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AS 2001 2725

Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione

Ordinanza sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione (OGC)

Modifica del 31 ottobre 2001

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 6 ottobre 19971 sulla gestione delle frequenze e sulle concessioni di radiocomunicazione è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 2 Se le frequenze sono utilizzate per fornire servizi di telecomunicazione in conces- sione, sono fatte salve le disposizioni derogatorie dell’ordinanza del 31 ottobre

20012 sui servizi di telecomunicazione.

Art. 20 Contenuto La concessione per le radiocomunicazioni a scopo professionale autorizza il conces- sionario a utilizzare un impianto di radiocomunicazione conforme alle prescrizioni in vigore per gli scopi definiti nella concessione e alle condizioni fissate in quest’ul- tima, segnatamente nella descrizione tecnica della rete.

II La presente modifica entra in vigore il 15 novembre 2001.

31 ottobre 2001 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz