AS 2001 267
Ordinanza sull'organizzazione del Dipartimento federale delle finanze
Ordinanza sull’organizzazione del Dipartimento federale delle finanze (Org-DFF)
dell’11 dicembre 2000
Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 43 capoverso 2 e 47 capoverso 2 della legge del 21 marzo 1997 1 sul- l’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA); in applicazione dell’articolo 28 dell’ordinanza del 25 novembre 1998 2 sull’organiz- zazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA), ordina:
Capitolo 1: Il Dipartimento
Art. 1 Settori d’attività 1 Il Dipartimento federale delle finanze (Dipartimento) è attivo nei seguenti settori:
a. politica delle risorse:
1. finanze e imposte,
2. personale,
3. informatica e telecomunicazione,
4. costruzioni e logistica;
b. politica monetaria; c. dogane; d. partecipazione all’esecuzione dell’AVS e dell’AI.
2 Al Dipartimento sono aggregati a livello amministrativo:
a. la Regìa federale degli alcool; b. il Controllo federale delle finanze; c. la Commissione federale delle banche.
Art. 2 Obiettivi 1 Il Dipartimento si impegna ad attuare una politica finanziaria orientata al mante- nimento e al rafforzamento della competitività internazionale della Svizzera e ai principi dell’economicità, dell’efficacia, della giustizia e della sensibilità per le esi- genze del cittadino.
RS 172.215.1
2000-1737 267
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2 Esso provvede affinché le finanze della Confederazione siano durevolmente man-
tenute in equilibrio, il disavanzo strutturale sia eliminato e la quota d’indebitamento sia limitata a un livello sostenibile a lungo termine. Esso provvede affinché l’ali- quota d’imposta, l’aliquota fiscale e la quota delle uscite della Confederazione figu- rino tra le più basse in seno all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
3 In particolare il Dipartimento persegue gli obiettivi seguenti:
a. bilancio della Confederazione: equilibrare le entrate e le uscite sull’arco di un ciclo congiunturale e verificare periodicamente la necessità delle sovven- zioni; b. imposte: conformare il regime fiscale in modo tale da renderlo compatibile con le esigenze sociali, economiche e ambientali, rispettando in particolare i principi della competitività, della giustizia, dell’universalità, dell’uguaglian- za, della semplicità e dell’imposizione secondo la capacità economica; c. personale federale: condurre una politica del personale che sia all’avanguar- dia, si rifaccia al concetto di prestazione e sviluppo e favorisca la parità dei sessi; assicurare una previdenza personale adeguata; d. dogane: all’atto della riscossione dei tributi e dell’adempimento dei compiti di controllo e sicurezza, garantire al confine una circolazione delle persone e delle merci il più scorrevole possibile; e. alcool: conformare il controllo del mercato degli alcool in modo tale che i provvedimenti fiscali e di politica sanitaria possano essere applicati in ma- niera efficace ed economica; f. prestazioni interdipartimentali: soddisfare, all’insegna dell’economicità e della qualità, le esigenze comprovate dell’Amministrazione federale in mate- ria di risorse nei settori finanze e contabilità, personale, informatica e tele- comunicazione, costruzioni e logistica. 4 Nel perseguire questi obiettivi, il Dipartimento tiene conto degli sviluppi a livello europeo e mondiale. Esso difende – in collaborazione con il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), il Dipartimento federale dell’economia (DFE; economia esterna) e, se del caso, con altri Dipartimenti – nei confronti dell’estero gli interessi della Svizzera per quanto riguarda le questioni finanziarie, fiscali e monetarie inter- nazionali.
Art. 3 Principi delle attività dipartimentali Oltre ai principi generali dell’attività amministrativa (art. 11 OLOGA), e rispettando il principio della sussidiarietà dell’attività dello Stato, nel perseguire i suoi obiettivi il Dipartimento osserva i seguenti principi: a. collabora con l’economia, i partner sociali e i Cantoni e tiene conto delle esigenze dei cittadini; b. promuove soluzioni conformi ai principi dell’economia di mercato e sempli- ci dal punto di vista amministrativo;
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c. adotta procedure snelle e fornisce i suoi servizi tenendo conto delle esigenze dei clienti; d. informa e comunica in modo veritiero, chiaro, completo e costante, contri- buendo così a migliorare la comprensione da parte dell’opinione pubblica della politica finanziaria e fiscale, della situazione del bilancio e degli altri settori d’attività del Dipartimento.
