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AS 2001 2511

Ordinanza concernente l'importazione di animali della specie equina

Ordinanza concernente l’importazione di animali della specie equina (Ordinanza sull’importazione di equini, OIEq)

Modifica del 21 settembre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sull’importazione di equini è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 21 capoverso 2 e 177 capoverso 1 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr),

Art. 2 e 3 cpv. 1 e 3 Abrogati

Art. 4 Assegnazione delle quote del contingente doganale per animali della specie equina, esclusi i riproduttori, gli asini, i muli e i bardotti 1 Il contingente doganale parziale 1.1. (animali della specie equina, esclusi i ripro- duttori, gli asini, i muli e i bardotti) è messo all’asta. 2 Il 50 per cento del contingente doganale parziale di cui al capoverso 1 è messo all’asta prima dell’inizio del periodo di contingentamento e l’altro 50 per cento nel primo semestre del periodo di contingentamento. L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) può stabilire ogni volta la data, tenendo conto della situazione di mercato. 3 La quota del contingente doganale per offerente non può superare il 10 per cento della quantità di contingente doganale parziale.

Art. 4a Assegnazione delle quote del contingente doganale per asini, muli e bardotti Le quote del contingente doganale parziale 1.2. (asini, muli e bardotti) sono asse- gnate secondo l’ordine di accettazione delle dichiarazioni d’importazione.

2001-0771 2511

Ordinanza sull’importazione di equini RU 2001

Art. 6 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1o gennaio 2002.

21 settembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz