AS 2001 2708
Ordinanza del DDPS concernente l'amministrazione dell'esercito
Ordinanza del DDPS concernente l’amministrazione dell’esercito (OAE-DDPS)
Modifica del 29 ottobre 2001
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport, con l’approvazione del Dipartimento federale delle finanze ordina:
I L’ordinanza del DDPS del 12 dicembre 19951 concernente l’amministrazione dell’e- sercito è modificata come segue:
Art. 16 Contributo degli ospiti (art. 128 OAE)
Il contributo da versare alla Confederazione per la sussistenza e l’alloggio nel cam- po dell’esercito per handicappati è di 18 franchi per persona e giorno.
II La presente modifica entra in vigore il 1º gennaio 2002.
29 ottobre 2001 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Samuel Schmid
1 RS 510.301.1
2708 2001-1308