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AS 2001 2513

Ordinanza concernente il mercato delle uova

Ordinanza concernente il mercato delle uova (Ordinanza sulle uova, OU)

Modifica del 21 settembre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle uova è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 21 capoverso 2 e 177 della legge del 29 aprile 19982 sull’agricoltura (LAgr); visto l’articolo 21 capoverso 2 della legge del 9 ottobre 19923 sulle derrate alimenta- ri (LDerr),

Art. 2 Assegnazione delle quote del contingente doganale Le quote del contingente doganale parziale per le uova destinate al consumo sono assegnate secondo l’ordine di accettazione delle dichiarazioni d’importazione.

Art. 3 e 4 Abrogati

Art. 8 Assegnazione delle quote del contingente doganale Le quote del contingente doganale parziale per le uova di trasformazione sono asse- gnate secondo l’ordine di accettazione delle dichiarazioni d’importazione.

Art. 9 Abrogato

2001-0853 2513

Ordinanza sulle uova RU 2001

Art. 13, rubrica e cpv. 1 lett. a e d nonché cpv. 2 Impiego dei mezzi finanziari

1 La cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova serve:

a. al finanziamento completivo dei pagamenti diretti a favore delle aziende che detengono ovaiole in modo particolarmente rispettoso degli animali confor- memente all’articolo 76 LAgr; d. al versamento di contributi d’investimento a favore delle aziende con sistemi di detenzione particolarmente rispettosi degli animali. 2 L’Ufficio federale dell’agricoltura (Ufficio federale) amministra la cassa di com- pensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova, decide delle domande di contributi sulla base dei mezzi finanziari disponibili e versa i contributi ai beneficia- ri.

Art. 13a Contributo d’investimento 1 Su domanda, i produttori che hanno diritto ai pagamenti diretti in virtù dell’arti- colo 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 19984 sui pagamenti diretti (OPD) e soddisfa- no le condizioni previste dal capitolo 4 titolo 3 OPD ricevono un contributo d’investimento per la ristrutturazione o la costruzione di una stalla. Esso viene ver- sato esclusivamente per stalle con ovaiole, pollastrelle, galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso).

2 Non viene versato alcun contributo d’investimento per stalle con meno di una

unità di bestiame grosso (UBG) e se per la ristrutturazione o la costruzione sono stati concessi crediti d’investimento giusta l’ordinanza del 7 dicembre 19985 sui mi- glioramenti strutturali. 3 Il contributo d’investimento ammonta a 600 franchi per UBG, al massimo tuttavia alla metà dei costi di costruzione. 4 La domanda dev’essere presentata all’Ufficio federale prima dell’inizio dei lavori utilizzando il modulo previsto a tal fine e fornendo informazioni utili. Dal 1o ottobre

2006 non potranno più essere presentate domande.

5 L’Ufficio federale versa il 50 per cento del contributo d’investimento dopo l’inizio dei lavori e il rimanente 50 per cento a progetto di costruzione ultimato. Il richie- dente deve provare all’Ufficio federale l’inizio e la conclusione del progetto di co- struzione inoltrando un’attestazione scritta della competente autorità comunale.

Art. 15 cpv. 1 e 5 1 Su domanda, i produttori di uova che soddisfano le condizioni previste dal capito- lo 4 titolo 3 OPD6 ricevono, per tre anni nel periodo 1997-2003, un contributo di riconversione, che ammonta a 7.50 franchi l’anno per gallina ovaiola, prelevato dalla cassa di compensazione dei prezzi delle uova e dei prodotti di uova. Hanno

4 RS 910.13 5 RS 913.1 6 RS 910.13

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Ordinanza sulle uova RU 2001

diritto ai contributi esclusivamente i produttori di uova che già prima del 2002 ave- vano ricevuto almeno una volta un contributo di riconversione.

5 Abrogato

Art. 16-18 Abrogati

II Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 7 dicembre 19987 sui pagamenti diretti (OPD) è modificata come segue:

Art. 62 cpv. 1 lett. c e d nonché cpv. 2 lett. c e d 1 Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per i sistemi di stabulazione parti- colarmente rispettosi degli animali è fissato come segue: c. ovaiole, pollastrelle, galline e galli da allevamento (razze ovaiole e da ingrasso), galletti e pulcini (senza polli da ingrasso) 280 franchi d. polli da ingrasso e tacchini 180 franchi. 2 Il contributo annuo per unità di bestiame grosso per l’uscita regolare all’aperto è fissato come segue: c. ovaiole, pollastrelle, galline e galli da allevamenti (razze ovaiole e da ingrasso), galletti e pulcini (senza polli da ingrasso) 280 franchi d. polli da ingrasso e tacchini 280 franchi.

III

1 La presente modifica entra in vigore il 1o gennaio 2002.

2 L’articolo 13a è applicabile fino al 31 dicembre 2006.

21 settembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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7 RS 910.13

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