AS 2001 2567
Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame del corso di studio di scienze farmaceutiche presso l'Istituto farmaceutico dell'Università di Ginevra
Ordinanza concernente la sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame del corso di studio di scienze farmaceutiche presso l’Istituto farmaceutico dell’Università di Ginevra
del 4 ottobre 2001
Il Dipartimento federale dell’interno, visto l’articolo 46a dell’ordinanza generale del 19 novembre 19801 sugli esami fede- rali per le professioni mediche (OPMed), ordina:
Art. 1 Campo d’applicazione e diritto applicabile
1 La presente ordinanza disciplina il modulo speciale di insegnamento e di esame
per il corso di studi in scienze farmaceutiche all’Istituto di farmaceutica dell’Univer- sità di Ginevra.
2 Fattesalve le deroghe della presente ordinanza, si applicano le disposizioni
dell’OPMed nonché dell’ordinanza del 16 aprile 19802 concernente gli esami dei farmacisti.
Art. 2 Parte pratica dell’esame finale La parte pratica dell’esame finale consiste in un lavoro di diploma.
Art. 3 Lavoro di diploma 1 Il lavoro di diploma comprende un lavoro interdisciplinare sperimentale negli am- biti delle scienze farmaceutiche che si conclude con un rapporto scritto. 2 Il lavoro di diploma può essere iniziato al più presto nel 7° semestre e dura almeno
16 settimane.
3 I risultati degli studenti sono valutati in intervalli di mezzo voto.
4 La parte pratica dell’esame finale è superata se è stata ottenuta almeno la nota 4,0 nel lavoro di diploma. Un lavoro di diploma insufficiente può essere ripetuto una sola volta.
Art. 4 Disposizione transitoria La parte pratica dell’esame finale può essere ripetuta un’ultima volta secondo il di- ritto anteriore nell’estate del 2000.
RS 811.112.55
2001-1315 2567
Sperimentazione di un modulo speciale di insegnamento e di esame RU 2001 del corso di studio di scienze farmaceutiche presso l’Istituto farmaceutico dell’Università di Ginevra
Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 4 ottobre 2001.
4 ottobre 2001 Dipartimento federale dell’interno: Ruth Dreifuss