AS 2001 2557
AS 2001 2557
Ordinanza sulle aliquote dei contributi all’esportazione dei prodotti agricoli di base
Modifica del 19 ottobre 2001
Il Dipartimento federale delle finanze ordina:
I A partire dal mese di novembre 2001, le aliquote dei contributi all’esportazione dei prodotti agricoli di base, di cui all’articolo 1 della pertinente ordinanza del 26 otto- bre 19951, sono fissate come segue:
Voce di tariffa Aliquota per 100 kg delle dogane peso effettivo Fr.
ex 0405.1011/1019 1043.60 ex 1091/1099 700.602 ex 9010/9090 722.—
2 Per la fabbricazione di gelati commestibili: Aliquota
ex 0405.1091/1099 530.60
II La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2001.
19 ottobre 2001 Dipartimento federale delle finanze: Kaspar Villiger
1 RS 632.111.723.1
2001-1995 2557