Art. 4 Compiti speciali Il Dipartimento istruisce i ricorsi contro decisioni del Dipartimento federale di giu- stizia e polizia che non si fondano sul diritto in materia di personale federale (art. 75 cpv. 2 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura amministrativa).
Art. 5 Delega di competenze Le unità amministrative del Dipartimento menzionate nei capitoli 2 e 3 sono auto- rizzate, nella loro sfera di competenze, a presentare ricorsi di diritto amministrativo (art. 103 lett. b della legge federale del 16 dicembre 19434 sull’organizzazione giu- diziaria).
Art. 6 Disposizioni comuni all’insieme delle unità amministrative 1 Gli obiettivi descritti negli articoli 7, 9, 12, 14, 17, 19, 21, 23, 25 e 28 servono alle unità amministrative del Dipartimento quali linee direttive per esercitare le loro competenze e adempiere i loro compiti quali sono definiti nella legislazione fede- rale. 2 Nell’ambito dei loro compiti e degli obiettivi di politica estera della Svizzera, le unità amministrative difendono gli interessi del Paese nei confronti dell’estero in collaborazione con il DFAE, il DFE (economia esterna) e, se del caso, con altri Di- partimenti.
Capitolo 2: Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale Sezione 1: La Segreteria generale
Art. 7 Obiettivi e funzioni La Segreteria generale (SG) esercita le funzioni secondo l’articolo 42 LOGA e adempie i seguenti compiti principali: a. sostiene il capo del Dipartimento e le unità amministrative attribuite al Di- partimento;
3 RS 172.021 4 RS 173.110
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b. è responsabile di strategia, pianificazione, controlling e coordinamento a li- vello dipartimentale; c. assume, mediante il Delegato del Dipartimento alla comunicazione, la con- duzione nei settori della comunicazione, della ricerca di informazioni e della pianificazione dell’informazione; d. mette a disposizione servizi logistici e coordina le esigenze in materia di ri- sorse all’interno del Dipartimento; e. provvede alla legislazione, all’applicazione del diritto e alla consulenza giu- ridica a livello dipartimentale.
Art. 8 Organo strategia informatica della Confederazione 1 I compiti dell’Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC) sono de- finiti nell’ordinanza del 23 febbraio 20005 sull’informatica nell’Amministrazione federale (OIAF) e nelle pertinenti direttive del Consiglio federale. 2 L’OSIC rappresenta la Confederazione in seno alle organizzazioni che si occupano di questioni strategiche legate all’informatica.
Sezione 2: Amministrazione federale delle finanze
Art. 9 Obiettivi e funzioni
1 L’Amministrazione federale delle finanze (AFF) persegue i seguenti obiettivi:
a. assicura una visione d’insieme sulle finanze della Confederazione, permet- tendo di gestire in modo efficace i crediti e le spese; b. si impegna a favore di un impiego parsimonioso ed economico delle risorse finanziarie, esercitando il suo influsso sull’allestimento dei preventivi, la pianificazione finanziaria e la preparazione degli affari del Consiglio fede- rale la cui trattazione compete alla Cancelleria federale e ai Dipartimenti e che hanno ripercussioni finanziarie; c. provvede, mediante una gestione moderna della tesoreria, affinché la Confe- derazione sia sempre solvibile e le assicura una posizione privilegiata nel mercato monetario e dei capitali; d. tiene conto delle esigenze della politica economica e della perequazione fi- nanziaria a livello federale; e. tutela gli interessi della Svizzera nei confronti dell’estero per quanto concer- ne le questioni finanziarie e monetarie internazionali.
5 RS 172.010.58
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2 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’AFF svolge in particolare le seguenti funzioni: a. prepara provvedimenti di risanamento e di risparmio se ciò risulta necessario per raggiungere tempestivamente gli obiettivi di bilancio; b. mette a disposizione fondamenti e opzioni di politica finanziaria, in partico- lare per l’attuazione della politica economica e monetaria; c. si occupa delle questioni finanziarie e monetarie internazionali.
Art. 10 Compiti speciali
1 L’AFF adempie i seguenti compiti speciali:
a. provvede all’acquisizione e all’investimento di denaro della Confederazione; b. elabora e applica gli atti normativi concernenti la perequazione finanziaria a livello federale6 e allestisce la statistica finanziaria; c. mantiene le relazioni della Confederazione con la Banca nazionale svizzera.
