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AS 2001 2708

Ordinanza del DDPS concernente l'amministrazione dell'esercito

Ordinanza del DDPS concernente l’amministrazione dell’esercito (OAE-DDPS)

Modifica del 29 ottobre 2001

Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, con l’approvazione del Dipartimento federale delle finanze ordina:

I L’ordinanza del DDPS del 12 dicembre 19951 concernente l’amministrazione dell’e- sercito è modificata come segue:

Art. 16 Contributo degli ospiti (art. 128 OAE)

Il contributo da versare alla Confederazione per la sussistenza e l’alloggio nel cam- po dell’esercito per handicappati è di 18 franchi per persona e giorno.

II La presente modifica entra in vigore il 1º gennaio 2002.

29 ottobre 2001 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid

1 RS 510.301.1

2708 2001-1308