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AS 2001 2553

Ordinanza sull'organizzazione dell'Istituto federale per l'approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (Ordinanza sull'organizzazione dell'IFADPA)

Ordinanza sull’organizzazione dell’Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (Ordinanza sull’organizzazione dell’IFADPA)

dell’11 novembre 1999

Il Consiglio dei PF, visti gli articoli 8 capoverso 2 e 9 capoverso 3 dell’ordinanza del 13 gennaio 19931 sull’Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque, ordina:

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina l’organizzazione dell’IFADPA e le mansioni e le competenze della direzione e dei suoi membri.

Art. 2 Organizzazione

1 L’IFADPA è suddiviso in:

a. settori di ricerca in scienze ingegneristiche, naturali, sociali e umane; b. un settore della logistica e del marketing.

2 I particolari dell’organizzazione sono disciplinati dal direttore.

Art. 3 Direzione

1 La direzione è composta di:

a. un direttore; b. gli altri membri della direzione, il cui numero non può essere superiore a sei; c. un capo del settore della logistica e del marketing.

2 Il direttore designa il suo supplente tra i membri della direzione.

Art. 4 Mansioni della direzione La direzione: a. elegge i funzionari e nomina gli impiegati delle classi di stipendio da 1 a 31; b. pianifica le strategie dell’IFADPA e le propone al Consiglio dei PF;

RS 414.162.1 1 RS 414.162

2001-1823 2553

Ordinanza sull’organizzazione dell’IFADPA RU 2001

c. assume le funzioni centrali di gestione; d. coordina le attività delle unità operative in modo che possano realizzare la convenzione di prestazioni conclusa tra il Consiglio dei PF e l’IFADPA; e. garantisce il controllo della qualità.

Art. 5 Mansioni del direttore 1 Il direttore assume la responsabilità generale della gestione dell’IFADPA. Egli:

a. conclude la convenzione di prestazioni con il Consiglio dei PF, b. decide in materia di pianificazione, ricerca, insegnamento, prestazioni di servizi e impiego dei mezzi; c. regola l’organizzazione e la divisione dei compiti all’interno della direzione; d. emana istruzioni sull’organizzazione. 2 Il direttore è autorizzato a infliggere tutte le misure disciplinari nei confronti degli agenti dell’IFADPA. È fatto salvo l’articolo 8 capoverso 3 dell’ordinanza del 13 gennaio 19932 sul settore dei politecnici federali. 3 Negli affari importanti ai sensi degli articoli 2 capoverso 2 e 5 capoverso 1 il di- rettore decide previa consultazione della direzione e dopo aver sentito le persone interessate.

Art. 6 Mansioni degli altri membri della direzione 1 I membri della direzione a capo dei settori di ricerca ai sensi dell’articolo 2 capo- verso 1 lettera a sono segnatamente responsabili di: a. sviluppare le discipline di cui si occupa il loro settore; b. applicare i risultati delle ricerche, in particolare nell’insegnamento e nella prassi; c. garantire i servizi assunti dall’IFADPA a favore della prassi; d. promuovere la collaborazione interdisciplinare con gli altri settori di ricerca dell’IFADPA e con gli istituti esterni di ricerca.

2 Il capo del settore della logistica e del marketing è tenuto a:

a. mettere a disposizione infrastruttura e materiale dell’IFADPA; b. promuovere una gestione efficiente delle risorse dell’IFADPA dal punto di vista economico ed ecologico; c. promuovere e coordinare la valorizzazione delle conoscenze.

Art. 7 Diritto previdente: abrogazione L’ordinanza del 10 novembre 19933 sull’organizzazione dell’IFADPA è abrogata.

2 RS 414.110.3 3 RU 1994 82

Ordinanza sull’organizzazione dell’IFADPA RU 2001

Art. 8 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2000.

11 novembre 1999 In nome del Consiglio dei PF, Il presidente: Francis Waldvogel Il segretario generale: Johannes Fulda

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