2 Sono sottoposti all’AFF:
a. l’Ufficio centrale di compensazione per l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti; b. la Cassa federale di compensazione; c. la Cassa svizzera di compensazione; d. l’Ufficio AI per assicurati all’estero. 3 L’organizzazione e i compiti dei servizi elencati nel capoverso 2 sono disciplinati separatamente.
Art. 11 Disposizioni particolari 1 L’AFF organizza la gestione finanziaria, la contabilità e i pagamenti nell’Ammi- nistrazione federale. Emana le istruzioni necessarie. 2 La contabilità di cui al capoverso 1 comprende anche la contabilità aziendale, in particolare quella delle unità amministrative gestite con mandati di prestazioni (art. 38a della legge federale del 6 ottobre 19897 sulle finanze della Confedera- zione).
Sezione 3: Ufficio federale del personale
Art. 12 Obiettivi e funzioni 1 L’Ufficio federale del personale (UFPER), quale organo preposto alla gestione del personale, persegue i seguenti obiettivi:
6 RS 613.1, 613.11, 613.12, 613.13, 613.14 7 RS 611.0
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a. istituisce le premesse per una politica lungimirante del personale della Con- federazione; b. si impegna affinché la Confederazione offra condizioni di lavoro all’avan- guardia e sociali e rimanga competitiva sul mercato del lavoro; c. si adopera affinché la Confederazione, grazie a una conduzione del perso- nale propensa allo sviluppo e all’apprendimento, disponga di personale qua- lificato; d. provvede, mediante il coordinamento e la consulenza, affinché la politica del personale sia applicata in modo coerente e attento alla qualità e siano pro- mosse in maniera mirata metodologie di lavoro e riforme economiche. 2 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’UFPER svolge in particolare le seguenti funzioni: a. prepara la legislazione concernente il personale e la politica del personale della Confederazione; b. sviluppa sistemi e strumenti di gestione; c. coordina le relazioni con i partner sociali.
Art. 13 Compiti speciali L’UFPER adempie i seguenti compiti speciali: a. coordina gli interessi della Confederazione quale datore di lavoro; b. mette a disposizione strumenti destinati a gestire le risorse umane e finanzia- rie, allestisce il preventivo delle spese del personale ed è competente per il controlling in materia di politica del personale; c. è responsabile dal punto di vista tecnico per il Sistema informatizzato di ge- stione del personale; d. sostiene i Dipartimenti e la Cancelleria federale mettendo a disposizione strumenti relativi alla politica del personale, offre formazione e consulenza in materia di politica del personale, della gestione e dell’organizzazione e provvede all’informazione del personale; e. promuove, all’interno dell’Amministrazione federale, la parità dei sessi, il plurilinguismo, l’equa rappresentanza delle comunità linguistiche e la loro mutua comprensione; f. gestisce un servizio di consulenza sociale per il personale.
Sezione 4: Cassa federale d’assicurazione
Art. 14 Obiettivi e funzioni 1 La Cassa federale d’assicurazione (CFA) gestisce la Cassa pensioni della Confede- razione (CPC). Quale istituto di previdenza professionale registrato, la CPC assicura i dipendenti della Confederazione, della Posta Svizzera e delle organizzazioni con-
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nesse contro le conseguenze economiche della vecchiaia, dell’invalidità e della morte.
2 La CFA persegue inoltre i seguenti obiettivi:
a. garantisce una previdenza personale rispettosa delle esigenze degli assicurati ed efficiente; b. crea le premesse per l’istituzione di una nuova cassa pensioni della Confede- razione in forma di istituto di diritto pubblico con personalità giuridica pro- pria e garantisce il passaggio dall’attuale cassa pensioni a quella nuova.
Art. 15 Compiti speciali La CFA adempie i seguenti compiti speciali: a. collabora con la Commissione paritetica della Cassa e con le associazioni del personale; b. gestisce una Cassa di soccorso e una Cassa di deposito; c. applica i regolamenti sulle pensioni di anzianità; d. versa le rendite della Previdenza professionale per rapporti speciali della Po- sta (PPRS) ed è responsabile del conteggio con il Fondo di garanzia LPP.
Art. 16 Disposizioni particolari La CFA è obbligata a rendere compiutamente conto all’organo di controllo confor- memente all’articolo 63 capoverso 1 degli Statuti della CPC del 24 agosto 19948 ed è responsabile per la corretta tenuta dei conti della CPC e per l’allestimento del conto annuale. Essa provvede affinché la perizia attuariale sia stilata dal perito indi- pendente.
Sezione 5: Amministrazione federale delle contribuzioni
Art. 17 Obiettivi e funzioni 1 L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) persegue i seguenti obiet- tivi: a. procura alla Confederazione la maggior parte delle entrate necessarie per fi- nanziare i suoi compiti; b. provvede alla riscossione, rispettosa dell’uguaglianza giuridica ed efficiente, delle imposte federali di sua competenza e si occupa, insieme ai Cantoni, dell’armonizzazione formale delle imposte dirette della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.
8 RS 172.222.1
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2 L’AFC elabora fondamenti solidi per la legislazione fiscale. Tiene conto delle esi- genze della politica economica e finanziaria.
3 Essa si sforza di garantire un buon clima fiscale.
Art. 18 Compiti speciali L’AFC adempie i seguenti compiti speciali: a. negozia trattati internazionali intesi a evitare la doppia imposizione e li ap- plica; b. si occupa delle questioni fiscali internazionali; c. gestisce una documentazione sui regimi fiscali svizzeri ed esteri e allestisce la statistica fiscale svizzera.
Sezione 6: Amministrazione federale delle dogane
Art. 19 Obiettivi e funzioni
1 L’Amministrazione federale delle dogane (AFD) persegue i seguenti obiettivi:
a. procura alla Confederazione una parte consistente delle entrate necessarie per finanziare i suoi compiti; b. previene e combatte gli atti illegali nella zona di confine, contribuendo così alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione. 2 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’AFD svolge in particolare le seguenti funzioni: a. sorveglia la circolazione delle persone e delle merci attraverso la frontiera; b. riscuote dazi doganali, imposte speciali di consumo e altri tributi; c. garantisce la sicurezza nella zona di confine; d. partecipa all’applicazione di atti non inerenti al diritto doganale.
Art. 20 Circondari doganali
1 Il territorio svizzero è suddiviso in circondari doganali sottoposti all’AFD.
2 La determinazione dei circondari compete al Dipartimento.
Sezione 7: Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione
Art. 21 Obiettivi e funzioni 1 L’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) persegue i seguenti obiettivi:
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a. adegua la propria offerta alle esigenze dei beneficiari delle prestazioni (clienti); b. garantisce la sicurezza necessaria per i mezzi informatici e i dati; c. impiega le risorse finanziarie disponibili in modo economico ed efficace; d. garantisce la trasparenza dei costi e fornisce prestazioni informatiche a con- dizioni concorrenziali. 2 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’UFIT svolge in particolare le seguenti funzioni: a. tiene conto dello sviluppo tecnologico sul mercato; b. mantiene contatti con i clienti, l’OSIC, altri fornitori di servizi, i produttori, i fornitori e i Cantoni; c. rappresenta la Confederazione e il Dipartimento in seno alle organizzazioni che si occupano di questioni legate alla fornitura di prestazioni informatiche.
Art. 22 Compiti speciali 1 I compiti dell’UFIT sono definiti nell’OIAF9 e nelle pertinenti direttive del Consi- glio federale.
2 L’UFIT adempie in particolare i compiti seguenti:
a. fornisce le prestazioni interdipartimentali; b. è il fornitore di prestazioni per il DFF e la Cancelleria federale. 3 Per adempiere il compito di cui al capoverso 2 lettera a, l’UFIT gestisce centri di competenze informatici, in particolare nei settori SAP e Internet.
Sezione 8: Ufficio federale delle costruzioni e della logistica
Art. 23 Obiettivi e funzioni 1 L’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL) persegue i seguenti obiettivi: a. mette a disposizione dell’Amministrazione federale civile i locali di cui que- sta ha bisogno; b. soddisfa le esigenze dell’Amministrazione federale e dell’Esercito nel setto- re della logistica; c. assicura in particolare l’approvvigionamento di base con prodotti standard e articoli d’assortimento; d. fornisce al pubblico pubblicazioni ufficiali e attuali dell’Amministrazione federale.
9 RS 172.010.58
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2 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, l’UFCL svolge in particolare le seguenti funzioni: a. allestisce e applica una pianificazione pluriennale, secondo criteri di econo- micità e di conformità al mercato, dei locali destinati all’Amministrazione federale civile; b. elabora standard qualitativi per i processi e prodotti della gestione immobi- liare e della logistica.
Art. 24 Compiti speciali I compiti speciali dell’UFCL sono definiti nell’ordinanza del 14 dicembre 199810 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.
Capitolo 3: Unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata Sezione 1: Regìa federale degli alcool
Art. 25 Obiettivi e funzioni
1 La Regìa federale degli alcool (RFA) persegue i seguenti obiettivi:
a. impone, mediante i suoi controlli della produzione, importazione e utilizza- zione delle bevande distillate, i diritti fiscali della Confederazione sugli al- cool destinati al consumo; b. assicura che nel settore delle bevande distillate vi siano condizioni quadro compatibili con le esigenze dell’economia e che favoriscono la concorrenza. 2 Allo scopo di perseguire i suoi obiettivi, la RFA svolge in particolare le seguenti funzioni: a. tiene conto delle esigenze di politica sanitaria, in particolare nel settore della tutela dei minori; b. separa il mercato degli alcool destinati al consumo da quello degli alcool a scopo industriale; c. offre all’economia etanolo d’alta qualità a prezzi e condizioni convenienti.
Art. 26 Compiti speciali La RFA adempie i seguenti compiti speciali: a. promuove la cooperazione con i Cantoni e l’economia per quanto riguarda il commercio e la pubblicità nel settore delle bevande spiritose; b. mette a disposizione delle amministrazioni pubbliche e dell’economia le basi e le informazioni destinate al promovimento e alla garanzia della qualità delle bevande distillate.
10 RS 172.010.21
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Art. 27 Disposizioni particolari Per il commercio con alcool ad alta gradazione la RFA gestisce, quale unità ammini- strativa ad essa sottoposta, il centro di profitto alcosuisse.
Sezione 2: Controllo federale delle finanze
Art. 28 Obiettivi e funzioni 1 Il Controllo federale delle finanze (CFF) è l’organo supremo di vigilanza finanzia- ria della Confederazione. Esso adempie i suoi compiti in modo autonomo e indipen- dente, nel quadro della legislazione. Mediante i suoi esami e pareri, esso coadiuva: a. il Consiglio federale nella sua vigilanza sull’Amministrazione; b. il Parlamento nella sua alta vigilanza sull’Amministrazione e la giustizia. 2 Esaminando la gestione finanziaria della Confederazione a ogni fase dell’esecu- zione del preventivo, il CFF provvede a una gestione finanziaria regolare, legale ed economica nel settore di controllo attribuitogli dalla legge.
Art. 29 Disposizioni particolari Nell’ambito della procedura di corapporto il CFF può formulare autonomamente pareri destinati al Consiglio federale.
Sezione 3: Commissione federale delle banche
Art. 30 La Commissione federale delle banche (CFB) esercita in modo autonomo, confor- memente alle leggi speciali11, la vigilanza sulle banche, le borse e i commercianti di valori mobiliari, la pubblicazione di partecipazioni importanti, le offerte pubbliche d’acquisto, i fondi d’investimento e le obbligazioni fondiarie.
Capitolo 4: Disposizioni finali
Art. 31 Regolamento interno Il Dipartimento emana un regolamento interno conformemente all’articolo 29 OLOGA.
11 RS 211.423.4, 951.31, 952.0, 954.1
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Art. 32 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogati: a. l’ordinanza del 9 maggio 197912 sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici; b. l’ordinanza del 16 febbraio 198313 concernente la modificazione di normati- ve connesse con la riorganizzazione dell’amministrazione federale; c. l’ordinanza del 28 marzo 1990 14 sulla delega di competenze; d. il decreto del Consiglio federale del 13 ottobre 195115 che revoca la compe- tenza di servizi dell’amministrazione a emanare disposizioni di carattere ob- bligatorio generale; e. il decreto del Consiglio federale del 30 ottobre 197516 sull’organizzazione della Cassa federale d’assicurazione del Dipartimento federale delle finanze e delle dogane; f. il decreto del Consiglio federale del 2 aprile 196917 sull’organizzazione dell’Amministrazione federale delle contribuzioni; g. l’ordinanza dell’8 novembre 194618 sull’organizzazione dell’Amministra- zione delle dogane; h. l’ordinanza del 31 agosto 1994 19 sulla suddivisione dei circondari doganali; i. l’ordinanza del 21 agosto 196220 concernente il calcolo, l’esecuzione e la manutenzione delle costruzioni sottoposte alla vigilanza della Confederazio- ne (ordinanza sulle norme edilizie).
