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AS 2001 2705

Ordinanza sui titoli di trasporto per i viaggi di servizio

Ordinanza sui titoli di trasporto per i viaggi di servizio (Ordinanza sui titoli di servizio)

Modifica del 17 ottobre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 16 settembre 19871 sui titoli di servizio è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 2 2 L’agente con meno di 90 giorni di viaggio di servizio partecipa come segue al co- sto dell’abbonamento generale: a. in ragione del 40 percento, per 60-89 giorni di viaggio di servizio; b. in ragione del 60 percento, per 30-59 giorni di viaggio di servizio; c. in ragione dell’85 percento, per meno di 30 giorni di viaggio di servizio.

II La presente modifica entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2001.

17 ottobre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione: Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione: Annemarie Huber-Hotz

1 SR 172.221.129

2001-2172 2705

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