Lexipedia

AS 2001 252

Ordinanza del DFE sull'agricultura biologica

Ordinanza del DFE sull’agricoltura biologica

Modifica del 14 dicembre 2000

Il Dipartimento federale dell’economia ordina:

I L’ordinanza del DFE del 22 settembre 19971 sull’agricoltura biologica è modificata come segue:

1 L’allegato 2 è modificato secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 3, Parte C è sostituito dalla versione qui annessa.

3 L’allegato 4 è sostituito dalla versione qui annessa.

II

Disposizioni transitorie per l’allegato 3 Parte C I seguenti prodotti possono essere utilizzati ancora fino al 25 marzo 2001: Ciliegie delle Antille Fieno greco Noce di acagiù Papaia Pinoli Pepe della Giamaica (Pimenta dioica) Zenzero (Zingiber officinale) Cardamomo (Fructus cardamomi) Chiodi di garofano (Syzygium aromaticum) Cannella (Cinnamonmum zeylanicum) Curry, composto da: Coriandro (Coriandrum sativum) Senape (Sinapis alba) Composta di finocchio (Foeniculum vulgare) Zenzero (Zingiber officinale) Grassi ed oli, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, derivati da vegetali diversi da: Palma (Elaeis guineensis) Colza (Brassica napus, rapa) Cartamo (Carthamus tinctorius) Sesamo (Sesamum indicum) Soia (Glycine max)

1 RS 910.181

252 2000-2530

Agricoltura biologica - O del DFE RU 2001

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

14 dicembre 2000 Dipartimento federale dell’economia: Pascal Couchepin

253

Agricoltura biologica - O del DFE RU 2001

Allegato 2 (art. 2)

Numero 4.1

4. Substrati per la produzione di funghi

Per la produzione di funghi possono essere utilizzati substrati, sempreché siano co- stituiti esclusivamente dalle componenti seguenti:

4.1 Letame ed escrementi animali Provenienti da aziende biologiche

Il letame di animali della specie a. utilizza paglia prodotta biologica- equina può essere impiegato mente; se il detentore: b. osserva le direttive sul foraggia- mento dell’ordinanza sull’agricol- tura biologica; c. concede all’ente di certificazione un diritto di controllo del proprio all e- vamento equino.

254

Agricoltura biologica - O del DFE RU 2001

Allegato 3 (art. 3) Parte C Ingredienti di origine agricola che non sono stati prodotti biologicame n- te, comprese le piante selvatiche raccolte che non rispondono alle esi- genze stabilite nell’ordinanza sull’agricoltura biologica C.1. Prodotti vegetali non trasformati e prodotti che ne derivano ottenuti me- diante i procedimenti descritti nell’introduzione, numero 1 lettera a:

C.1.1. Frutti, noci e semi commestibili Ghiande Lamponi seccati (Rubus idaeus L.) Ribes rossi seccati (Ribes rubrum L.) Noce di cola Frutto di granadiglia (frutto della passione) Uvaspina (Ribes crispa L.)

C.1.2. Spezie ed erbe fini commestibili Crescione d’acqua (Nasturtium officinale) Galanga (Alpinia officinarum) Semi di rafano (Armoracia) Pepe verde (Piper nigrum) fino al 30 aprile 2001 Pepe del Perù (Schinus molle L.) Zafferano bastardo (Cartamus tinctoris)

C.1.3. Diversi Alghe, comprese le alghe marine, autorizzate nella preparazione di prodotti alimen- tari tradizionali

C.2. Prodotti vegetali trasformati mediante le procedure menzionate nell’introduzione, numero 1 lettera b

C.2.1. Grassi ed oli, anche raffinati, ma non modificati chimicamente, derivati da vegetali diversi da: Cacao (Theobroma cacao) Noce di cocco (Cocos nucifera) Olive (Olea europea) Girasoli (Helianthus annuus) Palma (Elaeis guineensis) Colza (Brassica napus, rapa) Cartamo (Carthamus tinctorius) Sesamo (Sesamum indicum) Soia (Glycine max)

255

Agricoltura biologica - O del DFE RU 2001

C.2.2. Zuccheri, amidi, fecole, altri prodotti di cereali e tubercoli Zucchero di barbabietola, fino al 1° aprile 2003 Carta di riso Amido di riso e di mais ceroso, non modificati chimicamente Fruttosio Cialde

C.2.3. Diversi Proteina di piselli (Pisum ssp.) Rum: ottenuto esclusivamente da succo di canna da zucchero Kirsch

C.3. Prodotti di origine animale non trasformati e prodotti che ne derivano ot- tenuti mediante i procedimenti descritti nell’introduzione, numero 1 lettera a Miele Organismi acquatici commestibili, diversi dai prodotti dell’acquacoltura, autorizzati nella preparazione di prodotti alimentari tradizionali.

