AS 2001 2482
Ordinanza concernente la legge federale sulla pesca
Ordinanza concernente la legge federale sulla pesca (OLFP)
Modifica del 21 settembre 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 24 novembre 19931 concernente la legge federale sulla pesca è mo- dificata come segue:
Art. 5b cpv. 1
1 È vietato utilizzare pesci da esca vivi.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.
21 settembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 923.01
2482 2001-1450