AS 2001 2725
Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione
Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC)
Modifica del 31 ottobre 2001
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 6 ottobre 19971 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione è modificata come segue:
Art. 1 cpv. 2 2 Se le frequenze sono utilizzate per fornire servizi di telecomunicazione in conces- sione, sono fatte salve le disposizioni derogatorie dell’ordinanza del 31 ottobre
20012 sui servizi di telecomunicazione.
Art. 20 Contenuto La concessione per le radiocomunicazioni a scopo professionale autorizza il conces- sionario a utilizzare un impianto di radiocomunicazione conforme alle prescrizioni in vigore per gli scopi definiti nella concessione e alle condizioni fissate in quest’ul- tima, segnatamente nella descrizione tecnica della rete.
II La presente modifica entra in vigore il 15 novembre 2001.
31 ottobre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz