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AS 2001 2583

AS 2001 2583

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 21 settembre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle importazioni agricole è modificata come segue:

Art. 14 cpv. 2 2 L’accordo sull’utilizzazione deve avvenire prima dell’accettazione della dichiara- zione doganale e deve essere annunciato per scritto dal titolare di una quota di con- tingente doganale all’Ufficio federale prima delle operazioni di sdoganamento.

II

1 L’allegato 4 numero 1 «Disciplinamento del mercato: animali vivi della specie

equina», numero 5 «Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova» e nume- ro 15 «Disciplinamento del mercato: caseina» è modificato secondo la versione qui annessa.

2 L’allegato 7 è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.

21 settembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

1 RS 916.01

2001-1964 2583

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2001

Allegato 4 (art. 10)

Elenco dei contingenti doganali e dei contingenti doganali parziali applicabili all’importazione di prodotti agricoli

1. Disciplinamento del mercato: animali vivi della specie equina

Numero Prodotto Voce/i di tariffa Contingente del contingente doganale (pezzo) doganale

[1] [1] [1] [1]

01 animali vivi della specie equina 3322

01.1 Animali vivi della specie equina, senza 0101.1991 2922

riproduttori, asini, muli e bardotti

01.2 Asini, muli e bardotti 0101.2091 200

01.3 Riproduttori 0101.1110 200

[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale.

5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova

Numero del Prodotto Voce/i di tariffa Contingente contingente doganale doganale (tonnellate lorde) [1] [1] [1] [1]

09 Uova di volatili, in guscio 0407. 0010 33 735

09.1 Uova destinate al consumo 0407. 0010 19 428

09.2 Uova di trasformazione per l’industria 0407. 0010 14 307

alimentare

10 Prodotti di uova, essiccati 0408. 1110 977

3502. 1110

11 Altri prodotti di uova 0408. 1910 6 866

3502. 1910

[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale.

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2001

15. Disciplinamento del mercato: caseina

Numero del Prodotto Voce/i Contingente doganale contingente di tariffa (tonnellate) doganale

08 Caseina 3501. 1010 697 [1]

3501. 9010

[1] È possibile superare il quantitativo previsto dal contingente doganale.

Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2001

Allegato 7 (art. 31)

Elenco delle aliquote di tassa applicabili al traffico merci con l’estero

Per importazioni con PGI sono riscosse le seguenti tasse di scarico1: Gruppi di merci Tassa per scarico in franchi

Sdoganamento Sdoganamento elettronico convenzionale con modello con documento doganale 90 unico

a. Frutta, legumi e ortaggi, compresi legumi e ortaggi  surgelati e piante di cipolle  b. Frutta da sidro e per la distillazione, compresi prodotti  di frutta   c. Patate, incluse patate da semina e prodotti a base  di patate  d. Fiori recisi  e. Piantimi di alberi da frutta   f. Latticini e caseina acida  5.– 12.– g. Pollame, carni di pollame compresi preparati   h. Uova e prodotti di uova  i. Animali vivi, carni e frattaglie commestibili e sperma  delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina,  come pure insaccati e prodotti simili, compresi carne  secca, conserve di carne ecc.  j. Vino bianco e rosso, vini dolci e succo d’uva   k. Cereali panificabili  

1 Per scarico si intende ogni singolo lotto sdoganato.

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