C.4. Prodotti di origine animale ottenuti mediante i procedimenti descritti nell’introduzione, numero 1 lettera b Gelatina Polvere di latticello, fino al 1° agosto 2001 Lattosio (Lactose), fino al 1° agosto 2001 Siero di latte disidratato

256

Agricoltura biologica - O del DFE RU 2001

Allegato 4 (art. 4)

Elenco dei Paesi Australia 1. Prodotti: prodotti vegetali e derrate alimentari contenenti essenzialmente tali prodotti, conformemente all’articolo 1 dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica. 2. Provenienza: i prodotti vegetali e, se sono stati ottenuti secondo i metodi di produzione biologica, i componenti delle derrate alimentari contenenti es- senzialmente tali prodotti, devono provenire dall’Australia.

3. Enti di certificazione:

– Australian Quarantine and Inspection Service (AQIS) (Department of Agriculture, Fisheries and Forestry) – Bio-dynamic Research Institute (BDRI) – Biological Farmers of Australia (BFA) – Organic Vignerons Association of Australia Inc. (OVAA) – Organic Herb Growers of Australia Inc. (OHGA) – Organic Food Chain Pty Ltd (OFC) – National Association of Sustainable Agriculture, Australia (NASAA)

4. Data limite di ammissione: 30 giugno 2003.

Stati membri dell’UE

1. Prodotti:

a. prodotti agricoli vegetali e animali non trasformati nonché animali da reddito ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza sul- l’agricoltura biologica, esclusi i conigli e i prodotti non trasformati di conigli; b. prodotti agricoli vegetali e animali trasformati, destinati all’alimenta- zione umana ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1 lettera b dell’ordinanza sull’agricoltura biologica, esclusi i prodotti che contengono, nei loro ingredienti ottenuti secondi metodi di produzione biologica, prodotti di conigli prodotti nell’UE. 2. Provenienza: i prodotti di cui al numero 1 lettera a e gli ingredienti ottenuti secondo i metodi di produzione biologica dei prodotti di cui al numero 1 lettera b devono essere prodotti nell’UE o essere importati nell’UE:

257

Agricoltura biologica - O del DFE RU 2001

a. dalla Svizzera; o b. da un Paese terzo riconosciuto in virtù dell’articolo 11 capoverso 1 del Regolamento (CEE) n. 2092/912, a condizione che il riconoscimento valga per il pertinente prodotto; o c. da un Pese terzo, se un Paese membro dell’UE ha riconosciuto, in virtù dell’articolo 11 capoverso 6 del Regolamento (CEE) n. 2092/91, che in tale Paese il pertinente prodotto è stato ottenuto e controllato a condi- zioni equivalenti a quelle del Regolamento n. 2092/91. 3. Enti di certificazione: servizi o autorità di controllo previsti nell’articolo 15 del Regolamento (CEE) n. 2092/91.

4. Data limite di ammissione: 31 dicembre 2002.

Ungheria 1. Prodotti: prodotti vegetali e derrate alimentari contenenti essenzialmente tali prodotti, conformemente all’articolo 1 dell’ordinanza del 22 settembre 1997 sull’agricoltura biologica. 2. Provenienza: i prodotti vegetali e, se sono stati ottenuti secondo i metodi di produzione biologica, i componenti delle derrate alimentari contenenti es- senzialmente tali prodotti, devono provenire dall’Ungheria.

3. Enti di certificazione:

Biokontroll Hungária Koezhaesnú Társaság, Biokontroll Hungária KHT Skal (Ufficio in Ungheria).

4. Data limite di ammissione: 30 giugno 2003.

2527

2 Ottenibile presso l’Ufficio svizzero per l’espansione commerciale (USEC), Stampfenbach- strasse 85, 8006 Zurigo.

258