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AS 2001 2558

Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame alla facoltà di medicina dell'Università di Basilea

Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame alla facoltà di medicina di Basilea

del 4 ottobre 2001

Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 46a dell’ordinanza generale del 19 novembre 19801 sugli esami fede- rali per le professioni mediche (OPMed), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza disciplina il modello speciale di formazione e di esame (mo- dulo) presso la facoltà di medicina dell’Università di Basilea (Facoltà).

Art. 2 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica a tutti gli studenti di medicina, dal primo al quarto anno di studio, e agli studenti di medicina dentaria del primo e del secondo anno di studio. 2 Fatte salve le deroghe previste dalla presente ordinanza, si applicano le disposizio- ni dell’OPMed nonché dell’ordinanza del 19 novembre 19802 sugli esami dei medi- ci.

Sezione 2: Programmi d’insegnamento e corso pratico nelle cure mediche

Art. 3 Programmi d’insegnamento

1 L’insegnamento nell’ambito del modello è suddiviso in unità. Per ogni unità la

facoltà formula obiettivi di insegnamento. 2 Nel primo anno di studio sono trasmesse le basi di scienze naturali e di comunica- zione della professione di medico come fondamento per la comprensione della struttura e delle funzioni del corpo umano e della sua struttura molecolare fino all’intero organismo.

RS 811.112.42

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Sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame RU 2001

3 Nel secondo anno di studio le basi delle scienze umane e naturali sono estese e trasmesse in forma ramificata con programmi che comprendono l’anatomia, la psi- cologia, la biochimica e la biologia del corpo umano nonché la microbiologia. 4 Il terzo e il quarto anno di studio costituiscono un’unità. Sono il seguito dei primi due anni di studio e trasmettono le basi cliniche della professione di medico, inclusa la medicina sociale e la sanità pubblica.

Art. 4 Corso pratico nelle cure mediche La condizione per l’ammissione agli apprezzamenti del secondo anno di studio è lo svolgimento di un corso pratico nelle cure mediche conformemente all’articolo 11 dell’ordinanza del 19 novembre 19803 sugli esami dei medici.

Sezione 3: Ordinamento degli esami e della promozione

Art. 5 Verifica delle prestazioni degli studenti Le prestazioni degli studenti sono verificate come segue: a. per le unità di insegnamento del primo anno di studio: durante e al termine dell’anno di studio, con cinque esami in totale; b. per le unità di insegnamento del secondo anno di studio: durante e al termine dell’anno di studio, con in totale cinque esami; c. per le unità di insegnamento del terzo anno di studio: durante e al termine dell’anno di studio, con quattro esami e due apprezzamenti completivi in totale; d. per le unità di insegnamento del quarto anno di studio: durante e al termine dell’anno di studio, con tre esami e un apprezzamento completivo in totale.

Art. 6 Sistema di crediti formativi e promozione 1 Sono assegnati punti di credito formativo se l’esito degli apprezzamenti sono posi- tiviti. 2 In ogni anno di studio devono essere ottenuti tutti i 60 punti di credito formativo attribuibili per superare il corrispondente anno. 3 Per il passaggio all’anno di studio successivo devono essere soddisfatte le tre se- guenti condizioni: a. per il passaggio al secondo anno: 60 punti di credito formativo; b. per il passaggio al terzo anno: 60 punti di credito formativo;

3 RS 811.112.2

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c. per il passaggio al quarto anno: nonostante il non superamento degli apprez- zamenti del terzo anno di studio, il passaggio è possibile se globalmente so- no stati raggiunti 45 punti di credito formativo; d. per il passaggio al quinto anno di studio (anno di studi opzionali): 60 punti di credito formativo del terzo e 60 punti di credito formativi del quarto anno di studio.

Art. 7 Ripetizioni 1 Per gli esami del primo e del secondo anno di studio è ammessa una ripetizione, per gli esami e gli apprezzamenti completivi del terzo e del quarto anno di studio sono ammesse due ripetizioni. 2 Gli esami e gli apprezzamenti completivi possono essere ripetuti singolarmente. L’intero anno di studio con tutti gli apprezzamenti deve essere ripetuto quando: a. globalmente sono stati ottenuti meno di 45 punti; o b. si tratta di una seconda ripetizione nell’ambito del terzo o del quarto anno di studio. 3 La ripetizione degli apprezzamenti del primo e del secondo anno di studio prima dell’inizio dell’anno successivo è possibile solo per gli studenti che hanno ottenuto almeno 45 punti di credito formativo.

Sezione 4: Procedura generale d’esame

Art. 8 Informazione agli studenti La facoltà comunica per scritto agli studenti all’inizio del pertinente anno di studio: a. la procedura adottata nei singoli apprezzamenti; b. i dettagli delle previste procedure d’esame o degli apprezzamenti completivi nella misura in cui questa non corrisponda a quella dell’OPMed; c. la data delle singole prove d’esame; d. le unità d’insegnamento determinanti per i singoli apprezzamenti nonché i loro obiettivi d’insegnamento; e. in caso di apprezzamenti che concernono più unità d’insegnamento, la pon- derazione delle singole parti nell’apprezzamento globale; f. l’attribuzione dei punti di credito formativo nell’ambito dei singoli apprez- zamenti; g. i corsi d’insegnamento dichiarati obbligatori dalla facoltà e i test che si svol- gono in concomitanza con l’insegnamento; h. la presenza minima richiesta ai corsi d’insegnamento; i. la possibilità di ripetizione del primo e del secondo anno.

