AS 2001 250
Ordinanza concernente i contributi di superficie e di trasformazione nella campicoltura
Ordinanza concernente i contributi di superficie e di trasformazione nella campicoltura (Ordinanza sui contributi nella campicoltura, OCCamp)
Modifica del 10 gennaio 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui contributi nella campicoltura è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 1 lett. a, d 1 I gestori che gestiscono un’azienda a proprio rischio e pericolo e che hanno domi- cilio civile in Svizzera beneficiano, per ettaro e anno, dei seguenti contributi di col- tivazione: a. colza, soia, girasole, canapa e zucche per l’estrazione di olio 1500 fr. d. abrogata
Art. 2 lett. d I contributi di coltivazione sono versati solo se: d. almeno il 50 per cento dei lavori necessari alla gestione dell’azienda devono essere svolti da manodopera propria dell’azienda; il carico di lavoro viene calcolato in base al preventivo di lavoro, edizione 1996, della Stazione fede- rale di ricerche in economia e tecnologia agricole di Tänikon.
Art. 3 lett. d, f Non sono versati contributi per: d. superfici con colture di cui all’articolo 1 capoverso 1 lettere a (canapa esclu- sa) e b, raccolte prima della loro maturazione e non per l’estrazione dei gra- nelli; f. superfici con zucche per l’estrazione di olio, che non sono trebbiate sul campo.
1 RS 910.17
250 2000-2588
Ordinanza sui contributi nella campicoltura RU 2001
Art. 11a Compensazione del raccolto Gli impianti pilota e di dimostrazione possono far valere il loro diritto a un contri- buto di trasformazione per la quantità corrispondente di colza importata, al massimo tuttavia per 3000 t, se forniscono, per compensare i piccoli raccolti, colza svizzera a fini industriali per l’estrazione di oli commestibili.
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001.
10 gennaio 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz