AS 2001 2705
Ordinanza sui titoli di trasporto per i viaggi di servizio
Ordinanza sui titoli di trasporto per i viaggi di servizio (Ordinanza sui titoli di servizio)
Modifica del 17 ottobre 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 16 settembre 19871 sui titoli di servizio è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 2 2 L’agente con meno di 90 giorni di viaggio di servizio partecipa come segue al co- sto dell’abbonamento generale: a. in ragione del 40 percento, per 60-89 giorni di viaggio di servizio; b. in ragione del 60 percento, per 30-59 giorni di viaggio di servizio; c. in ragione dell’85 percento, per meno di 30 giorni di viaggio di servizio.
II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001.
17 ottobre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione: Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz
1 SR 172.221.129
2001-2172 2705