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Art. 9 Condizioni d’ammissione 1 È ammesso agli apprezzamenti del pertinente anno di studio lo studente che ha fre- quentato i corsi d’insegnamento dichiarati obbligatori dalla facoltà, che ha compiuto i test che si svolgono in concomitanza con l’insegnamento e che si è iscritto agli esami conformemente alla procedura stabilita. 2 La facoltà comunica alla Giunta direttiva degli esami per le professioni mediche (Giunta direttiva) il nome degli studenti che non soddisfano i requisiti di cui al ca- poverso 1.

Art. 10 Esaminatori, valutazione 1 Gli esaminatori sono scelti tra i docenti che hanno partecipato all’insegnamento nell’ambito del modulo. Sono nominati dalla Giunta direttiva su proposta della fa- coltà. 2 La Facoltà designa per ogni anno di studio un esaminatore responsabile e ne co- munica il nome alla Giunta direttiva. 3 Gli esami scritti sono valutati da un unico esaminatore. Gli esami svolti secondo altre modalità sono condotti e valutati da due esaminatori. 4 Agli esami orali è presente inoltre un presidente d’esame (presidente locale o un suo rappresentante). Gli esami pratici sono sorvegliati da un presidente d’esame.

Art. 11 Comunicazione dei risultati degli esami

1 La facoltà comunica i risultati degli esami al presidente locale.

2 Il presidente locale comunica il risultato di ogni esame agli studenti a mezzo di decisione formale.

Art. 12 Esclusione definitiva La bocciatura definitiva del modulo comporta l’esclusione definitiva da ogni ulterio- re esame comparabile nelle professioni mediche (corso di studi secondo il modulo speciale o corso di studi tradizionale in medicina in altre facoltà).

Art. 13 Procedura di ricorso La procedura di ricorso è retta dall’articolo 46 OPMed e dalle disposizioni della legge federale del 20 dicembre 19684 sulla procedura amministrativa.

Art. 14 Procedura di valutazione applicabile La facoltà nell’ambito del modulo speciale, oltre la procedura d’esame secondo l’OPMed e quella secondo l’ordinanza del 30 giugno 19835 che disciplina le parti-

4 RS 172.021 5 RS 811.112.18

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colarità della procedura degli esami federali per le professioni mediche, può applica- re le seguenti procedure speciali: a. esame clinico oggettivamente strutturato (ECOS); b. apprezzamento completivo (rapporto sull’apprendimento).

Art. 15 ECOS

1 L’ECOS serve all’esame delle abilità pratiche degli studenti.

2 Comprende almeno 8, ma al massimo 18 singole stazioni successive e non dura di

più di quattro ore.

3 Per ogni ECOS vi è un esaminatore globalmente responsabile.

4 Le prestazioni degli studenti in una singola stazione sono valutate da un esamina- tore in base a criteri precedentemente stabiliti. 5 La facoltà stabilisce i criteri per la valutazione delle prestazioni degli studenti nelle singole stazioni e globalmente per l’ECOS.

Art. 16 Rapporto sull’apprendimento 1 Nel rapporto sull’insegnamento gli studenti riferiscono in merito delle loro espe- rienze d’apprendimento in un’unità d’insegnamento designata appositamente dalla facoltà in forma di un resoconto strutturato. 2 Oggetto della valutazione sono la partecipazione all’unità d’insegnamento e il re- soconto scritto.

3 Il resoconto scritto è valutato da due esaminatori.

Sezione 5: Tasse e indennità

Art. 17 Tasse Per la valutazione degli studenti sono prelevate le seguenti tasse: Franchi

a. nel primo anno di studio: 150 b. nel secondo anno di studio: 190 c. nel terzo anno di studio: 290 d. nel quarto anno di studio: 230

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Art. 18 Indennità per medici liberi professionisti I medici liberi professionisti ricevono un supplemento del 200 per cento sulle in- dennità disciplinate agli articoli 7 e 11 dell’ordinanza del 12 novembre 19846 che stabilisce le tasse e le indennità riguardanti gli esami federali per le professioni me- diche.

Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 19 Valutazione Le esperienze fatte con il modulo speciale, in particolare con il sistema dell’ap- prezzamento completivo, sono sottoposte a continue valutazioni.

Art. 20 Comunicazione delle modifiche Le modifiche della presente ordinanza devono essere comunicate agli studenti al più tardi all’inizio del pertinente anno di studio .

Art. 21 Abrogazione del diritto attuale L’ordinanza del 1° novembre 19997 concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame presso la facoltà di medicina dell’Università di Basilea è abrogata.

Art. 22 Disposizioni transitorie 1 Il presente modulo speciale si applica agli studenti del primo anno di studio a par- tire dall’anno 2001/2002 e del secondo anno a partire dall’anno 2002/2003. Le di- sposizioni concernenti il terzo e il quarto anno di studio si applicano subito anche agli studenti che soggiacciono al diritto anteriore.

2 La facoltà può prevedere annualmente per gli esami che soggiacciono al diritto

anteriore ancora solo una sessione d’esame, se nello stesso anno, parallelamente, gli apprezzamenti del pertinente anno di studio si svolgono secondo il modulo speciale. 3 Gli esami secondo il diritto anteriore si svolgono per l’ultima volta negli anni se- guenti: a. primo propedeutico per medici e dentisti: 2003 b. secondo propedeutico per medici e dentisti: 2004 c. esami del terzo e del quarto anno di studio: 2002 4 La decisione concernente il computo di esami secondo il diritto anteriore negli ap- prezzamenti secondo il modulo spetta alla Giunta direttiva su proposta della Facoltà.

6 RS 811.112.11 7 RU 1999 2875

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Art. 23 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 4 ottobre 2001.

4 ottobre 2001 Dipartimento federale dell’interno Ruth Dreifuss