AS 2001 265
Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia (Org-DFGP)
Modifica del 4 dicembre 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 novembre 19991 sull’organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia è modificata come segue:
Modifica di termini Nell’articolo 6 capoverso 1 il termine «il centro di competenza e di prestazioni della Confederazione» è modificato in «l’autorità competente e centro di prestazioni della Confederazione», negli articoli 9 capoverso 1, 12 capoverso 1, 15 capoverso 1, 19 capoverso 1, 29 capoverso 1 il termine «il centro di competenza della Confedera- zione» è modificato in «l’autorità competente della Confederazione». Nella sezione 8 il termine «Ufficio federale di metrologia» e l’abbreviazione «UFMET» sono modificati in «Ufficio federale di metrologia e d’accreditamento» e «metas».
Art. 7 cpv. 1 lett. d e cpv. 7 1 Nei settori elencati qui di seguito, l’UFG prepara gli atti normativi in collaborazio- ne con altri uffici competenti e partecipa alla loro esecuzione e all’elaborazione dei necessari strumenti internazionali: d. organizzazione e procedura dei tribunali federali, collaborazione con tribu- nali esteri e internazionali, procedura amministrativa, protezione generale dei dati, diritto della stampa, settore delle lotterie, aiuto sociale agli Svizzeri all’estero e ulteriori settori del diritto pubblico che non competono ad altri uffici federali. 7 È l’autorità centrale della Confederazione per quanto concerne il rapimento inter- nazionale di minori, la protezione internazionale dei minorenni, le pratiche interna- zionali in materia di pensioni alimentari, le cause internazionali di diritto successo- rio e l’assistenza giudiziaria internazionale in materia civile e commerciale.
1 RS 172.213.1
2000-2408 265
Organizzazione del Dipartimento federale di giustizia e polizia RU 2001
Art. 19 cpv. 1 primo periodo 1 L’Ufficio federale di metrologia e d’accreditamento (metas) è l’autorità compe- tente della Confederazione in materia di metrologia e di valutazione della confor- mità. ...
II Modifica del diritto previgente L'ordinanza del 25 novembre 19982 sull’organizzazione del Governo e dell’Ammi- nistrazione è modificata come segue:
Allegato Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale Dipartimento federale di giustizia e polizia
1. Unità dell’Amministrazione federale centrale:
Eidgenössisches Amt für Messwesen Office fédéral de métrologie Ufficio federale di metrologia Uffizi federal da metrologia. modificato in Bundesamt für Metrologie und Akkreditierung Office fédéral de métrologie et d’accréditation Ufficio federale di metrologia e d’accreditamento Uffizi federal da metrologia e d’accreditaziun.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
4 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
2 RS 172.010.1