimenti a rastrelliera né griglie.3

1.3 Corte adiacente a una stalla a stabulazione fissa

Animali Superficie minima della corte m2 / animale con corna senza corna

Vacche / animali da allevamento di oltre 500 kg 12 8 Animali di oltre 400 kg 10 7 Animali da 300 a 400 kg 8 6 Animali di 4 mesi fino a 300 kg 6 5 Vitelli fino a 4 mesi 4 4

Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperta. Almeno il 70 per cento della superficie minima della corte non deve presentare pavimenti a rastrelliera né griglie.3

2. Corte per animali delle specie equina, ovina e caprina nonché per i conigli

Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperta. Almeno il 70 per cento della superficie minima della corte non deve presentare pavimenti a rastrelliera né griglie.3

3 La superficie del pavimento che presenta fori, fessure e altre perforazioni analoghe non sottostà ad alcuna limitazione.

Ordinanza URA RU 2001

3. Corte per animali della specie suina

Animali Superficie minima della corte m2 / animale

Scrofe da allevamento non in lattazione 1.3 Verri da allevamento 4 Rimonte e suini da ingrasso di oltre 60 kg 0.65 Rimonte e suini da ingrasso fino a 60 kg 0.45

Almeno il 50 per cento della superficie minima della corte non deve essere coperta. Almeno il 70 per cento della superficie minima della corte non deve presentare pavimenti a rastrelliera né griglie 4.

4. Area con clima esterno per il pollame da reddito

Categorie Superficie dell’area con clima esterno Effettivi con più di 100 animali Larghezza delle aperture che dal pollaio danno sull’area con clima esterno o sul pascolo

Tutte le categorie esclusi i polli Almeno il 30 per cento della superficie del pavimento giusta – Complessivamente almeno 1,5 m lineari per da ingrasso e i tacchini l’allegato 1 dell’ordinanza del 27 maggio 19815 sulla protezione 1000 animali degli animali – Ogni apertura dev’essere larga almeno 0,7 m Polli da ingrasso e tacchini Almeno il 20 per cento della superficie del pavimento giusta – Complessivamente almeno 2 m lineari per 100 m2 l’allegato 1 dell’ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezione della superficie del pavimento giusta l’allegato 1 degli animali. dell’ordinanza del 27 maggio 1981 sulla protezio- ne degli animali. – Ogni apertura dev’essere larga almeno 0,7 m

4 La superficie del pavimento che presenta fori, fessure e altre perforazioni analoghe non sottostà ad alcuna limitazione. 5 RS 455.1

Ordinanza URA RU 2001

Allegato 3 (art. 6 cpv. 2)

Ulteriori esigenze poste alle aree di stabulazione ed esigenze specifiche in materia di detenzione

2. Per gli animali delle specie bovina, equina, ovina e caprina l’area di riposo dev’essere provvista di una lettiera sufficiente e adeguata. Le nicchie di ri- poso sopraelevate (non perforate) per i caprini non devono essere coperte di lettiera.

4. Le scrofe da allevamento non in lattazione vanno tenute libere, in gruppi.

Eccezione: i box con giaciglio e trogolo e gli stalli possono essere utilizzati per 10 giorni al massimo durante il periodo della monta.

Ordinanza URA RU 2001

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