AS 2001 2583
AS 2001 2583
Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)
Modifica del 21 settembre 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulle importazioni agricole è modificata come segue:
Art. 14 cpv. 2 2 L’accordo sull’utilizzazione deve avvenire prima dell’accettazione della dichiara- zione doganale e deve essere annunciato per scritto dal titolare di una quota di con- tingente doganale all’Ufficio federale prima delle operazioni di sdoganamento.
II
1 L’allegato 4 numero 1 «Disciplinamento del mercato: animali vivi della specie
equina», numero 5 «Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova» e nume- ro 15 «Disciplinamento del mercato: caseina» è modificato secondo la versione qui annessa.
2 L’allegato 7 è modificato secondo la versione qui annessa.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2002.
21 settembre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
1 RS 916.01
2001-1964 2583
Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2001
Allegato 4 (art. 10)
Elenco dei contingenti doganali e dei contingenti doganali parziali applicabili all’importazione di prodotti agricoli
1. Disciplinamento del mercato: animali vivi della specie equina
Numero Prodotto Voce/i di tariffa Contingente del contingente doganale (pezzo) doganale
[1] [1] [1] [1]
01 animali vivi della specie equina 3322
01.1 Animali vivi della specie equina, senza 0101.1991 2922
riproduttori, asini, muli e bardotti
01.2 Asini, muli e bardotti 0101.2091 200
01.3 Riproduttori 0101.1110 200
[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale.
5. Disciplinamento del mercato: uova e prodotti di uova
Numero del Prodotto Voce/i di tariffa Contingente contingente doganale doganale (tonnellate lorde) [1] [1] [1] [1]
09 Uova di volatili, in guscio 0407. 0010 33 735
09.1 Uova destinate al consumo 0407. 0010 19 428
09.2 Uova di trasformazione per l’industria 0407. 0010 14 307
alimentare
10 Prodotti di uova, essiccati 0408. 1110 977
3502. 1110
11 Altri prodotti di uova 0408. 1910 6 866
3502. 1910
[1] In corsivo e grassetto le indicazioni che divergono dalla tariffa generale.
Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2001
15. Disciplinamento del mercato: caseina
Numero del Prodotto Voce/i Contingente doganale contingente di tariffa (tonnellate) doganale
08 Caseina 3501. 1010 697 [1]
3501. 9010
[1] È possibile superare il quantitativo previsto dal contingente doganale.
Ordinanza sulle importazioni agricole RU 2001
Allegato 7 (art. 31)
Elenco delle aliquote di tassa applicabili al traffico merci con l’estero
Per importazioni con PGI sono riscosse le seguenti tasse di scarico1: Gruppi di merci Tassa per scarico in franchi
Sdoganamento Sdoganamento elettronico convenzionale con modello con documento doganale 90 unico
a. Frutta, legumi e ortaggi, compresi legumi e ortaggi surgelati e piante di cipolle b. Frutta da sidro e per la distillazione, compresi prodotti di frutta c. Patate, incluse patate da semina e prodotti a base di patate d. Fiori recisi e. Piantimi di alberi da frutta f. Latticini e caseina acida 5.– 12.– g. Pollame, carni di pollame compresi preparati h. Uova e prodotti di uova i. Animali vivi, carni e frattaglie commestibili e sperma delle specie equina, bovina, suina, ovina e caprina, come pure insaccati e prodotti simili, compresi carne secca, conserve di carne ecc. j. Vino bianco e rosso, vini dolci e succo d’uva k. Cereali panificabili