Art. 33 Modifica del diritto vigente I seguenti atti normativi sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 25 novembre 199821 sulla riforma del Governo e
dell’Amministrazione L’allegato (Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale) è mo- dificato conformemente all’allegato della presente ordinanza.
12 RU 1979 684, 1983 1051, 1987 1026, 1990 606 1535 1611, 1992 2 366, 1994 1080, 1998 650, 1999 909 2179, 2000 243 291 330 1244 1837 13 RU 1983 1055 1714 14 RU 1990 606 1591, 1996 2239, 1998 660, 1999 913 2179, 2000 243 291 1239 1837 15 RU 1951 996 16 RU 1975 2301 17 RU 1969 357 18 CS 1 385; RU 1957 518, 1969 81, 1996 2243 19 RU 1994 2068 20 RU 1962 942, 1997 2779 21 RS 172.010.1
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2. Ordinanza dell’11 giugno 199022 sulle finanze della Confederazione
Art. 14 cpv. 2 2 Riguardo alle liberalità di cui il Dipartimento federale delle finanze non è compe- tente o per le quali è previsto un altro regime giuridico decide: a. l’Amministrazione federale delle finanze, qualora si tratti di denaro liquido o di titoli di credito; b. l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, qualora si tratti di fondi; c. il dipartimento nel cui campo di attività rientra la liberalità, negli altri casi; tale dipartimento può demandarne la competenza a servizi subordinati.
3. Ordinanza del 10 luglio 192623 della legge sulle dogane
Art. 3 cpv. 2, 2 bis e 2ter 2 Il rilascio di permessi secondo l’articolo 27 capoverso 2 LD è demandato alla Di- rezione generale delle dogane. 2bis Un permesso è necessario per:
a. le opere menzionate nell’articolo 27 capoverso 2 LD; b. ponti e passerelle sulla linea doganale; c. traghetti e simili per il passaggio attraverso le acque di confine; d. ponti, passerelle, traghetti e simili presso le centrali elettriche o le dighe di sbarramento nelle acque di confine. 2ter Il rilascio di un simile permesso può essere vincolato a condizioni e subordinato, quando si tratti di aprire nuovi varchi, al pagamento di un importo unico alle spese di sorveglianza del nuovo varco.
Art. 34 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2001.
11 dicembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
22 RS 611.01 23 RS 631.01
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Allegato
Elenco delle unità amministrative dell’Amministrazione federale
... Eidgenössisches Finanzdepartement Département fédéral des finances Dipartimento federale delle finanze Departament federal da finanzas
1. Unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale:
Generalsekretariat Secrétariat général Segreteria generale Secretariat general Eidgenössische Finanzverwaltung Administration fédérale des finances Amministrazione federale delle finanze Administraziun federala da finanzas Eidgenössisches Personalamt Office fédéral du personnel Ufficio federale del personale Uffizi federal dal persunal Eidgenössische Versicherungskasse Caisse fédérale d’assurance Cassa federale d’assicurazione Cassa federala d’assicuranza Eidgenössische Steuerverwaltung Administration fédérale des contributions Amministrazione federale delle contribuzioni Administraziun federala da taglia Eidgenössische Zollverwaltung Administration fédérale des douanes Amministrazione federale delle dogane Administraziun federala da duana Bundesamt für Informatik und Telekommunikation Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione Uffizi federal da l’informatica e dalla telecommunicaziun Bundesamt für Bauten und Logistik Office fédéral des constructions et de la logistique Ufficio federale delle costruzioni e della logistica Uffizi federal per edifizis e logistica
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2. Unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata:
Eidgenössische Alkoholverwaltung Régie fédérale des alcools Regìa federale degli alcool Administraziun federala d’alcohol Eidgenössische Finanzkontrolle Contrôle fédéral des finances Controllo federale delle finanze Controlla federala da finanzas Eidgenössische Bankenkommission Commission fédérale des banques Commissione federale delle banche Cumissiun federala da bancas
...
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