AS 2001 2450
Ordinanza relativa all'ammontare della tassa di smaltimento anticipata sugli imballaggi per bevande in vetro
Ordinanza relativa all’ammontare della tassa di smaltimento anticipata sugli imballaggi per bevande in vetro
del 7 settembre 2001
Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni, visto l’articolo 32abis capoverso 2 seconda frase della legge federale del 7 ottobre 19831 sulla protezione dell’ambiente, ordina:
Art. 1 Ammontare della tassa La tassa di smaltimento anticipata sugli imballaggi per bevande in vetro di cui all’articolo 9 dell’ordinanza del 5 luglio 20002 sugli imballaggi per bevande (OIB) ammonta a: a. 2 centesimi per ogni imballaggio il cui volume di riempimento è compreso tra 0,09 l e 0,33 l; b. 4 centesimi per ogni imballaggio il cui volume di riempimento è superiore a 0,33 l e inferiore o pari a 0,60 l; c. 6 centesimi per ogni imballaggio il cui volume di riempimento è superiore a 0,60 l.
Art. 2 Entrata in vigore La presente ordinanza nonché gli articoli 9–14, 16 e 17 dell’OIB3 entrano in vigore il 1° gennaio 2002.
7 settembre 2001 Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni: Moritz Leuenberger
RS 814.621.4